Cassazione Civile, Sentenza n. 3426/2021 del 11/02/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
NORD ENERGIA aveva presentato istanza di regolarizzazione ("ravvedimento operoso") per omessi versamenti di accise sul gas naturale; l'Ufficio aveva comunicato l'irregolarità e negato la possibilità di beneficiare della riduzione delle sanzioni perché i versamenti erano stati effettuati solo dopo che la società aveva ricevuto una comunicazione dell'Ufficio ritenuta preclusiva dell'accesso al ravvedimento. L'Amministrazione ha quindi imposto interessi e indennità di mora e ha impugnato la decisione della CTR, la quale aveva annullato l'atto impositivo; l'Amministrazione ha fatto ricorso per cassazione sostenendo che la comunicazione amministrativa fosse atto di accertamento preclusivo del ravvedimento
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'Amministrazione per inammissibilità ai sensi dell'art. 366, n. 4 e n. 5 c.p.c., perché la parte ricorrente non ha inserito nel ricorso la documentazione necessaria (la comunicazione inviata alla contribuente, lettera raccomandata del 11/06/2010) che la CTR aveva valutato; senza quel documento la Corte non poteva verificare l'errore asserito. In via sostanziale la Corte ha richiamato la giurisprudenza (Cass. Sez.5, n.30034/2018) secondo cui, in materia di accise sul gas, per il tardivo versamento trova applicazione la specifica indennità di mora ex d.lgs. n.504/1995 art.3 comma 4 e non sanzioni cumulative, ma il ricorso è stato deciso su base procedurale. Nessuna condanna alle spese in considerazione della mancata costituzione dell'intimata
Norme richiamate
d.lgs. n. 472 del 1997, art. 13
Regola il "ravvedimento operoso" e prevede la riduzione delle sanzioni salvo che la violazione sia stata già constatata o siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività di accertamento di cui si abbia formale conoscenza
d.lgs. n. 471, 472, 473 del 1997
Disciplina generale delle sanzioni tributarie applicabile anche, per i principi richiamati, alla materia delle accise
d.lgs. n. 504 del 1995, art. 3 comma 4
Stabilisce per il tardivo versamento dell'imposta di consumo sul gas l'indennità di mora quale sanzione specifica, non cumulabile con la sanzione generale prevista dal d.lgs. 471/1997
codice di procedura civile, art. 360 c.1 n.3
Norma invocata per denunciare la violazione e falsa applicazione di norme in sede di cassazione
codice di procedura civile, art. 366 n.4 e n.5
Prevedono l'inammissibilità del ricorso per omessa indicazione o produzione di documenti decisivi per la verifica del motivo di cassazione; applicate per la mancata trascrizione/produzione della comunicazione amministrativa
Cass. Sez.5, Sentenza n.30034 del 21/11/2018
Giurisprudenza che afferma l'applicazione esclusiva dell'indennità di mora per il tardivo versamento delle accise sul gas (principio di specialità), richiamata nel ragionamento di merito
Massime di principio
- In cassazione il ricorrente deve allegare e trascrivere integralmente i documenti decisivi già valutati dalla giudice di merito; la mancata produzione può determinare l'inammissibilità del ricorso
- Una comunicazione amministrativa che invita a regolarizzare non è automaticamente considerabile atto di accertamento preclusivo dell'accesso al "ravvedimento operoso": va valutato il contenuto e la prova che siano state iniziate formalmente attività di accertamento o che il destinatario ne abbia avuta formale conoscenza
- In materia di accise sul gas, per il tardivo versamento si applica la specifica indennità di mora prevista dall'art.3 comma 4 del d.lgs. n.504/1995; tale sanzione può escludere la cumulabilità con le sanzioni tributarie generali
- L'Amministrazione ha l'onere di dimostrare che, prima del pagamento ravveduto, fossero intervenuti atti o attività preclusive (accessi, ispezioni, verifiche o atti che constatino la violazione) per impedire il ravvedimento
- Proceduralmente, per evitare l'inammissibilità in sede di legittimità è prudente allegare ogni atto notificato o acquisito che si intenda far valere come preclusivo del ravvedimento (comunicazioni, raccomandate, verbali di accesso, ecc.)
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