Cassazione Civile, Ordinanza n. 34939/2023 del 13/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
L'ufficio aveva notificato a una società un avviso di accertamento per l'anno 2010, dopo la mancata presentazione della dichiarazione, rideterminando l'imponibile sulla base di ricavi non dichiarati derivanti dalla vendita di un opificio industriale e applicando una percentuale di redditività del 30%. La Commissione tributaria provinciale aveva accolto solo in parte il ricorso della società; in appello l'Agenzia aveva ottenuto accoglimento, con esclusione del credito IVA invocato dalla contribuente e conferma della ricostruzione induttiva del reddito, salvo riduzione della percentuale di redditività al 10% da parte del giudice di merito. In cassazione la società ha dedotto quattro motivi: 1) violazione dell'art. 19 d.P.R. n. 633/1972 per non avere riconosciuto un credito IVA derivante dalla dichiarazione omessa, comprensivo di un credito dell'anno precedente; 2) violazione dell'art. 39 d.P.R. n. 600/1973 per avere ritenuto legittima la determinazione induttiva del reddito nella misura del 30% del fatturato senza considerare costi e risultati economici pregressi; 3) omesso esame di un fatto decisivo, individuato nella sentenza penale del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere passata in giudicato; 4) violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. per non avere esaminato correttamente le prove sulla regolarità dell'IVA e sull'esistenza del credito IVA.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondati il primo e il terzo motivo, fondato il secondo motivo e inammissibile il quarto. Ha quindi cassato la sentenza impugnata limitatamente al motivo accolto e ha rinviato la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. La decisione di rinvio discende dall'errore di diritto del giudice di merito nella determinazione induttiva del reddito, non avendo riconosciuto una deduzione forfettaria dei costi di produzione nell'accertamento induttivo puro.
Norme richiamate
Il diritto alla detrazione IVA non può essere negato per mere irregolarità formali se il contribuente ha rispettato i requisiti sostanziali e ha esercitato il diritto entro il termine previsto; tuttavia il principio di neutralità non consente di trasporre automaticamente in un accertamento dell'anno corrente un credito IVA relativo all'anno precedente in assenza dei presupposti considerati dalla giurisprudenza.
Nell'accertamento induttivo puro l'amministrazione deve determinare induttivamente non solo i ricavi ma anche i costi corrispondenti, riconoscendo una deduzione dei costi di produzione anche in misura percentuale forfettaria.
art. 360, comma primo, n. 3), c.p.c.
È il parametro del motivo di ricorso per violazione di legge utilizzato per censurare sia la mancata detrazione IVA sia la determinazione induttiva del reddito.
art. 360, comma primo, n. 5), c.p.c.
È il parametro del motivo dedotto per omesso esame di un fatto decisivo; nel caso concreto la censura è stata ritenuta infondata.
art. 360, comma primo, n. 4), c.p.c.
È il parametro del motivo dedotto per asserita violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c.; la censura è stata ritenuta inammissibile perché mirava in realtà a contestare la valutazione del materiale istruttorio.
La loro violazione è configurabile solo se il giudice fonda la decisione su prove non dedotte, prove d'ufficio fuori dai limiti legali, o attribuisce valore di prova legale a elementi che richiedono invece valutazione; non basta lamentare una diversa ponderazione delle prove.
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 7, comma 4
Nel processo tributario vigono limiti alla prova che escludono l'automatica efficacia del giudicato penale nel giudizio fiscale, nel quale possono entrare anche presunzioni semplici.
Massime di principio
- Nel giudizio tributario, il diritto alla detrazione IVA è tutelato in base al principio di neutralità dell'imposta solo se risultano dimostrati i requisiti sostanziali e il diritto è stato esercitato nei termini previsti; non è possibile invocare tale principio per far valere in modo automatico crediti d'imposta di annualità precedenti al di fuori del perimetro delineato dalla giurisprudenza.
- Nell'accertamento induttivo puro dei redditi, l'Ufficio non può limitarsi a stimare i ricavi, ma deve considerare anche i costi di produzione correlati, potendo procedere a una deduzione forfettaria percentuale quando la contabilità sia inattendibile o non ricostruibile complessivamente.
- Nel processo tributario la sentenza penale irrevocabile non produce automaticamente giudicato nel giudizio fiscale: l'esito del processo penale può costituire un elemento valutabile, ma non esclude che l'Amministrazione fondi l'accertamento su presunzioni semplici idonee ai fini tributari.
- La violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può essere dedotta per contestare il mero apprezzamento delle prove compiuto dal giudice di merito; occorre allegare l'uso di prove non dedotte, l'uso illegittimo di prove d'ufficio o l'attribuzione a prove non legali di efficacia vincolante.
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