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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 25147/2026 del 09/09/2026

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)

La controversia

La controversia riguarda crediti contributivi di titolarità di enti previdenziali e assicurativi, risultanti da cartelle di pagamento e avvisi di addebito. La debitrice aveva contestato il diritto di procedere in via esecutiva, deducendo l'intervenuta prescrizione. I giudici di merito avevano accolto la tesi, ritenendo che, alla data della notificazione dell'intimazione di pagamento, il termine quinquennale di prescrizione fosse già decorso, computando soltanto le sospensioni previste dagli interventi normativi emergenziali relativi ai termini di prescrizione delle contribuzioni previdenziali. L'ente previdenziale ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell'art. 68 del d.l. n. 18 del 2020, dell'art. 12 del d.lgs. n. 159 del 2015 e dell'art. 3, commi 8 e 9, della l. n. 335 del 1995. Il ricorrente ha sostenuto che l'art. 68, richiamando la disciplina dell'art. 12 del d.lgs. n. 159 del 2015, avesse sospeso anche i termini relativi all'attività di riscossione dei carichi già affidati all'agente della riscossione, con conseguente incidenza sulla prescrizione e, in determinati casi, proroga biennale dei termini.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondate le censure. Ha affermato che l'art. 68, comma 1, del d.l. n. 18 del 2020, mediante il richiamo all'art. 12 del d.lgs. n. 159 del 2015, non sospende soltanto i termini di versamento dei carichi affidati all'agente della riscossione, ma determina anche la corrispondente sospensione dei termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività di riscossione, comprendendo la notificazione dell'intimazione di pagamento. Ne deriva che il termine per notificare l'intimazione previsto dall'art. 50, secondo comma, del d.P.R. n. 602 del 1973 è prorogato di 542 giorni, dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, quando il termine era pendente all'8 marzo 2020 e non scadeva nel periodo rilevante; se invece il termine era pendente all'8 marzo 2020 e scadeva tra il 31 dicembre 2020 e il 31 dicembre 2021, opera la proroga fino al 31 dicembre 2023, in applicazione dell'art. 12, comma 2, del d.lgs. n. 159 del 2015. La sentenza d'appello è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Catanzaro, in diversa composizione, per un nuovo esame conforme ai principi enunciati. Al giudice di rinvio è stata rimessa anche la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    violazione e falsa applicazione di norme di diritto

    Norma processuale posta a fondamento della denuncia dell'erronea applicazione della disciplina emergenziale sulla sospensione e proroga dei termini.

  • art. 68, comma 1, d.l. n. 18/2020, convertito dalla l. n. 27/2020

    sospensione dei termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, derivanti da cartelle di pagamento e dagli avvisi previsti dagli artt. 29 e 30 del d.l. n. 78/2010

    La disposizione, attraverso il richiamo all'art. 12 del d.lgs. n. 159 del 2015, comporta non solo la sospensione dei versamenti, ma anche la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza dell'attività di riscossione, inclusa la notificazione dell'intimazione di pagamento.

  • art. 12, comma 1, d.lgs. n. 159/2015

    la sospensione dei termini di versamento comporta altresì, per un corrispondente periodo di tempo, la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza

    La sospensione dei versamenti relativi a tributi, contributi e premi determina una corrispondente sospensione dei termini di prescrizione e decadenza riguardanti l'attività degli enti impositori, degli enti previdenziali e degli agenti della riscossione.

  • art. 12, comma 2, d.lgs. n. 159/2015

    proroga fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione

    Quando i termini di prescrizione o decadenza scadono entro il 31 dicembre dell'anno o degli anni in cui si verifica la sospensione, essi sono prorogati fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione.

  • art. 3, commi 8 e 9, l. n. 335/1995

    termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria

    La disposizione individua il termine prescrizionale delle contribuzioni previdenziali cui si applicano le sospensioni emergenziali esaminate dalla Corte.

  • art. 37, comma 2, d.l. n. 18/2020, convertito dalla l. n. 27/2020

    i termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria sono sospesi dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020

    Prevede una specifica sospensione dei termini di prescrizione delle contribuzioni previdenziali durante il periodo emergenziale.

  • art. 11, comma 9, d.l. n. 183/2020

    sospensione dei termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria fino al 30 giugno 2021

    Prevede un'ulteriore sospensione dei termini di prescrizione delle contribuzioni previdenziali, con ripresa della decorrenza al termine del periodo sospensivo.

  • art. 50, secondo comma, d.P.R. n. 602/1973

    Individua l'atto la cui notificazione deve intervenire entro il termine utile per evitare il maturare della prescrizione del credito oggetto della riscossione.

Massime di principio

  • In tema di riscossione mediante ruolo dei crediti contributivi affidati all'agente della riscossione, il richiamo dell'art. 68, comma 1, del d.l. n. 18 del 2020 all'art. 12 del d.lgs. n. 159 del 2015 comporta la sospensione non soltanto dei termini di versamento, ma anche dei termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività di riscossione.
  • La sospensione dell'attività di riscossione comprende il termine entro cui deve essere notificata l'intimazione di pagamento prevista dall'art. 50, secondo comma, del d.P.R. n. 602 del 1973, quando tale notificazione è necessaria per impedire il maturare della prescrizione.
  • Per i termini di prescrizione pendenti all'8 marzo 2020 e non in scadenza tra il 31 dicembre 2020 e il 31 dicembre 2021, la sospensione emergenziale collegata all'art. 68 del d.l. n. 18 del 2020 opera per 542 giorni, dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021.
  • Per i termini pendenti all'8 marzo 2020 e in scadenza tra il 31 dicembre 2020 e il 31 dicembre 2021, l'art. 12, comma 2, del d.lgs. n. 159 del 2015 determina la proroga fino al 31 dicembre 2023.

Come è indicizzato

MaterieContributi previdenzialiEspropriazione forzataImpugnazioni
RamiPrevidenzaEsecuzioniProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiPrescrizioneDecadenza

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