Cassazione Civile, Sentenza n. 5284/2024 del 28/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Rusciano impugnava la sentenza d'appello che aveva riformato il giudizio di primo grado relativo alla nullità del contratto di conto corrente per mancanza della forma scritta e, in subordine, per grave inadempimento della banca (violazione dei doveri di buona fede e diligenza). La ricorrente contestava altresì la mancata pronuncia sulla mancata consegna della copia del contratto e deduceva usura originaria. In primo grado il Tribunale aveva riconosciuto la nullità per difetto di forma ma aveva accertato comunque un diritto della società a esigere dalla banca una somma; la Corte d'appello aveva ritenuto invece che il requisito della forma fosse rispettato in senso funzionale (atto redatto per iscritto e copia consegnata al cliente) e aveva dichiarato inammissibile la doglianza incidentale sull'usura per novità e mancanza di specificità.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione proposto da Rusciano. Ha ritenuto che le censure fossero prive di specificità e non fosse stata adeguatamente provata o allegata la mancata consegna del documento contrattuale; ha inoltre rilevato la novità e la genericità della doglianza sull'usura in sede di appello e l'omessa trascrizione degli atti necessari a far valere errores in procedendo. La Corte ha precisato che la pendenza del fallimento non interrompe il giudizio di cassazione e che il difensore conserva il potere di rappresentare la parte. Condanna della ricorrente al pagamento delle spese di giudizio a favore della banca: compensi liquidati in euro 7.000,00 più spese forfettarie, esborsi e accessori, con ordine di versamento dell'ulteriore importo ai sensi dell'art.13 d.P.R. 115/2002.
Norme richiamate
art. 43 legge fallimentare (l.fall.)
l'apertura del fallimento determina l'interruzione del processo
La Corte richiama che, nonostante il testo, l'apertura del fallimento non determina l'interruzione del giudizio di cassazione: il difensore mantiene il potere di rappresentare la parte e il processo prosegue, in quanto il giudizio di legittimità è governato dall'impulso d'ufficio
art. 112 c.p.c.
Rinvio ai principi di specificità e corretto esercizio delle impugnazioni; utilizzato per valutare l'ammissibilità dei motivi di cassazione e la necessità di individuare il 'fatto processuale'
art. 346 c.p.c.
Norma richiamata nell'ambito dell'analisi dei mezzi di impugnazione e dei limiti procedurali; impatta sull'ammissibilità dei motivi
art. 117 t.u.b. (Testo unico bancario)
Rilevato in relazione al requisito della forma scritta nei contratti bancari e al suo significato funzionale collegato anche alla consegna del documento contrattuale
art. 117 bis t.u.b.
Richiamato tra le norme rilevanti in materia bancaria impugnate dal ricorrente; collegato al quadro normativo su trasparenza e forma
art. 1173 c.c.
Evocato come principio civile collegato all'esecuzione e adempimento delle obbligazioni, richiamato nella contestazione di inadempimento
art. 1375 c.c.
Richiamato in relazione ai doveri di buona fede nell'esecuzione del contratto; la ricorrente non ha però specificato adeguatamente la violazione
art. 644 c.p.
Norma penale richiamata tra le disposizioni menzionate nel ricorso; la Corte non ha accolto censure penali per mancanza di specificità e prova
art. 23, comma 1 t.u.f. e art. 117, comma 1 t.u.b.
Citate in motivazione rispetto al principio, confermato dalle Sezioni Unite, che il vincolo di forma per taluni rapporti è 'composito' e include la consegna del documento contrattuale
Delibera CICR del 4 marzo 2003
Richiamata in relazione alla deroga al requisito della forma scritta per l'apertura di credito: occorre che il contratto sia sufficientemente determinato rispetto al credito concesso
art. 342 c.p.c.
Rilevante per l'ammissibilità dell'appello: la Corte sottolinea che l'eccezione di inammissibilità dell'appello non esime dalla necessità di rispettare gli obblighi di specificità dell'impugnazione
art. 366, nn. 4 e 6 c.p.c.
Richiamati in relazione all'onere di specificità e chiarezza dei motivi di appello e cassazione, con necessità di trascrizione essenziale degli atti rilevanti
art. 1815 c.c.
Norma sul calcolo degli interessi (in tema di anatocismo e tassi); evocata nella contestazione sulle condizioni imposte dalla banca, ma non adeguatamente sviluppata dalla ricorrente
art. 198 t.u.b. (d.lgs. n. 385/1993)
Riferimento normativo in materia bancaria tra le censure del ricorrente; richiamato per contesto ma non dettagliatamente applicato dalla Corte
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 e art. 1, comma 17, l. n. 228/2012
Norme richiamate ai fini dell'eventuale obbligo di versamento di un'ulteriore somma da parte della ricorrente a titolo di contributo per spese di giudizio; la Corte dà atto dei presupposti per tale versamento
Massime di principio
- La mancata consegna al cliente della copia del contratto è rilevante ai fini del requisito della forma scritta, ma chi la deduce deve allegare specificamente il fatto e fornire elementi di prova: affermazioni vaghe o non collocate negli atti di causa sono inammissibili.
- Il requisito della forma scritta nei contratti bancari può essere interpretato in senso funzionale: la forma è rispettata quando l'atto è redatto per iscritto e una copia è consegnata al cliente; tuttavia l'onere probatorio della mancata consegna grava su chi la deduce.
- Le doglianze nuove proposte in sede d'appello (es. usura originaria) possono essere dichiarate inammissibili se assumono carattere di novità e non sono specifiche: l'appello deve rispettare i requisiti di chiarezza e sinteticità e trascrivere gli atti essenziali.
- In Cassazione i motivi devono indicare con precisione il 'fatto processuale' e trascrivere le parti degli atti già decisive in sede di merito; l'omessa trascrizione o la genericità determinano l'inammissibilità del ricorso.
- L'omessa pronuncia su una domanda inammissibile non costituisce vizio della decisione: il giudice non è obbligato a decidere nel merito su domande manifestamente inammissibili.
- La proposizione di contestazioni complesse (es. usura, anatocismo) richiede puntuale riferibilità agli atti e documenti di causa: senza questa collegazione le censure sono destinate a essere rigettate per insufficiente autosufficienza.
- Il fallimento della parte dopo la proposizione del ricorso in cassazione non interrompe il processo di legittimità e non priva il difensore del potere di rappresentanza; la difesa deve tuttavia attivarsi per ovviare a situazioni conoscibili.
- Per contrastare decisiones sulla inammissibilità dell'appello o del ricorso è necessario specificare e dimostrare i profili di novità e la loro rilevanza processuale; deduzioni generiche o teorie dottrinali senza riferimento concreto agli atti non sono sufficienti.
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