Cassazione Civile, Sentenza n. 3430/2021 del 11/02/2021
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione di avvisi di accertamento relativi agli anni 2003, 2004 e 2005 per omessa presentazione delle dichiarazioni dei redditi, irregolare tenuta della contabilità e reperimento di fatture per operazioni attive non registrate. L'Ufficio aveva determinato il reddito d'impresa in via induttiva ai sensi dell'art. 41 del d.P.R. n. 600/1973 e dell'art. 55 del d.P.R. n. 633/1972 e aveva quantificato l'IVA dovuta. In primo e secondo grado la contribuente otteneva l'annullamento degli avvisi in particolare per vizi connessi alla sottoscrizione (presunta invalidità della delega alla firma) e per carenza motivazionale degli atti impugnati.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto i ricorsi dell'Agenzia delle Entrate. Ha ritenuto errata la valutazione della Commissione regionale circa l'inefficacia della delega alla firma: la delega di firma non è delega di funzioni e l'atto sottoscritto dal delegato è formalmente imputabile al delegante. Ha inoltre ritenuto che la CTR non avesse considerato in modo significativo e decisivo l'omessa presentazione delle dichiarazioni e gli ulteriori elementi raccolti dall'Ufficio (esame fatture, dati Intrastat, percentuali di redditività e di operazioni non imponibili) che legittimano la determinazione induttiva del reddito e l'inversione dell'onere della prova. Per tali ragioni la Corte ha cassato le sentenze impugnate e ha rinviato la causa alla Commissione tributaria regionale del Lazio, Sezione staccata di Latina, in diversa composizione, anche per le spese di legittimità.
Norme richiamate
art. 42 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
gli accertamenti in rettifica e gli accertamenti d'ufficio sono portati a conoscenza dei contribuenti mediante la notificazione di avvisi sottoscritti dal capo dell'ufficio o da altro impiegato della carriera direttiva da lui delegato
La Corte ha interpretato che la delega alla sottoscrizione è una delega di firma e non una delega di funzioni: l'atto firmato dal delegato resta formalmente imputabile al delegante e la mera natura "interna" dell'ordine di servizio non è di per sé sufficiente a dimostrare l'inefficacia della delega.
Consente all'Amministrazione finanziaria, in caso di omessa dichiarazione, di determinare il reddito d'impresa anche con metodo induttivo basandosi su elementi e notizie raccolti; legittima l'uso di presunzioni "supersemplici" e comporta l'inversione dell'onere della prova a carico del contribuente.
Norma richiamata per la determinazione IVA delle operazioni non registrate; assunta insieme all'art. 41 DPR 600/73 per la determinazione induttiva dell'imposta dovuta.
Richiamato in relazione all'onere della prova; la Corte evidenzia che, dopo la determinazione induttiva, grava sul contribuente provare l'inesistenza o la minore entità del reddito accertato.
Fondata la riunione dei procedimenti collegati in Cassazione per ragioni di economia processuale e certezza del diritto; principio esteso anche alla sede di legittimità.
art. 360 cod. proc. civ. e art. 54 d.l. 22 giugno 2012, n. 83 conv. in l. 7 agosto 2012, n. 134
La riforma dell'art. 360 n. 5 è stata applicata alle sentenze impugnate (pubblicate il 15/11/2012) e ha formato il parametro per valutare la carenza motivazionale denunciata; la Corte ha ritenuto fondata la doglianza sulla motivazione omessa o insufficiente.
Riferito in relazione alle cessioni intracomunitarie e al trattamento come operazioni non imponibili; utilizzato dall'Ufficio per valutare la percentuale delle operazioni non imponibili ai fini IVA.
Massime di principio
- La delega alla firma per la sottoscrizione di atti di accertamento è una delega di firma e non di funzioni: l'atto firmato dal delegato è formalmente imputabile al delegante; per contestarne la validità il resistente deve fornire elementi che dimostrino la nullità o l'inesistenza della delega, non può limitarsi ad affermarne la mera natura "interna".
- In caso di omessa presentazione della dichiarazione l'Amministrazione può procedere all'accertamento induttivo basandosi su qualsiasi elemento disponibile, anche tramite presunzioni semplici ("supersemplici"); sorge quindi un'inversione dell'onere della prova che impone al contribuente di dimostrare che il reddito non è stato prodotto o è stato prodotto in misura inferiore.
- La motivazione della sentenza deve affrontare e valutare espressamente i fatti storici rilevanti e decisivi (es. l'omessa dichiarazione) al fine di consentire il controllo di legittimità: l'omissione di tale valutazione può causare la cassazione per vizio di motivazione.
- La mera genericità o la mancanza di conoscenza pubblica di un ordine interno non bastano, di per sé, a invalidare una delega; chi impugna deve proporre elementi specifici contrari alla validità della delega.
- Quando l'ufficio utilizza dati concreti (es. fatture trovate, percentuali di redditività tratte da imprese similari, analisi Intrastat), tali elementi devono essere adeguatamente considerati dal giudice di merito: la mancata considerazione può determinare la riforma della decisione.
- In situazioni analoghe conviene al contribuente documentare puntualmente il mancato o minore reddito e contestare nel merito gli elementi probatori usati dall'Ufficio; all'Amministrazione conviene documentare con chiarezza la fonte e la base dei criteri induttivi applicati.
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