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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25686/2021 del 22/09/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuenti)

La controversia

I proprietari di alcune unità immobiliari situate nella microzona 20 di Roma avevano impugnato un avviso di accertamento catastale con cui l'Ufficio aveva rideterminato il classamento delle unità ai sensi dell'art. 1, comma 335, della L. n. 311/2004. La CTP aveva accolto il ricorso dei contribuenti; la CTR aveva rigettato l'appello dell'Agenzia ritenendo insufficiente la motivazione del provvedimento, perché non esponeva le ragioni per le quali si era proceduto alla variazione. L'Agenzia ha quindi proposto ricorso per cassazione denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 7 L. n. 212/2000, dell'art. 3 L. n. 241/1990 e delle norme sulla motivazione degli avvisi di accertamento catastali, sostenendo che l'atto contenesse i presupposti normativi e di fatto richiesti e che la CTR non si fosse conformata agli orientamenti giurisprudenziali sul tema.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondate le censure dell'Agenzia. Ha ribadito che, nei procedimenti di riclassamento d'ufficio ex art. 1, comma 335, L. n. 311/2004, la motivazione deve essere specifica e puntuale: non basta il richiamo al significativo scostamento tra valore di mercato e valore catastale della microzona, né un rinvio meramente assertivo ai presupposti normativi o agli atti amministrativi richiamati. Il provvedimento deve indicare gli elementi concreti che hanno determinato lo scostamento, anche con riferimento alla qualità urbana e ambientale della microzona e alle caratteristiche edilizie dell'unità e del fabbricato, così da porre il contribuente in grado di comprendere la ragione della riclassificazione e di difendersi. Il ricorso è stato quindi rigettato; nessuna statuizione sulle spese, poiché gli intimati non si sono costituiti.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c., n. 3

    È stato invocato come vizio di legittimità per violazione di legge, in relazione alla motivazione del classamento catastale.

  • art. 7 L. 27 luglio 2000, n. 212

    Richiamato quale parametro della motivazione degli atti tributari, ritenuta necessaria in forma specifica e comprensibile.

  • art. 3 L. 7 agosto 1990, n. 241

    Richiamato come norma generale sulla motivazione del provvedimento amministrativo, applicata anche agli atti catastali.

  • L. 30 dicembre 2004, n. 311, art. 1, comma 335

    Consente la revisione del classamento delle unità immobiliari in base allo scostamento significativo tra valori di mercato e valori catastali nella microzona.

  • L. 30 dicembre 2004, n. 311, art. 1, comma 339

    Indicato come disposizione che disciplina le procedure di revisione e gli atti presupposti dell'operazione di riclassamento.

  • D.P.R. 1 dicembre 1949, n. 1142, art. 61

    Richiamato per definire il classamento come operazione di collocazione dell'unità in categoria e classe.

  • D.P.R. 23 marzo 1998, n. 138, art. 8

    Richiamato quale fonte dei criteri di valutazione del classamento, fondati su qualità urbana, ambientale e caratteristiche edilizie.

  • Corte cost., sent. n. 249/2017

    "la natura e le modalità dell'operazione enfatizzano l'obbligo di motivazione..."

    Ha affermato la legittimità della revisione per microzone, ma ha imposto un obbligo motivazionale rigoroso e specifico sulle ragioni concrete della riclassificazione.

Massime di principio

  • Nel riclassamento catastale d'ufficio per microzona ex art. 1, comma 335, L. n. 311/2004, la motivazione deve essere analitica e concreta: non è sufficiente il solo richiamo al dato statistico dello scostamento tra valori di mercato e catastali.
  • Il provvedimento di revisione deve rendere conoscibili al contribuente gli elementi fattuali che hanno inciso sul nuovo classamento, con riferimento almeno alla qualità urbana e ambientale della microzona e alle caratteristiche edilizie dell'unità immobiliare e del fabbricato.
  • L'atto di riclassamento conserva natura individuale e soggettiva anche quando inserito in una revisione diffusa della microzona; pertanto, l'amministrazione non può adottare formule standardizzate uguali per tutte le unità interessate.
  • La motivazione dell'avviso delimita l'oggetto del futuro contenzioso: l'Ufficio non può poi giustificare il provvedimento in giudizio con ragioni diverse da quelle espresse nell'atto.
  • La legittimità in astratto della revisione per microzone non esonera l'amministrazione dal verificare e spiegare, caso per caso, perché il singolo immobile debba essere riclassato.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributario
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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