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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 5282/2024 del 28/02/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Bologna che aveva respinto il gravame degli attori. Le censure riguardavano: (i) la decorrenza della prescrizione del diritto di ripetizione relativo a rimesse ritenute ripristinatorie (art. 2946 c.c.); (ii) vizi processuali (error in procedendo) relativi alla presunta ammissione degli attori; (iii) la mancata o errata valutazione della domanda di determinazione del TEG per rapporti bancari (anche ex Carisbo) e la corretta impugnazione della sentenza parziale di primo grado; (iv) la metodologia di calcolo del TEG e la rilevanza della capitalizzazione/ anatocismo nel computo del tasso ai fini dell'usurarietà (art. 644 c.p., art. 1815 c.c.); (v) la tardiva produzione, da parte della banca, di documenti oltre i termini di cui all'art. 183 c.p.c. e la rilevanza dell'istanza di esibizione come giustificazione della tardività.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto i motivi relativi alla prescrizione e all'error in procedendo (primo e secondo motivo), ha ritenuto fondate le doglianze sulla mancata impugnazione e valutazione dei rapporti ex Carisbo (terzo e quarto motivo) e ha accolto la censura relativa alla tardiva produzione documentale (sesto motivo). Ha invece respinto il quinto motivo, con cui i ricorrenti contestavano la formula della Banca d'Italia e sostenevano che gli interessi capitalizzati dovessero essere esclusi dal denominatore del calcolo del TEG. In conclusione la sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte d'appello di Bologna, che dovrà decidere nuovamente sulla base dei principi indicati dalla Cassazione; la Corte di Cassazione ha inoltre riservato la decisione sulle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 2946 c.c.

    La Corte ha precisato che le rimesse ripristinatorie non fanno decorrere il termine prescrizionale fino alla cessazione del rapporto (chiusura del conto); dunque il dies a quo per la ripetizione decorre dalla chiusura/estinzione del saldo finale.

  • art. 644 c.p. (e legge n. 108/1996)

    «per la determinazione del tasso di interesse si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese escluse quelle per imposte e tasse, collegate all'erogazione del credito»

    La Corte conferma che, per la verifica dell'usurarietà, devono essere considerate tutte le voci del carico economico del credito; la capitalizzazione degli interessi (anatocismo) costituisce un costo del credito rilevante ai fini del calcolo del TEG.

  • istruzioni della Banca d'Italia per la rilevazione del TEG (periodo 2002-2009)

    Le istruzioni propongono una metodologia di calcolo del TEG per aperture di credito in conto corrente basata su interessi X 36.500 + oneri x 100 / numeri debitori / accordato. La Corte osserva che tali istruzioni non vincolano il giudice ma costituiscono metodo pratico; la formula, applicata correttamente, può includere gli effetti della capitalizzazione.

  • delibera CICR 9 febbraio 2000

    La delibera ha disciplinato la possibilità di capitalizzazione degli interessi purché sia assicurata la stessa periodicità di conteggio per interessi attivi e passivi; dove la capitalizzazione è legittimamente convenuta, gli interessi capitalizzati devono essere considerati nel computo del costo del credito.

  • art. 183, comma 6, c.p.c.

    La Corte ha ritenuto che la banca era obbligata a produrre i documenti nei termini processuali e che la semplice istanza di esibizione formulata dagli attori non legittima la tardiva produzione documentale della convenuta; la violazione delle preclusioni istruttorie è rilevabile d'ufficio.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato in relazione a censure per violazione di norme di diritto: la Corte ha valutato correttamente le questioni di diritto sollevate con riferimento alla determinazione del TEG e alla necessità di specificità delle deduzioni in cassazione.

  • art. 1283 c.c. e art. 1825 c.c.

    Richiamati per distinguere l'anatocismo nel conto corrente: la capitalizzazione degli interessi e la dinamica del conto corrente bancario (funzione di servizio di cassa e compensazione continua) rendono gli interessi capitalizzati componente del montante su cui può essere calcolato il costo del credito.

  • art. 120 TUB (testo anteriore alle modifiche successive)

    Riferito alla delega al CICR per fissare modalità e criteri di capitalizzazione; la Corte evidenzia che, nel periodo considerato, tale disciplina e la delibera CICR 2000 autorizzavano la capitalizzazione purché assicurata parità di periodicità.

Massime di principio

  • Rimesse 'ripristinatorie' non fanno decorrere il termine prescrizionale fino alla chiusura/estinzione del rapporto: il dies a quo per l'azione di ripetizione è la cessazione del rapporto di conto corrente.
  • Il giudice di merito e il giudice della legittimità devono verificare d'ufficio questioni di diritto rilevabili dalla causa (es. natura delle rimesse e conseguente decorrenza della prescrizione), anche se le parti non le hanno specificamente trattate.
  • La capitalizzazione degli interessi (anatocismo), quando legittimamente convenuta o disciplinata (es. delibera CICR), costituisce una voce del costo del credito da considerare nel calcolo del TEG e può influire sulla soglia di usurarietà.
  • Le istruzioni e le formule della Banca d'Italia per la rilevazione del TEG non vincolano automaticamente il giudice: è possibile proporre metodi alternativi, ma chi li invoca deve dimostrare con precisione e calcoli concreti come l'alternativa incida sul superamento del tasso soglia rispetto al criterio applicato in primo grado.
  • La tardiva produzione di documenti dalla parte convenuta non è giustificata dall'istanza di esibizione della controparte; le preclusioni istruttorie vanno rispettate e la loro violazione è rilevabile d'ufficio.
  • Colui che impugna in qualità di successore deve allegare e di regola provare la qualità di erede; tuttavia, ove il soggetto sia già parte nel grado precedente, può essere comunque autonomamente legittimato a proporre impugnazione per la posizione già assunta.

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