Cassazione Civile, Ordinanza n. 05777/2025 del 04/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
I ricorrenti avevano stipulato con la banca un contratto di mutuo fondiario, due mutui chirografari e un conto corrente. In primo grado avevano chiesto, con rito sommario ex art. 702-bis c.p.c., la declaratoria di nullità o illegittimità delle clausole sugli interessi, sostenendo che nei mutui la sommatoria di interessi corrispettivi, interessi di mora e altri costi superasse il tasso soglia, che il piano di ammortamento alla francese fosse illegittimo e che sul conto corrente fosse stata applicata capitalizzazione anatocistica. Avevano domandato la condanna della banca alla restituzione delle somme asseritamente indebitamente percepite. La Corte d'appello aveva respinto il gravame rilevando la genericità delle allegazioni, l'assenza di specifica censura della decisione di primo grado e l'infondatezza delle doglianze su CTU ed esibizione documentale. In cassazione i ricorrenti hanno dedotto: 1) violazione degli artt. 2697 c.c., 210 c.p.c. e 119 TUB per il mancato accoglimento dell'ordine di esibizione dei documenti bancari; 2) violazione degli artt. 2697 c.c., 61, 62, 194 e 210 c.p.c. e 119 TUB per il rigetto delle domande senza CTU e senza esibizione, nonostante la produzione dei contratti e l'allegata desumibilità dei tassi; 3) violazione della l. n. 108/1996 e del d.l. n. 394/2000 conv. in l. n. 24/2001, oltre a vizio motivazionale, per avere escluso il superamento del tasso soglia da parte degli interessi moratori e per non avere esaminato le deduzioni sul cumulo tra interessi moratori e corrispettivi.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso nel suo complesso. Ha ritenuto che il primo motivo non si confrontasse con la ratio decidendi della sentenza impugnata, fondata sulla genericità della censura relativa all'anatocismo e sull'omessa allegazione delle condizioni per l'esercizio del diritto alla documentazione ex art. 119, comma 4, TUB e dell'istanza ex art. 210 c.p.c. La Corte ha inoltre precisato che il ricorso all'ordine di esibizione è possibile solo se la documentazione sia stata previamente richiesta e siano decorsi 90 giorni senza consegna. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché non censurava efficacemente la ratio della decisione di merito, che aveva rilevato carenze originarie della domanda e l'erroneità della tesi secondo cui il superamento del tasso soglia andrebbe verificato sommando interessi corrispettivi e moratori; la Corte ha ribadito che la CTU non può supplire a carenze allegatorie e probatorie e che la sua ammissione è rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito. Il terzo motivo è stato ritenuto inammissibile per commistione di censure eterogenee, per l'inammissibilità del vizio ex art. 360, n. 5, c.p.c. in presenza di cd. doppia conforme e per la sostanziale richiesta di riesame del materiale probatorio, non consentita in cassazione. I ricorrenti sono stati condannati a rifondere le spese del giudizio di legittimità e viene dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
disciplina l'onere della prova; la parte che agisce per nullità e ripetizione deve allegare e provare in modo specifico i fatti costitutivi della pretesa.
l'ordine di esibizione è strumento processuale utilizzabile solo se la documentazione sia stata preventivamente richiesta nei modi dovuti e la banca non l'abbia consegnata; non può supplire a carenze allegatorie.
art. 119, comma 4, d.lgs. n. 385/1993
il cliente può ottenere copia della documentazione bancaria degli ultimi dieci anni previa richiesta e decorso di 90 giorni senza consegna; tale diritto può essere fatto valere anche tramite esibizione in giudizio, ma alle condizioni indicate.
richiamato insieme agli artt. 62 e 194 c.p.c. per la CTU, la cui ammissione resta discrezionale e non può colmare lacune probatorie.
norma richiamata sul tema della consulenza tecnica d'ufficio, rimessa al potere del giudice.
norma richiamata sul tema della consulenza tecnica d'ufficio, non obbligatoria quando le allegazioni siano insufficienti.
richiamato nel primo motivo in relazione al diritto del cliente alla documentazione bancaria.
utilizzato per denunciare violazioni di legge, ma i motivi sono stati reputati inammissibili perché non aderenti alla ratio decidendi e, in parte, risolventesi in un riesame del merito.
il vizio motivazionale non è scrutinabile nella specie, anche per effetto della disciplina della doppia conforme.
impedisce il ricorso per vizio motivazionale quando la sentenza d'appello conferma la decisione di primo grado senza mutarne la ratio, salvo specifica indicazione delle diverse ragioni di fatto.
il ricorso deve essere specifico e autosufficiente; la mancata riproduzione/localizzazione delle allegazioni e dei documenti comporta inammissibilità.
art. 375, secondo comma, c.p.c.
norma sul rito camerale di trattazione del ricorso.
norma sul procedimento in camera di consiglio in cassazione.
art. 1, comma quarto, legge n. 108 del 1996
richiamato per la disciplina del tasso soglia in materia di usura.
art. 1, comma 1, d.l. 29.12.2000, n. 394, conv. in l. 28.2.2001, n. 24
richiamato in relazione alla disciplina dell'usura nei rapporti bancari.
per il periodo successivo al luglio 2000 l'anatocismo è ammissibile solo alle condizioni previste dalla norma novellata.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
"sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato"
in caso di rigetto o inammissibilità va dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- Nel contenzioso bancario il cliente che deduca usura, nullità delle clausole sugli interessi o anatocismo deve formulare allegazioni specifiche sul tipo di contratto, sulla clausola contestata, sul tasso concretamente applicato e sugli elementi normativi rilevanti; censure generiche sono inammissibili.
- Il superamento del tasso soglia non può essere affermato, in via generale, sommando automaticamente interessi corrispettivi, interessi moratori e altri oneri eterogenei, se manca una specifica base normativa o contrattuale che consenta tale operazione.
- L'istanza di esibizione ex art. 210 c.p.c. non è uno strumento surrogatorio delle carenze di allegazione o prova: presuppone la preventiva richiesta della documentazione ex art. 119 TUB e il decorso del termine di legge senza consegna.
- La consulenza tecnica d'ufficio è rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito e non può essere utilizzata per esplorare fatti non provati o per colmare lacune della parte onerata della prova.
- In cassazione non è consentito chiedere un nuovo esame del materiale probatorio; il ricorso deve confrontarsi con la ratio decidendi della sentenza impugnata ed essere formulato in modo specifico, autosufficiente e privo di commistione tra censure eterogenee.
- Quando l'appello e la sentenza di secondo grado confermano la decisione di primo grado senza diversa ratio, il vizio motivazionale ex art. 360, n. 5, c.p.c. è fortemente limitato dalla disciplina della doppia conforme.
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