Cassazione Civile, Sentenza n. 5232/2024 del 28/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Cave Marmi Vallestrona ha chiesto il risarcimento danni per violazione della normativa antitrust (acquisto di un autocarro nel 2008), richiamando la decisione della Commissione europea (19 luglio 2016) che aveva accertato un cartello e sanzionato Iveco. Iveco ha eccepito la prescrizione del diritto al risarcimento e, con vari motivi in Cassazione, ha inoltre contestato l'efficacia probatoria/vincolante delle decisioni della Commissione adottate in procedimento di settlement e dedotto profili di violazione dei diritti di difesa, chiedendo anche rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia e sollevando questioni di costituzionalità.
La decisione
La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso di Iveco. Ha ritenuto corretta la valutazione della Corte d'appello secondo cui la prescrizione non era maturata: alla data di ricezione della direttiva e del termine di recepimento (27/12/2016) il termine prescrizionale previgente non si era esaurito, con conseguente applicazione ratione temporis della nuova disciplina (d.lgs. n.3/2017, art.8) che stabilisce il termine quinquennale e le condizioni di decorrenza (cessazione della violazione e conoscenza o conoscibilità dei tre elementi: condotta, danno e autore). Quanto al valore probatorio degli atti di settlement e delle risultanze istruttorie della Commissione, la Corte ha confermato che le ammissioni dell'impresa, la mancata contestazione degli addebiti e le risultanze istruttorie acquisite avanti alla Commissione possono avere forte valenza probatoria nel giudizio civile; tali elementi sono utilizzabili dal giudice nazionale e sono sottoponibili a contraddittorio una volta prodotti in giudizio. Per questi motivi le questioni di pregiudizialità comunitaria e costituzionale sollevate da Iveco sono state ritenute non attinenti al decisum e inammissibili. Iveco è stata condannata alle spese di giudizio (liquidate in €10.000, oltre oneri).
Norme richiamate
d.lgs. n. 3/2017 (attuazione direttiva 2014/104/UE), art. 8
«Il diritto al risarcimento del danno derivante da una violazione del diritto della concorrenza si prescrive in cinque anni. Il termine di prescrizione non inizia a decorrere prima che la violazione del diritto della concorrenza sia cessata e prima che l'attore sia a conoscenza o si possa ragionevolmente presumere che sia a conoscenza di tutti i seguenti elementi: a) della condotta e del fatto che tale condotta costituisce una violazione del diritto della concorrenza; b) del fatto che la violazione del diritto della concorrenza gli ha cagionato un danno; c) dell'identità dell'autore della violazione. La prescrizione rimane sospesa quando l'autorità garante della concorrenza avvia un'indagine o un'istruttoria in relazione alla violazione del diritto della concorrenza cui si riferisce l'azione per il diritto al risarcimento del danno. La sospensione si protrae per un anno dal momento in cui la decisione relativa alla violazione del diritto della concorrenza è divenuta definitiva o dopo che il procedimento si è chiuso in altro modo»
La Corte ha applicato questa norma quale disciplina temporale vigente ratione temporis, ritenendo che il termine prescrizionale quinquennale e le condizioni di decorrenza (cessazione + conoscenza/conoscibilità di condotta, danno, autore) si applicassero al caso perché il termine prescrizionale previgente non era esaurito al 27/12/2016.
Direttiva 2014/104/UE, art. 10 e art. 22.1
La direttiva ha imposto regole sulla prescrizione e sul decorso dei termini per azioni da violazioni della concorrenza; la Corte ha richiamato il principio che le misure nazionali di recepimento non devono avere effetto retroattivo e ha applicato la giurisprudenza della CGUE che stabilisce il criterio temporale (termine di recepimento 27/12/2016) per individuare se si applica la nuova disciplina.
Regolamento (CE) n. 1/2003, art. 16
«[q]uando le giurisdizioni nazionali si pronunciano su accordi, decisioni e pratiche ai sensi dell'articolo 81 o 82 del trattato che sono già oggetto di una decisione della Commissione, non possono prendere decisioni che siano in contrasto con la decisione adottata dalla Commissione»
La Corte d'appello ha richiamato il principio ma la Cassazione ha osservato che la decisione impugnata non si reggeva sulla vincolatività della decisione della Commissione quanto piuttosto sulle ammissioni della parti, sulle risultanze istruttorie e sulla mancata produzione di prova contraria; l'art.16 resta riferimento per l'interpretazione ma non esclusivo vincolo formale nel procedimento civile.
Regolamento (CE) n. 773/2004, art. 10-bis
Norma che disciplina la procedura di settlement avanti alla Commissione; la sentenza ricorda che il settlement prevede comunicazione degli addebiti e possibilità di riconoscimento della responsabilità da parte dell'impresa, elementi che possono riflettersi probatoriamente nel giudizio civile.
Codice civile, artt. 2935 e 2947
Richiamati per il principio generale sul decorso della prescrizione e la decorrenza dal momento in cui il credito può essere fatto valere; la giurisprudenza nazionale interpreta in materia di danni da cartello che, ai fini della prescrizione, rileva il momento in cui il danno e la sua ingiustizia sono adeguatamente conosciuti o conoscibili.
Massime di principio
- Per azioni di risarcimento da cartello la prescrizione decorre, di regola, dal momento in cui la violazione è cessata e la vittima è venuta a conoscenza o avrebbe dovuto venire a conoscenza, con la diligenza ordinaria, della condotta, del danno e dell'identità dell'autore; a causa della segretezza dei cartelli, tale momento coincide spesso con la decisione dell'autorità di concorrenza.
- Se alla data di recepimento della direttiva 2014/104/UE (termine nazionale 27/12/2016) il termine prescrizionale previgente non era già decorso, la disciplina introdotta dal d.lgs. n.3/2017 si applica ratione temporis alla domanda risarcitoria proposta successivamente.
- Le ammissioni rese dall'impresa nel procedimento di settlement, le risultanze istruttorie della Commissione e la mancata contestazione degli addebiti costituiscono elementi di forte valore probatorio nel giudizio civile; tali elementi sono utilizzabili dal giudice nazionale e sono soggetti a contraddittorio quando prodotti in giudizio.
- Spetta al convenuto che eccepisce la prescrizione provare che la vittima aveva conoscenza (o conoscibilità, con la diligenza richiesta) del danno e della sua ingiustizia prima del dies a quo invocato dal danneggiato.
- Le questioni comunitarie o costituzionali vanno prospettate solo se rilevanti e attinenti al decisum: richieste di rinvio pregiudiziale o questioni di costituzionalità generiche e non pertinenti alla motivazione della sentenza di merito possono essere dichiarate inammissibili.
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