Cassazione Civile, Sentenza n. 16495/2020 del 31/07/2020
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della cartella di pagamento notificata a Pargentino in qualità di debitore solidale per imposta di registro complementare relativa alla vendita di un terreno (atto registrato il 7.4.2000). Il ricorrente contestava: a) la sua estraneità al giudizio promosso dall'acquirente (Immobiliare Blossom s.r.l.) e l'inopponibilità della sentenza resa in quel giudizio nei suoi confronti ai sensi dell'art.1306 c.c.; b) la prescrizione/decadenza della pretesa tributaria, deducendo il mancato rispetto dei termini di decadenza previsti dall'art.17 d.P.R. 602/1973 (e art.25) e, alternativamente, richiamando il termine triennale previsto dall'art.76 d.P.R. 131/1986; c) violazione di norme processuali per fatto che la CTR avrebbe fondato la decisione su circostanze non dedotte né provate dalla controparte. Fatti salienti: avviso di rettifica notificato il 31/12/2001 (impugnato solo dall'acquirente), sentenza CTP 19/05/2005 che rigetta il ricorso dell'acquirente, iscrizione a ruolo il 16/11/2006 e notifica della cartella il 20/10/2007; Pargentino aveva proposto ricorso alla CTP nel 2007.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i motivi del ricorrente e ha precisato il quadro interpretativo dei termini: quando l'avviso di accertamento è divenuto definitivo per mancata impugnazione (come nel caso), la riscossione è soggetta al termine prescrizionale decennale previsto dall'art.78 d.P.R. 131/1986 e non al termine di decadenza triennale di cui all'art.76 né al termine di cui all'art.17 d.P.R. 602/1973 (quest'ultimo applicabile, dopo il d.lgs. 46/1999, soltanto alle imposte sui redditi e all'IVA). La Corte ha inoltre chiarito che la decadenza triennale dell'art.76 si applica solo quando la sentenza impone all'Amministrazione di procedere a un'ulteriore determinazione dell'imposta (cioè quando il giudice non determina l'imposta ma definisce i criteri e rimanda all'Ufficio), mentre quando la sentenza rigetta interamente il ricorso o determina l'importo, il credito è riscossibile nei limiti della prescrizione decennale. Pur correggendo la motivazione della CTR, la Corte ha confermato il dispositivo e ha condannato il ricorrente al rimborso delle spese (e al versamento del contributo unificato maggiorato).
Norme richiamate
d.P.R. 26 aprile 1986 n. 131, art. 51 e art. 52
Richiamati come norme che legittimano la rettifica del valore ai fini dell'imposta di registro; non oggetto centrale della decisione finale.
d.P.R. 26 aprile 1986 n. 131, art. 56
Richiamato dalla CTR ma ritenuto irrilevante dalla Cassazione nel caso concreto.
d.P.R. 26 aprile 1986 n. 131, art. 76, comma 2, lett. b
La Corte interpreta il termine di decadenza triennale previsto da questa norma come operante soltanto quando la sentenza non determina l'imposta e demanda all'Ufficio la successiva determinazione (termine 'acceleratorio' per l'attività amministrativa di liquidazione), non quale termine generale di estinzione dell'azione di riscossione quando l'atto è definitivo o la sentenza ha già determinato l'imposta.
d.P.R. 26 aprile 1986 n. 131, art. 78
Ritenuto il termine rilevante per la riscossione quando l'accertamento è divenuto definitivo per mancata impugnazione: prescrizione decennale del credito tributario; applicazione esclusiva nel caso in esame.
d.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, art. 17 (ora art. 25)
La Corte chiarisce che, successivamente al d.lgs. 46/1999, tale termine di decadenza si applica solo alle imposte sui redditi e all'IVA; pertanto non è applicabile alla riscossione dell'imposta di registro per atti divenuti definitivi dopo il 1.7.1999.
d.lgs. 26 febbraio 1999 n. 46, art. 23
Norma che ha limitato l'ambito di applicazione del termine di decadenza del d.P.R. 602/1973 a imposte sul reddito e IVA; motivo per cui l'art.17/25 non si applica alla maggior parte delle altre imposte (tra cui registro) dopo l'entrata in vigore.
codice civile, art. 1306, comma 1
Richiamato per affermare il principio che la sentenza pronunciata tra il creditore e uno dei debitori solidali non produce effetti nei confronti degli altri debitori; ciò giustifica la legittimità della cartella notificata a Pargentino nonostante la decisione intervenuta nel giudizio promosso dall'acquirente.
codice di procedura civile, artt. 112, 115, 360, comma 1, n. 3; art. 384
Articoli richiamati nelle doglianze processuali (presunta motivazione su fatto non dedotto o provato). La Corte ha ritenuto i motivi infondati e ha però corretto la motivazione della CTR ai sensi dell'art.384 c.p.c.
legge 28 dicembre 1995 n. 549, art. 3, comma 135, lett. f
Modifica normativa richiamata nella ricostruzione storica dell'art.76 d.P.R. 131/1986; utile per il corretto inquadramento dell'ambito di applicazione della decadenza triennale.
d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, art. 13, comma 1-quater
Norma applicata per il raddoppio del versamento del contributo unificato a carico del ricorrente, in quanto il ricorso è stato proposto dopo il termine temporale di riferimento.
Massime di principio
- Se un avviso di accertamento diventa definitivo per mancata impugnazione, la riscossione del relativo credito tributario è soggetta al termine prescrizionale decennale previsto dall'art.78 d.P.R. 131/1986 (non al termine triennale di decadenza dell'art.76), salvo che la legge disponga diversamente per specifiche categorie di tributi.
- L'art.76 d.P.R. 131/1986 (decadenza triennale decorrente dalla sentenza) va interpretato come applicabile solo quando la sentenza giurisdizionale non determina l'importo dovuto e incarica l'Amministrazione di procedere a una successiva liquidazione; in tali casi il termine è un acceleratore dell'attività amministrativa di liquidazione, non un termine generale di estinzione dell'azione di riscossione.
- Dopo il d.lgs. 46/1999, il termine di decadenza previsto dall'art.17 d.P.R. 602/1973 (oggi art.25) si applica in via generale solo alle imposte sui redditi e all'IVA: per altre imposte (es. imposta di registro) non trova più applicazione per i fatti posteriori al 1.7.1999.
- La sentenza ottenuta dal creditore contro uno soltanto dei debitori solidali non ha effetti vincolanti nei confronti degli altri debitori (art.1306 c.c.): l'Amministrazione può quindi agire nei confronti degli altri coobbligati entro i termini di legge.
- In giudizio non è ammissibile fondare la decisione su circostanze non dedotte e non provate dalla parte resistente; le deduzioni e le prove effettive determinano l'oggetto della decisione, e i giudici di merito devono motivare correttamente l'applicazione delle norme temporali (decadenza vs prescrizione).
- Prassi operativa: verificare sempre la data di definitività dell'atto impositivo (mancata impugnazione o giudicato) e la tipologia di tributo per stabilire se rileva la prescrizione decennale o eventuali termini decadenziali specifici.
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