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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 5127/2024 del 27/02/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano la sentenza della Corte d'appello di Trieste che ha rigettato l'opposizione contro un'ordinanza ingiunzione che irrogava una sanzione amministrativa di euro 19.000,00 per la violazione dell'art. 110, comma 9, lett. f-bis, del T.U.L.P.S., contestata per l'installazione, senza la licenza di cui all'art. 88 T.U.L.P.S., di 13 apparecchi AWP impiegati per la raccolta di scommesse sportive nel pubblico esercizio "Il Bagatto". I ricorrenti deducono, tra gli altri motivi, la mancata conoscenza dell'uso degli apparecchi, la disapplicazione della norma per presunta conflittualità con la normativa comunitaria, vizi di motivazione, e l'illegittimità della statuizione delle spese per la rappresentanza dell'Amministrazione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato la maggior parte dei motivi di ricorso ritenendo corretta la motivazione della Corte d'appello che aveva accertato, in base al contratto tra le parti e alla testimonianza, la conoscenza da parte della Gioia Giochi dell'esistenza del punto di raccolta scommesse e la riserva contrattuale di ampie facoltà di accesso, manutenzione e incasso, nonché applicabile la presunzione di colpa ex art. 3 legge n. 689/1981. Ha però accolto, in parte, il settimo motivo relativo alle spese: ha cassato la sentenza nella parte in cui aveva condannato le opponenti al pagamento delle spese del giudizio di primo grado, escludendo tale condanna quando l'Amministrazione si era difesa tramite propri funzionari e non con difensore abilitato. Decide nel merito escludendo la condanna delle appellate al pagamento delle spese del primo grado; compensa per metà le spese del giudizio di cassazione e condanna solidalmente le ricorrenti al pagamento della restante metà delle spese, liquidate in euro 2.500,00.

Norme richiamate

  • art. 110 T.U.L.P.S. (comma 9, lett. f-bis e comma 6 lett. a)

    La disposizione sanziona l'installazione in locali aperti al pubblico di apparecchi di cui al comma 6 lett. a) in assenza delle autorizzazioni previste; la Corte ha ritenuto che la norma può riguardare non solo l'esercente utilizzatore ma anche il distributore/installer/gestore o chi consente l'uso degli apparecchi, se emerge la sua responsabilità o ne trae profitto.

  • art. 88 T.U.L.P.S.

    Prevede la licenza di pubblica sicurezza necessaria per specifiche attività di gioco e scommesse; la sua assenza è elemento costitutivo della violazione contestata.

  • art. 3 legge n. 689 del 1981

    Stabilisce la presunzione di colpa in materia di illeciti amministrativi, invertendo l'onere probatorio e richiedendo al sanzionato la prova dell'errore scusabile; la Corte ha ritenuto applicabile tale presunzione nel caso concreto.

  • art. 11 legge n. 689 del 1981

    Consente la graduazione della sanzione nel settore amministrativo secondo parametri; citata in relazione alla discrezionalità sul quantum e alla compatibilità con i canoni di proporzionalità.

  • art. 116 cod. proc. civ.

    Norma sul dovere di motivazione; la Corte ha ritenuto che la Corte d'appello abbia fornito adeguata motivazione e non abbia travisato le prove.

  • art. 91 cod. proc. civ.

    Regola la liquidazione delle spese di lite; la Corte ha richiamato il principio secondo cui, se l'autorità amministrativa si difende con propri funzionari e non con avvocato, non può ottenere la condanna dell'opponente al pagamento degli onorari di avvocato.

  • art. 3 Cost.

    Richiamato dai ricorrenti per contestare la ragionevolezza/proporzionalità della sanzione; la Corte ha ritenuto la questione manifestamente infondata e non suscettibile di rilevazione d'ufficio in cassazione.

Massime di principio

  • Nelle sanzioni amministrative per violazioni connesse a impianti/attrezzature in locali aperti al pubblico, la responsabilità può ricadere anche sull'installatore/distributore/gestore se dal contratto emergono poteri di controllo, manutenzione, incasso o accesso ai locali.
  • In materia di illeciti amministrativi opera la presunzione di colpa ex art. 3 legge 689/1981: il soggetto sanzionato deve provare di aver agito senza colpa, ossia di avere commesso un errore scusabile e di aver fatto tutto il possibile per conformarsi alla legge.
  • La mancanza della licenza prevista da norme come l'art. 88 T.U.L.P.S. costituisce elemento decisivo di illegittimità dell'esercizio di attività di gioco/scommesse, indipendentemente da questioni relative alla posizione di provider esteri, salvo che venga provato diversamente in modo puntuale.
  • Le questioni di fatto e l'apprezzamento delle prove effettuato dal giudice di merito sono difficilmente sindacabili in sede di legittimità, a meno che non vi sia palese travisamento o carenza di motivazione.
  • Sulle spese processuali: quando l'Amministrazione è difesa in giudizio da propri funzionari non abilitati come difensori, non può ottenere la condanna dell'opponente al pagamento degli onorari di avvocato per quel grado di giudizio; è possibile invece il rimborso delle spese vive documentate.
  • La mera lamentela di violazione di canoni di proporzionalità della sanzione non assicura la rilevazione d'ufficio della questione di legittimità costituzionale in sede di cassazione e, se sollevata, deve essere adeguatamente motivata e documentata.

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