Sentenza n. 267/2026 - Palermo, Sezione 3
per l’accertamento - della illegittimità del silenzio-rifiuto sull’istanza di predisposizione del progetto individuale di assistenza ex art. 14 della L. n. 328 del 2000; - del diritto di-OMISSIS- e dei genitori odierni ricorrenti al risarcimento del danno da cosiddetto “ritardo mero”, ex art. 2 bis comma 1 bis, l. n. 241/90 e del danno non patrimoniale sofferto per la mancata tempestiva conclusione del procedimento volto all’adozione del progetto individuale ex art. 14 della L. 328/2000; e per la condanna delle Amministrazioni resistenti alla predisposizione del progetto individuale di assistenza ex art. 14 della L. n. 328 del 2000; e per la nomina per il caso di ulteriore inerzia nel termine assegnando, di un commissario ad acta affinché provveda in via sostitutiva.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Silenzio mantenuto sull’istanza di predisposizione del progetto individuale di assistenza e mancata tempestiva conclusione del relativo procedimento
Esito
Favorevole al ricorrente (genitori di minore disabile)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti hanno chiesto l’accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato dal Comune di Gela e dall’A.S.P. di Caltanissetta sull’istanza del 23 settembre 2024, volta alla predisposizione di un progetto individuale di assistenza ai sensi dell’art. 14 l. n. 328/2000 in favore del figlio minore, nonché la condanna delle amministrazioni alla conclusione del procedimento e al risarcimento del danno da mero ritardo e del danno non patrimoniale. Il Comune ha dedotto il proprio difetto di competenza, sostenendo che, trattandosi di minore con disturbo dello spettro autistico, la competenza spettasse in via esclusiva alla Regione, e ha comunque affermato di avere svolto ogni attività possibile per superare l’inerzia dell’A.S.P. Il Comune ha inoltre contestato la sussistenza dei presupposti del risarcimento. Nel corso del giudizio, dopo incontri tra le parti, è stato sottoscritto il progetto di vita del 18 novembre 2025; i ricorrenti hanno quindi dichiarato il venir meno dell’interesse alle domande relative al silenzio e all’obbligo di provvedere, insistendo sulle pretese risarcitorie. Il ritardo è consistito nella mancata formazione del progetto entro il termine di sessanta giorni previsto dalla normativa regionale. La richiesta di attivazione del potere sostitutivo è stata presentata soltanto il 21 marzo 2025, oltre il termine perentorio di venti giorni dalla scadenza del termine procedimentale.
La decisione
Il TAR ha dichiarato improcedibili, per sopravvenuta carenza di interesse, le domande dirette all’accertamento dell’illegittimità del silenzio e alla condanna delle amministrazioni a provvedere, poiché il progetto di vita era stato adottato durante il giudizio. Ha ritenuto che la competenza alla predisposizione del progetto individuale ex art. 14 l. n. 328/2000 non fosse esclusa dal fatto che il minore fosse affetto da autismo: i percorsi diagnostici, terapeutici e assistenziali previsti dalla l. n. 134/2015 hanno contenuto più limitato e non coincidono con il progetto individuale, che coordina interventi sanitari, scolastici, sociali ed economici facenti capo a diverse amministrazioni. Ha accertato l’inadempimento di entrambe le amministrazioni, rilevando che entro il termine di sessanta giorni era stata svolta soltanto attività istruttoria documentale e che la prima convocazione dell’unità di valutazione multidimensionale era intervenuta tardivamente. Ha respinto la domanda di indennizzo per mero ritardo, poiché i ricorrenti non avevano tempestivamente attivato il potere sostitutivo entro venti giorni dalla scadenza del termine procedimentale. Ha invece accolto la domanda di risarcimento del danno esistenziale subito dal minore: la spettanza del bene della vita risultava confermata dall’adozione del progetto, sussisteva la colpa delle amministrazioni in assenza di valide ragioni giustificative e il danno consisteva nel depauperamento della vita sociale e relazionale del minore derivante dalla mancata programmazione unitaria degli interventi assistenziali. Il danno è stato liquidato equitativamente in € 2.500,00, oltre interessi legali dalla notificazione del ricorso al saldo: un quarto a carico del Comune di Gela e tre quarti a carico dell’A.S.P. di Caltanissetta, in ragione del diverso apporto procedimentale. È stata respinta la domanda risarcitoria proposta personalmente dai genitori, per la natura personale del danno e per difetto di prova. Le spese di lite, pari a € 1.500,00 oltre accessori, sono state poste a carico delle amministrazioni nella medesima proporzione.
Norme richiamate
il progetto individuale comprende, oltre alla valutazione diagnostico-funzionale o al Profilo di funzionamento, le prestazioni di cura e di riabilitazione a carico del Servizio sanitario nazionale, il Piano educativo individualizzato a cura delle istituzioni scolastiche, i servizi alla persona a cui provvede il comune in forma diretta o accreditata, con particolare riferimento al recupero e all’integrazione sociale, nonché le misure economiche necessarie per il superamento di condizioni di povertà, emarginazione ed esclusione sociale
Il progetto individuale è uno strumento unitario di programmazione e coordinamento degli interventi sanitari, scolastici, sociali ed economici necessari alla tutela della persona disabile; la sua disciplina non è derogata dalla normativa specifica sull’autismo.
le regioni e le province autonome [...] garantiscono il funzionamento dei servizi di assistenza sanitaria [...] e [...] stabiliscono percorsi diagnostici, terapeutici e assistenziali
La norma riguarda i percorsi diagnostici, terapeutici e assistenziali nell’ambito della rete sanitaria regionale, ma non attribuisce alle Regioni una competenza esclusiva sulla predisposizione del progetto individuale ex art. 14 l. n. 328/2000.
art. 91 l.r. n. 11/2010
Prevede il termine di sessanta giorni per la formazione del progetto individuale; il mancato rispetto del termine integra inadempimento dell’obbligo di provvedere.
art. 2-bis, comma 1-bis, l. n. 241/1990
L’indennizzo da mero ritardo nella conclusione del procedimento presuppone, nel caso considerato, la tempestiva attivazione del potere sostitutivo secondo la disciplina richiamata dal giudice.
art. 2, comma 9-bis, l. n. 241/1990
Individua il potere sostitutivo da attivare per ottenere l’indennizzo da mero ritardo.
art. 28, comma 2, d.l. n. 69/2013, convertito dalla l. n. 98/2013
La richiesta di attivazione del potere sostitutivo deve essere presentata entro il termine perentorio di venti giorni dalla scadenza del termine di conclusione del procedimento; l’inosservanza esclude il diritto all’indennizzo da mero ritardo.
La domanda risarcitoria è stata esaminata verificando l’obbligo di provvedere, la violazione del termine, la spettanza del bene della vita, la colpa dell’amministrazione, il danno e il nesso causale.
Ha consentito la trattazione con rito ordinario delle diverse domande proposte nel ricorso.
È stato richiamato per la trattazione con rito ordinario delle domande inizialmente connesse all’azione avverso il silenzio.
Massime di principio
- Il progetto individuale previsto dall’art. 14 l. n. 328/2000 costituisce uno strumento unitario di programmazione e coordinamento degli interventi sanitari, scolastici, sociali ed economici in favore della persona con disabilità; la disciplina speciale sui disturbi dello spettro autistico, relativa ai percorsi diagnostici, terapeutici e assistenziali della rete sanitaria regionale, non attribuisce alle Regioni una competenza esclusiva incompatibile con quella prevista per il progetto individuale.
- La predisposizione del progetto individuale deve avvenire entro il termine previsto dalla normativa applicabile; lo svolgimento di attività meramente documentale o sollecitatoria dopo la scadenza del termine non esclude l’inadempimento dell’amministrazione obbligata a provvedere.
- Quando il procedimento coinvolge più amministrazioni, il diverso apporto causale e procedimentale di ciascuna può essere valorizzato per ripartire la responsabilità risarcitoria derivante dal ritardo.
- L’indennizzo per mero ritardo nella conclusione del procedimento è subordinato alla tempestiva attivazione del potere sostitutivo entro venti giorni dalla scadenza del termine procedimentale; la richiesta tardiva preclude il riconoscimento dell’indennizzo.
- Il ritardo nella predisposizione di un progetto individuale di assistenza può cagionare un danno esistenziale risarcibile alla persona con disabilità quando sia accertato che la mancata programmazione unitaria abbia depauperato la sua vita sociale e relazionale; il danno non richiede la prova di uno specifico nesso tecnico-scientifico tra ritardo e mancato recupero sanitario.
- Il danno esistenziale derivante dal ritardo nella predisposizione del progetto individuale può essere liquidato equitativamente; il danno personale invocato dai familiari richiede invece specifica allegazione e prova e non è automaticamente desumibile dal pregiudizio subito dalla persona con disabilità.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 23 gen 2026Sentenza n. 177/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 23 gen 2026Sentenza n. 178/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 23 gen 2026Sentenza n. 179/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 23 gen 2026Sentenza n. 180/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 23 gen 2026Sentenza n. 181/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 23 gen 2026Sentenza n. 182/2026 - Venezia, Sezione 3
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →