Cassazione Civile, Sentenza n. 5124/2024 del 27/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Scandelli impugnava l'ordinanza ingiunzione emessa dal Prefetto di Milano per violazione dell'art. 6, comma 14, c.d.s. (circolazione in corsia riservata nell'area aeroportuale di Linate). Il Giudice di pace aveva accolto l'opposizione per incompetenza della Polizia municipale di Milano perché l'infrazione era stata rilevata in un tratto ricadente nel territorio del Comune di Segrate. Il Tribunale di Milano però rigettò l'opposizione ritenendo che l'area aeroportuale ricada su più comuni e che le ordinanze ENAC (n. 7/2015 e n. 1/2017) attribuiscano alle Polizie locali dei comuni interessati il potere di vigilanza e accertamento. In Cassazione la ricorrente denunciava violazione del principio di territorialità e la illegittimità/retroattività dell'ordinanza ENAC 1/2017 nonché vizi formali del verbale di accertamento.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato la legittimità dell'accertamento operato dalla Polizia municipale di Milano fondandosi sul carattere unitario dell'area aeroportuale e sulle ordinanze ENAC (in particolare la n. 7/2015, applicabile al fatto del 29.3.2016). Ha ritenuto infondata anche la censura relativa all'indicazione della località nel verbale, richiamando la fede privilegiata degli atti redatti da pubblico ufficiale (art. 2700 c.c.) e la possibilità di contestare la veridicità solo mediante querela di falso. Ricorrente condannata al pagamento delle spese di giudizio (euro 1.000,00 più accessori) e al versamento di un ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Codice della Strada, art. 6, comma 14
Norma della fattispecie sanzionata: vieta la circolazione in corsie/aree riservate; il fatto contestato è la violazione di questa disposizione.
Codice della Strada, art. 6, comma 7
Attribuisce al direttore della circoscrizione aeroportuale il potere di disciplinare la circolazione nelle strade interne all'area portuale/ aeroportuale; tale competenza ha carattere unitario e consente di coordinare l'attività di polizia su tutta l'estensione dell'area aeroportuale anche se ricade su più comuni.
Legge 18 aprile 2012, n. 33, art. 1 (ENAC)
Attribuisce all'ENAC il potere, per ragioni di sicurezza e fruibilità, di istituire corsie/aree a accesso limitato e di autorizzare l'uso di dispositivi per l'accertamento delle violazioni nonché di conferire poteri di accertamento agli organi di polizia che operano in ambito aeroportuale.
Ordinanza ENAC n. 7/2015
Ordinanza precedente alla violazione che conferiva espressamente alle polizie locali dei territori su cui insiste l'aeroporto di Linate il potere di vigilanza e accertamento delle infrazioni al codice della strada; costituisce base normativa valida per l'accertamento del 2016.
Ordinanza ENAC n. 1/2017
Ordinanza successiva che ribadisce e specifica il ruolo delle polizie locali nell'ambito aeroportuale; il rilievo della sua successività rispetto al fatto non è decisivo in presenza della precedente ordinanza 7/2015.
Codice della Strada, art. 12, comma 1, lett. e)
Disposizione che individua il limite territoriale dell'attività della polizia municipale ('nell'ambito del territorio di competenza'). La Corte ha interpretato tale principio alla luce della specialità dell'area aeroportuale: il criterio territoriale comunale non esclude l'esercizio coordinato e unitario della vigilanza sull'intera area aeroportuale.
Legge n. 689/1981, art. 1, comma 1 (richiamo principio nulla poena)
Richiamata dalla ricorrente in tema di legalità della fonte sanzionatoria e di retroattività di atti amministrativi; la Corte ha ritenuto non sussistente il profilo di retroattività illegittima stante la presenza dell'ordinanza ENAC del 2015.
Regolamento codice della strada, art. 383, comma 1
Norme sul contenuto del verbale di accertamento; il Tribunale e la Corte hanno ritenuto che il verbale fosse sufficientemente preciso e non invalidante dell'accertamento.
Il verbale redatto da pubblico ufficiale gode di fede privilegiata; eventuali contestazioni sulla veridicità dei fatti richiedono la querela di falso, non può essere sollevata semplicemente in sede di gravame se non esperita la relativa azione.
Massime di principio
- In aree speciali (aeroportuali, portuali) che si estendono su più comuni la regolamentazione e l'accertamento della circolazione possono essere disciplinati unitariamente dall'autorità competente (es. ENAC) e svolti, in coordinamento, dai corpi di polizia municipale dei comuni interessati.
- Le ordinanze emesse dall'autorità aeroportuale che attribuiscono funzioni di vigilanza e accertamento alle polizie locali sono rilevanti per la legittimazione degli accertamenti, e una ordinanza successiva non annulla automaticamente la legittimità di atti fondati su una precedente ordinanza valida al tempo del fatto.
- Il principio della territorialità della polizia municipale non impedisce che, in ragione della natura unitaria di determinate aree (es. aeroporti), le polizie locali dei vari comuni possano esercitare congiuntamente funzioni di polizia stradale nell'area stessa.
- I verbali redatti da pubblici ufficiali godono di fede privilegiata (art. 2700 c.c.); per contestare la veridicità delle annotazioni è necessaria la querela di falso, diversamente le imprecisioni formali non compromettono l'accertamento.
- Quando si contesta la legittimità di un provvedimento attributivo di poteri di accertamento (es. ordinanze ENAC) è necessario dimostrare in modo puntuale l'illegittimità e l'eventuale pregiudizio temporale; non è sufficiente richiamare in astratto il principio di territorialità.
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