Cassazione Civile, Ordinanza n. 13337/2024 del 14/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha riunito i due ricorsi, li ha esaminati congiuntamente e li ha rigettati entrambi. Ha confermato la legittimità dell'avviso di accertamento TARSU e, per derivazione, anche dell'ingiunzione di pagamento. Ha inoltre condannato la ricorrente alle spese del giudizio di legittimità, dando atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato per entrambi i ricorsi.
Esito
Favorevole al resistente (ente locale)
La controversia
La controversia riguarda due giudizi riuniti relativi alla TARSU per gli anni 2010, 2011 e 2012: nel primo, contro un avviso di accertamento, il comune aveva richiesto oltre 469.000 euro per immobili e aree detenuti dalla società; nel secondo, contro una successiva ingiunzione di pagamento per circa 470.000 euro fondata sul medesimo presupposto impositivo. La società ha impugnato le sentenze della CTR deducendo, in sintesi, che la TARSU non sarebbe stata più applicabile per effetto della disciplina sopravvenuta; che la CTR avesse omesso di pronunciare sulla corretta superficie tassabile, con riferimento alle concessioni demaniali e alle aree che essa riteneva non produttive di rifiuti (deposito attrezzi, campo di pallavolo, area ombreggiata e aree asservite); che fosse erronea la tassazione di tali superfici ai sensi dell'art. 62 d.lgs. 507/1993; che fosse omessa pronuncia sulla riduzione tariffaria per la stagionalità dell'attività, prevista dal regolamento comunale e dall'art. 66 d.lgs. 507/1993; e che dovessero essere disapplicate le delibere tariffarie comunali perché illegittime, in quanto incrementali rispetto a tariffe già annullate dal giudice amministrativo. Quanto al secondo ricorso, la società ha inoltre lamentato la mancata sospensione del giudizio in attesa della definizione della causa sull'avviso presupposto. La Corte ha ritenuto infondati o inammissibili tutti i motivi: ha affermato la perdurante applicabilità della TARSU per gli anni in esame; ha rilevato che le questioni sulle superfici e sulla stagionalità non erano scrutinabili perché non confrontate con la ratio decidendi fondata sull'omessa denuncia ex art. 70 d.lgs. 507/1993; ha escluso la disapplicazione delle tariffe perché la relativa censura era stata proposta solo in appello; ha ritenuto assorbita la doglianza sulla sospensione del giudizio, poiché l'esito dell'atto presupposto travolgeva anche l'ingiunzione.
Norme richiamate
art. 49 d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22
La disciplina transitoria della TIA 1 non ha determinato l'abrogazione immediata della TARSU; il sistema è rimasto in vigore fino alla concreta attuazione della nuova tariffa e alle successive discipline transitorie.
art. 5, comma 2-quater, d.l. 30 dicembre 2008, n. 208, conv. in l. 27 febbraio 2009, n. 13
Ha consentito ai Comuni di adottare la tariffa integrata ambientale in assenza del regolamento ministeriale, ma non ha comportato l'abrogazione della TARSU.
art. 14, comma 7, d.lgs. 14 marzo 2011, n. 23
Ha confermato la perdurante applicazione dei regolamenti comunali in materia di TARSU/TIA sino alla revisione della disciplina dei prelievi sui rifiuti.
art. 62, comma 2, d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507
La TARSU è dovuta per l'occupazione o detenzione di locali e aree scoperte, salvo esclusioni che però non operano automaticamente e richiedono prova contraria e specifica deduzione in denuncia originaria o di variazione.
art. 66 d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507
Le riduzioni tariffarie per uso stagionale o non continuativo presuppongono specifica dichiarazione e prova del contribuente; l'attività deve essere svolta per il periodo esattamente indicato nel titolo abilitativo.
art. 68, comma 2, lett. b), d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507
È stata richiamata per escludere l'esenzione automatica delle aree degli stabilimenti balneari.
art. 70 d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507
L'omessa denuncia delle superfici o delle variazioni rilevanti impedisce di accogliere le contestazioni del contribuente su aree non tassabili o su riduzioni per stagionalità.
art. 23 Cost.
Richiamato nel primo motivo quale parametro sulla riserva di legge in materia tributaria, ma la Corte ha escluso che vi fosse un vuoto normativo tale da impedire la riscossione della TARSU.
Le censure di omessa pronuncia sono state disattese perché le questioni erano state implicitamente respinte sulla base del rilievo decisivo dell'omessa denuncia e, in parte, perché non erano state ritualmente introdotte nel thema decidendum.
art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, c.p.c.
Costituiscono i parametri di legittimità invocati dai ricorrenti per violazione di legge e nullità del procedimento; la Corte ha ritenuto le doglianze in parte infondate e in parte inammissibili.
Invocato nel secondo ricorso per chiedere la sospensione necessaria, ma la Corte non ha accolto la doglianza.
Richiamato dal ricorrente a fondamento della richiesta di sospensione, poi respinta.
art. 5 l. 20 marzo 1865, n. 2248, all. E
Consente la disapplicazione incidentale dell'atto amministrativo illegittimo nel giudizio tributario, ma solo se il vizio sia dedotto con i motivi di impugnazione avverso l'atto impositivo.
art. 7 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Richiamato per il potere del giudice tributario di disapplicare gli atti presupposti dell'imposizione.
art. 57 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Ha impedito di far valere per la prima volta in appello la questione dell'illegittimità delle tariffe e delle delibere comunali.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
È stato posto a base dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato per entrambi i ricorsi rigettati.
Massime di principio
- La TARSU ha continuato ad applicarsi negli anni antecedenti alla piena operatività del nuovo sistema di prelievo sui rifiuti; le norme transitorie che hanno previsto la soppressione o la sostituzione di precedenti tariffe non implicano, di per sé, l'abrogazione immediata della TARSU se manca la completa attuazione del regime sostitutivo.
- Le esclusioni dalla tassazione di aree non produttive di rifiuti non operano automaticamente: il contribuente deve allegare e provare i presupposti dell'esenzione o della detassazione e indicarli nella denuncia originaria o di variazione prevista dalla disciplina della TARSU.
- Le riduzioni tariffarie per uso stagionale o non continuativo richiedono una specifica dimostrazione della effettiva stagionalità e della conformità del periodo di esercizio al titolo abilitativo; in mancanza di denuncia e prova, la domanda di riduzione può essere rigettata anche implicitamente.
- In cassazione sono inammissibili le censure che non si confrontano con la ratio decidendi della sentenza impugnata; se il giudice di merito ha fondato la decisione su un preciso rilievo fattuale non attaccato dal ricorrente, i motivi di violazione di legge o omessa pronuncia non possono condurre alla cassazione.
- Nel processo tributario, la disapplicazione incidentale dell'atto amministrativo presupposto è possibile solo se la sua illegittimità sia stata dedotta con i motivi di impugnazione contro l'atto impositivo; non può essere introdotta per la prima volta in appello e non può essere esercitata d'ufficio fuori dal perimetro del thema decidendum.
- Quando l'atto successivo, come un'ingiunzione di pagamento, è fondato integralmente sul medesimo presupposto impositivo già deciso con riferimento all'atto principale, la sorte del giudizio sull'atto presupposto si riflette su quello successivo, se quest'ultimo non è contestato per vizi propri.
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