Cassazione Civile, Ordinanza n. 24423/2024 del 11/09/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
Una contribuente aveva ottenuto in primo grado l'annullamento di 16 cartelle di pagamento contestandone la mancata notifica. In appello la decisione di primo grado era stata riformata: la CTR Lombardia, dopo aver dichiarato la nullità della sentenza per motivazione apparente, aveva respinto l'originario ricorso ritenendo corretto il procedimento notificatorio. La contribuente ha quindi proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: (1) violazione dell'art. 2697 c.c. per avere la CTR addossato alla contribuente l'onere di provare la notifica delle cartelle invece che al concessionario della riscossione; (2) violazione degli artt. 111, 112, 131 e 132 c.p.c. per omessa o apparente motivazione sull'accertamento in concreto delle notifiche di ciascuna cartella; (3) violazione degli artt. 20 d.lgs. 472/1997 e 2948, comma 1, n. 4, c.c. per avere ritenuto unitaria e decennale la prescrizione di imposte, sanzioni e interessi in assenza di giudicato; (4) violazione degli artt. 111, 112, 131 e 132 c.p.c. per omessa o apparente motivazione sull'identificazione e notifica di eventuali atti interruttivi della prescrizione. Nel corso del giudizio di legittimità la ricorrente aveva inoltre comunicato di aver aderito alla definizione agevolata dei carichi ('rottamazione quater') e di aver pagato le somme rateizzate. La Corte ha ritenuto che, per le cartelle incluse nella definizione agevolata, il ricorso fosse inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse, essendo la posizione estinta per effetto del perfezionamento della procedura amministrativa e dei pagamenti effettuati. Ha poi rilevato che tre cartelle non rientravano nell'istanza ma risultavano estinte ex lege perché di importo inferiore a 1000 euro; quanto alla cartella di euro 1001,14 non compresa nella definizione automatica, ha respinto il ricorso, ritenendo infondati il primo, secondo e quarto motivo e assorbito ma comunque infondato il terzo, poiché la notifica della cartella risultava accertata in data 9 aprile 2014.
La decisione
Il giudizio è stato dichiarato estinto ex lege per tre cartelle di importo inferiore a 1000 euro; il ricorso è stato respinto quanto a una cartella di importo pari a euro 1001,14; per le restanti cartelle, incluse nella definizione agevolata e pagate, il ricorso è stato dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse. Le spese sono state compensate e non è stato applicato il doppio contributo unificato, in ragione dell'adesione alla definizione agevolata.
Norme richiamate
L'onere probatorio della notifica non è stato ritenuto violato perché la Corte ha affermato che la CTR aveva comunque ritenuto provata la notifica delle cartelle da parte dell'agente della riscossione.
Richiamato a sostegno della censura di motivazione apparente; la Corte ribadisce il controllo di legittimità solo sul "minimo costituzionale" della motivazione.
Invocato per l'omessa pronuncia/motivazione, ma la Corte ha escluso il vizio perché il percorso argomentativo del giudice di merito era comprensibile.
Richiamato dal ricorrente in tema di motivazione della sentenza.
Richiamato dal ricorrente in tema di motivazione apparente; la Corte ha escluso la nullità della sentenza di merito.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È il parametro processuale invocato per le censure di violazione di legge relative all'onere della prova e alla prescrizione.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
È il parametro processuale invocato per le censure di nullità della sentenza per motivazione apparente.
Richiamato dalla ricorrente per sostenere la diversa disciplina della prescrizione delle sanzioni.
art. 2948, comma 1, n. 4, c.c.
Richiamato dalla ricorrente per sostenere la prescrizione quinquennale; la Corte ha però osservato che, nel caso concreto, la notifica della cartella era stata accertata.
art. 1, commi 231-252, l. n. 197 del 2022
Richiamata per la definizione agevolata dei carichi ('rottamazione quater'), che ha determinato per le cartelle incluse l'inammissibilità del ricorso per carenza di interesse.
art. 1, comma 236, l. n. 197 del 2022
La Corte ha valorizzato la dichiarazione di adesione alla definizione agevolata e l'impegno a rinunciare ai giudizi pendenti.
d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater
La Corte ha escluso il presupposto per il raddoppio del contributo unificato in ragione dell'adesione alla definizione agevolata.
Ha previsto la cancellazione automatica dei debiti di importo inferiore a 1000 euro per i carichi affidati in un determinato arco temporale, applicata dalla Corte a tre cartelle.
Massime di principio
- In presenza di adesione perfezionata a una definizione agevolata dei carichi e di pagamento delle somme dovute, viene meno l'interesse a coltivare l'impugnazione delle cartelle incluse nella procedura, con conseguente inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
- La cancellazione automatica prevista dalla legge per i carichi di importo inferiore alla soglia stabilita produce l'estinzione ex lege del giudizio relativo alle cartelle interessate.
- La censura di motivazione apparente è accoglibile solo quando la sentenza sia priva del "minimo costituzionale" della motivazione; non basta il mero dissenso sulla sufficienza o sulla condivisibilità dell'argomentazione, se il percorso logico del giudice è comunque percepibile.
- Nel giudizio di cassazione, la doglianza sull'onere della prova è infondata quando il ricorrente attribuisce alla sentenza un contenuto diverso da quello effettivo e la decisione di merito ha già ritenuto provata la circostanza controversa.
- La doglianza sulla prescrizione è assorbita o comunque infondata se, nel caso concreto, risulta accertata la notifica dell'atto impositivo o della cartella in epoca idonea a escludere l'estinzione del credito.
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