Cassazione Civile, Sentenza n. 5339/2024 del 28/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il Comune di Catania ha proposto ricorso per cassazione deducendo due motivi principali: (1) violazione e falsa applicazione degli artt. 2043 e 2697 c.c., sostenendo che la sentenza di merito ha ritenuto la responsabilità del Comune senza che il danneggiato avesse fornito la prova di un comportamento colposo imputabile all'ente e senza che fossero rispettati gli oneri di allegazione e prova; (2) violazione e falsa applicazione dell'art. 2051 c.c., censurando l'errata valutazione della responsabilità come se si trattasse di responsabilità oggettiva per custodia anziché di responsabilità ex art. 2043 per omissione di un obbligo normativo.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso del Comune. Ha confermato che, in materia di danni da animali randagi, occorre prima individuare l'ente cui la normativa regionale affida l'obbligo di recupero/cattura (nel caso, il Comune ai sensi della Legge Regionale Siciliana n.15/2000, art.14). La responsabilità è inquadrata nell'art. 2043 c.c. come responsabilità omissiva derivante dalla violazione di un obbligo giuridico di natura organizzativa: il danneggiato deve dimostrare che l'evento rientra nel rischio che la norma cautelare mirava ad evitare; però, poiché l'adempimento implica l'organizzazione di un servizio, è onere dell'ente dimostrare di essersi attivato concretamente. Nel caso di specie il Comune non ha provato di aver predisposto ed eseguito le misure organizzative richieste dalla legge regionale; pertanto la Corte ha ritenuto corretta la responsabilità accertata in favore dell'attore. Sono state inoltre liquidate le spese di giudizio e disposte le somme dovute a favore dei controricorrenti secondo il dispositivo.
Norme richiamate
La responsabilità per danni da animali randagi è ricondotta all'art. 2043 come responsabilità per fatto ingiusto di natura omissiva quando la legge regionale impone all'ente un obbligo specifico di controllo/cattura; richiede prova della colpa/omissione riconducibile all'ente e della relazione causale tra omissione e danno
Principio generale dell'onere della prova: il danneggiato deve allegare e dimostrare il contenuto della condotta obbligatoria esigibile dall'ente e il nesso causale; tuttavia, in presenza di un servizio organizzato, il giudizio richiede un'apertura al confronto probatorio tra onere probatorio del danneggiato e obbligo dell'ente di dimostrare di essersi attivato
La Corte esclude l'applicazione della responsabilità oggettiva da custodia (art.2051) ai cani randagi, per la natura degli animali e l'assenza di un rapporto di proprietà/uso dell'ente; non si può trasformare automaticamente la responsabilità per randagismo in responsabilità da custodia
Riferimenti richiamati per chiarire che le norme sulla responsabilità per cose in custodia non sono applicabili ai randagi, data l'impossibilità di configurare un rapporto di custodia/parità proprietaria con riferimento agli animali vaganti
Legge quadro 14 agosto 1991, n. 281
Norma statale "neutrale" sul randagismo che lascia alla normativa regionale la disciplina concreta dei compiti di controllo, cattura e ricovero degli animali randagi
Legge Regionale Siciliana n. 15/2000, art. 14
Disposizione regionale che attribuisce ai Comuni (singoli o associati), direttamente o in convenzione, il compito di cattura e gestione dei cani vaganti con procedure specifiche: è la fonte normativa che individua l'ente titolare dell'obbligo cui può riferirsi la responsabilità omissiva
Richiamato come principio sulla rilevanza causale dell'omissione quando sussiste un obbligo giuridico di impedire l'evento: l'efficienza causale dell'omissione è giuridicamente rilevante ai fini dell'imputazione
d.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1‑quater (l. n. 228/2012)
Norma procedurale richiamata per la liquidazione e il versamento dei contributi unificati o degli oneri di rito nelle impugnazioni in Cassazione; applicata per disporre gli obblighi contributivi del ricorrente
Massime di principio
- Individuazione dell'ente titolare: in casi di danni da animali randagi occorre prima verificare la normativa regionale applicabile per stabilire quale ente abbia l'obbligo giuridico di cattura/recupero; la responsabilità dell'ente può sorgere solo se la legge regionale lo prevede
- Natura della responsabilità: la responsabilità degli enti pubblici per il randagismo è, di regola, una responsabilità omissiva ex art.2043 c.c., non una responsabilità oggettiva da custodia; richiede prova della violazione di un obbligo organizzativo specifico
- Onere probatorio bilanciato: il danneggiato deve dimostrare che l'evento rientra nel rischio che la norma cautelare mirava a evitare; poiché l'adempimento implica un servizio organizzato, l'ente ha l'onere di provare di essersi attivato concretamente; se l'ente dimostra di non essersi attivato la responsabilità è configurabile
- Prevedibilità non basta: la prevedibilità dell'attraversamento da parte di un animale è insufficiente per la colpa; è necessario valutare anche l'evitabilità concreta dell'evento alla luce delle risorse e delle misure esigibili dall'ente
- Prove supplementari utili per il danneggiato: in mancanza di documentazione da parte dell'ente, il danneggiato può rafforzare la propria pretesa con prove o presunzioni della presenza abituale di animali randagi (segnalazioni, richieste di intervento non evase, situazioni di pericolo ricorrente)
- Non applicabilità automatica delle regole di custodia: non si può trasformare ogni danno da animale randagio in una fattispecie disciplinata dagli artt.2051-2053 c.c.; occorre valutare il rapporto concreto di custodia/proprietà e la disciplina regionale
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