Cassazione Civile, Sentenza n. 25187/2026 del 10/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
Il lavoratore aveva agito per ottenere la dichiarazione di inefficacia, nei propri confronti, della cessione del ramo d’azienda denominato Network Build Field Services Italy e il ripristino del rapporto di lavoro con la società cedente. Il Tribunale aveva accolto la domanda, ritenendo non opponibile al lavoratore la cessione e ordinando il ripristino del rapporto. La Corte d’appello aveva invece riformato la decisione, ritenendo provati la preesistenza, l’autonomia funzionale e operativa e la conservazione dell’identità del ramo d’azienda, nonché la legittima appartenenza del lavoratore al ramo ceduto. Il lavoratore ha proposto ricorso per cassazione articolato in quattro motivi: con il primo ha dedotto la violazione degli artt. 2112 e 1406 c.c., sostenendo che non si trattasse di trasferimento di ramo d’azienda, ma di cessione individuale di contratti priva del consenso necessario; con il secondo ha denunciato violazione degli artt. 2697 c.c., 115 e 116 c.p.c., nonché omessa pronuncia e motivazione apparente, lamentando un’asserita inversione dell’onere della prova e una non corretta valutazione delle risultanze istruttorie; con il terzo ha dedotto l’omesso esame di un fatto decisivo, individuato nella pretesa non preesistenza del ramo ceduto; con il quarto ha denunciato violazione dell’art. 2909 c.c. e del giudicato, richiamando una precedente sentenza relativa al trasferimento del lavoratore presso un’altra sede e a mansioni diverse. La Corte di cassazione ha preliminarmente dichiarato inammissibile il controricorso della società cessionaria per mancato deposito della procura speciale.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati, con profili di inammissibilità, i primi due motivi, osservando che l’accertamento della sussistenza dei presupposti fattuali del trasferimento di ramo d’azienda costituisce valutazione di merito, non censurabile in cassazione quando sia sorretta da motivazione sufficiente e non contraddittoria. Nel caso concreto, il ricorrente mirava a ottenere una nuova valutazione delle prove e degli elementi fattuali, senza indicare un errore nella ricognizione degli elementi legali del trasferimento o nella loro sussunzione. La Corte ha escluso sia l’inversione dell’onere della prova sia la motivazione apparente, rilevando che la Corte d’appello aveva esaminato diffusamente la documentazione, le deposizioni e gli altri elementi istruttori, motivando sulla preesistenza, autonomia e identità del ramo e sulla destinazione del lavoratore allo stesso. Ha inoltre precisato i rigorosi limiti di deducibilità in cassazione delle violazioni degli artt. 115 e 116 c.p.c. Il terzo motivo è stato dichiarato integralmente inammissibile, poiché la pretesa non preesistenza del ramo costituiva una questione già esaminata dalla Corte d’appello e non un fatto storico omesso. Il quarto motivo è stato ritenuto infondato: la precedente sentenza invocata dal lavoratore aveva dichiarato la cessazione della materia del contendere in relazione all’impugnazione del trasferimento presso altra sede, con rigetto delle domande risarcitorie, ed era quindi inidonea a formare giudicato sostanziale sulla pretesa oggetto del nuovo giudizio. La cessazione della materia del contendere produce giudicato soltanto sul venir meno dell’interesse alla prosecuzione del giudizio e non sulle valutazioni contenute nella motivazione ai fini della soccombenza virtuale. Il lavoratore è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità in favore della società datrice di lavoro, liquidate in 200 euro per esborsi e 4.500 euro per compensi, oltre accessori e rimborso forfettario; è stato altresì dichiarato tenuto al versamento dell’ulteriore contributo unificato. Nulla è stato disposto sulle spese nei confronti della società cessionaria, il cui controricorso era inammissibile.
Norme richiamate
La riconducibilità concreta di un’operazione al trasferimento di ramo d’azienda e la verifica della preesistenza, autonomia funzionale e conservazione dell’identità del ramo dipendono dall’accertamento dei fatti; se tale accertamento è adeguatamente motivato, non è riesaminabile in cassazione salvo errore nella ricognizione degli elementi legali o nella loro sussunzione.
La questione della necessità del consenso del contraente ceduto si pone solo se l’operazione non sia qualificabile come trasferimento di ramo d’azienda disciplinato dall’art. 2112 c.c.; nel caso esaminato la Corte ha confermato la qualificazione dell’operazione come trasferimento di ramo.
La violazione della norma è deducibile in cassazione quando il giudice attribuisca l’onere della prova alla parte diversa da quella cui compete secondo la distinzione tra fatti costitutivi ed eccezioni, non quando si contesti soltanto la valutazione delle prove.
La violazione è configurabile quando il giudice fondi la decisione su prove non introdotte dalle parti o su prove disposte d’ufficio fuori dai limiti consentiti; non è sufficiente contestare la preferenza accordata ad alcune prove rispetto ad altre.
La violazione è deducibile quando il giudice attribuisca a una prova un valore legale diverso da quello previsto o disattenda una prova legale, non quando si censuri il modo in cui è stato esercitato il prudente apprezzamento.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
La motivazione è apparente, e determina nullità della sentenza, soltanto quando, pur graficamente esistente, sia obiettivamente inidonea a rendere percepibile il percorso logico seguito dal giudice. Una motivazione ampia e coerente sull’applicazione dei principi alla fattispecie non presenta tale vizio.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Il motivo per violazione o falsa applicazione di legge non consente di sollecitare una nuova valutazione degli elementi di fatto; quando la censura riguarda la ricostruzione storica della vicenda, essa attiene eventualmente ai limiti dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
L’omesso esame deve riguardare un fatto storico, principale o secondario, decisivo e oggetto di discussione tra le parti, non una questione giuridica, una deduzione difensiva o una rivalutazione dell’insieme delle risultanze processuali.
Una pronuncia di cessazione della materia del contendere è inidonea a formare giudicato sostanziale sulla pretesa sostanziale dedotta, limitando l’efficacia del giudicato al venir meno dell’interesse alla prosecuzione del giudizio.
La Corte d’appello aveva ritenuto manifestamente infondato il motivo relativo alla decadenza; tale statuizione non è stata oggetto di censura accolta in cassazione.
La Corte d’appello ha richiamato per relationem motivazioni di una propria precedente decisione relativa a fattispecie ritenuta sovrapponibile; la Corte di cassazione non ha censurato tale modalità motivazionale, avendo ritenuto comunque la motivazione ampia, coerente e percepibile.
art. 13, comma 1-bis, D.P.R. 115/2002
In caso di rigetto del ricorso, sussistono i presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002
La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell’ulteriore contributo unificato conseguente al rigetto del ricorso.
Massime di principio
- La verifica della preesistenza, autonomia funzionale e operativa e conservazione dell’identità di un ramo d’azienda costituisce accertamento di fatto riservato al giudice di merito; in cassazione è censurabile soltanto l’erronea individuazione degli elementi legali del trasferimento o l’erronea sussunzione del fatto accertato nella norma, non la diversa ponderazione delle prove.
- La deduzione della violazione o falsa applicazione di legge non può essere utilizzata per ottenere dalla Corte di cassazione una nuova ricostruzione dei fatti storici o una diversa valutazione delle risultanze istruttorie.
- La violazione dell’art. 2697 c.c. ricorre soltanto quando il giudice abbia distribuito l’onere della prova in modo contrario alla distinzione tra fatti costitutivi ed eccezioni; la contestazione del risultato della valutazione probatoria non integra, di per sé, violazione dell’onere della prova.
- La violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. è configurabile, rispettivamente, quando il giudice utilizzi prove non introdotte dalle parti o acquisite d’ufficio oltre i limiti consentiti, oppure attribuisca a una prova un valore legale non previsto o disattenda una prova legale; non è sufficiente lamentare una diversa valutazione del materiale probatorio.
- La motivazione è apparente soltanto quando, pur formalmente presente, non consenta di comprendere il percorso logico e giuridico seguito dal giudice; non è apparente una motivazione che individui i principi applicabili e ne illustri coerentemente l’applicazione alle risultanze processuali.
- Ai fini del vizio di omesso esame ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., deve essere indicato un preciso fatto storico, principale o secondario, decisivo e oggetto di discussione, non una questione giuridica, una deduzione difensiva o l’insieme degli elementi istruttori.
- La sentenza che dichiara cessata la materia del contendere ha natura processuale e non forma giudicato sostanziale sulla pretesa dedotta, salvo l’effetto limitato relativo al venir meno dell’interesse alla prosecuzione del giudizio; le considerazioni contenute nella motivazione ai fini della soccombenza virtuale non acquisiscono autonoma efficacia di giudicato sulla pretesa sostanziale.
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