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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 16495/2020 del 31/07/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della cartella di pagamento notificata a Pargentino in qualità di debitore solidale per imposta di registro complementare relativa alla vendita di un terreno (atto registrato il 7.4.2000). Il ricorrente contestava: a) la sua estraneità al giudizio promosso dall'acquirente (Immobiliare Blossom s.r.l.) e l'inopponibilità della sentenza resa in quel giudizio nei suoi confronti ai sensi dell'art.1306 c.c.; b) la prescrizione/decadenza della pretesa tributaria, deducendo il mancato rispetto dei termini di decadenza previsti dall'art.17 d.P.R. 602/1973 (e art.25) e, alternativamente, richiamando il termine triennale previsto dall'art.76 d.P.R. 131/1986; c) violazione di norme processuali per fatto che la CTR avrebbe fondato la decisione su circostanze non dedotte né provate dalla controparte. Fatti salienti: avviso di rettifica notificato il 31/12/2001 (impugnato solo dall'acquirente), sentenza CTP 19/05/2005 che rigetta il ricorso dell'acquirente, iscrizione a ruolo il 16/11/2006 e notifica della cartella il 20/10/2007; Pargentino aveva proposto ricorso alla CTP nel 2007.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i motivi del ricorrente e ha precisato il quadro interpretativo dei termini: quando l'avviso di accertamento è divenuto definitivo per mancata impugnazione (come nel caso), la riscossione è soggetta al termine prescrizionale decennale previsto dall'art.78 d.P.R. 131/1986 e non al termine di decadenza triennale di cui all'art.76 né al termine di cui all'art.17 d.P.R. 602/1973 (quest'ultimo applicabile, dopo il d.lgs. 46/1999, soltanto alle imposte sui redditi e all'IVA). La Corte ha inoltre chiarito che la decadenza triennale dell'art.76 si applica solo quando la sentenza impone all'Amministrazione di procedere a un'ulteriore determinazione dell'imposta (cioè quando il giudice non determina l'imposta ma definisce i criteri e rimanda all'Ufficio), mentre quando la sentenza rigetta interamente il ricorso o determina l'importo, il credito è riscossibile nei limiti della prescrizione decennale. Pur correggendo la motivazione della CTR, la Corte ha confermato il dispositivo e ha condannato il ricorrente al rimborso delle spese (e al versamento del contributo unificato maggiorato).

Norme richiamate

  • d.P.R. 26 aprile 1986 n. 131, art. 51 e art. 52

    Richiamati come norme che legittimano la rettifica del valore ai fini dell'imposta di registro; non oggetto centrale della decisione finale.

  • d.P.R. 26 aprile 1986 n. 131, art. 56

    Richiamato dalla CTR ma ritenuto irrilevante dalla Cassazione nel caso concreto.

  • d.P.R. 26 aprile 1986 n. 131, art. 76, comma 2, lett. b

    La Corte interpreta il termine di decadenza triennale previsto da questa norma come operante soltanto quando la sentenza non determina l'imposta e demanda all'Ufficio la successiva determinazione (termine 'acceleratorio' per l'attività amministrativa di liquidazione), non quale termine generale di estinzione dell'azione di riscossione quando l'atto è definitivo o la sentenza ha già determinato l'imposta.

  • d.P.R. 26 aprile 1986 n. 131, art. 78

    Ritenuto il termine rilevante per la riscossione quando l'accertamento è divenuto definitivo per mancata impugnazione: prescrizione decennale del credito tributario; applicazione esclusiva nel caso in esame.

  • d.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, art. 17 (ora art. 25)

    La Corte chiarisce che, successivamente al d.lgs. 46/1999, tale termine di decadenza si applica solo alle imposte sui redditi e all'IVA; pertanto non è applicabile alla riscossione dell'imposta di registro per atti divenuti definitivi dopo il 1.7.1999.

  • d.lgs. 26 febbraio 1999 n. 46, art. 23

    Norma che ha limitato l'ambito di applicazione del termine di decadenza del d.P.R. 602/1973 a imposte sul reddito e IVA; motivo per cui l'art.17/25 non si applica alla maggior parte delle altre imposte (tra cui registro) dopo l'entrata in vigore.

  • codice civile, art. 1306, comma 1

    Richiamato per affermare il principio che la sentenza pronunciata tra il creditore e uno dei debitori solidali non produce effetti nei confronti degli altri debitori; ciò giustifica la legittimità della cartella notificata a Pargentino nonostante la decisione intervenuta nel giudizio promosso dall'acquirente.

  • codice di procedura civile, artt. 112, 115, 360, comma 1, n. 3; art. 384

    Articoli richiamati nelle doglianze processuali (presunta motivazione su fatto non dedotto o provato). La Corte ha ritenuto i motivi infondati e ha però corretto la motivazione della CTR ai sensi dell'art.384 c.p.c.

  • legge 28 dicembre 1995 n. 549, art. 3, comma 135, lett. f

    Modifica normativa richiamata nella ricostruzione storica dell'art.76 d.P.R. 131/1986; utile per il corretto inquadramento dell'ambito di applicazione della decadenza triennale.

  • d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, art. 13, comma 1-quater

    Norma applicata per il raddoppio del versamento del contributo unificato a carico del ricorrente, in quanto il ricorso è stato proposto dopo il termine temporale di riferimento.

Massime di principio

  • Se un avviso di accertamento diventa definitivo per mancata impugnazione, la riscossione del relativo credito tributario è soggetta al termine prescrizionale decennale previsto dall'art.78 d.P.R. 131/1986 (non al termine triennale di decadenza dell'art.76), salvo che la legge disponga diversamente per specifiche categorie di tributi.
  • L'art.76 d.P.R. 131/1986 (decadenza triennale decorrente dalla sentenza) va interpretato come applicabile solo quando la sentenza giurisdizionale non determina l'importo dovuto e incarica l'Amministrazione di procedere a una successiva liquidazione; in tali casi il termine è un acceleratore dell'attività amministrativa di liquidazione, non un termine generale di estinzione dell'azione di riscossione.
  • Dopo il d.lgs. 46/1999, il termine di decadenza previsto dall'art.17 d.P.R. 602/1973 (oggi art.25) si applica in via generale solo alle imposte sui redditi e all'IVA: per altre imposte (es. imposta di registro) non trova più applicazione per i fatti posteriori al 1.7.1999.
  • La sentenza ottenuta dal creditore contro uno soltanto dei debitori solidali non ha effetti vincolanti nei confronti degli altri debitori (art.1306 c.c.): l'Amministrazione può quindi agire nei confronti degli altri coobbligati entro i termini di legge.
  • In giudizio non è ammissibile fondare la decisione su circostanze non dedotte e non provate dalla parte resistente; le deduzioni e le prove effettive determinano l'oggetto della decisione, e i giudici di merito devono motivare correttamente l'applicazione delle norme temporali (decadenza vs prescrizione).
  • Prassi operativa: verificare sempre la data di definitività dell'atto impositivo (mancata impugnazione o giudicato) e la tipologia di tributo per stabilire se rileva la prescrizione decennale o eventuali termini decadenziali specifici.

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