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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 25178/2026 del 10/09/2026

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (sindacato)

La controversia

La società ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato il rigetto dell'opposizione a un decreto emesso ai sensi dell'art. 28 dello Statuto dei lavoratori. Il decreto aveva accertato la condotta antisindacale della società, consistente nel rifiuto di incontrare le organizzazioni sindacali, nel rifiuto di fornire informazioni previste dalla legislazione italiana per le imprese operanti in Italia e nel rifiuto di collaborare alle procedure di nomina dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza presso lo scalo italiano. Il primo motivo ha contestato la giurisdizione del giudice italiano, sostenendo l'inapplicabilità dell'art. 7, n. 2, del regolamento UE n. 1215/2012. Il secondo ha censurato l'applicazione della legge italiana ai sensi dell'art. 4 del regolamento CE n. 864/2007, sostenendo la natura contrattuale della controversia e l'applicabilità del regolamento CE n. 593/2008. Il terzo ha denunciato la violazione del d.lgs. n. 25/2007, negando la sussistenza dei presupposti territoriali e dimensionali della disciplina e di un obbligo datoriale di trattare con i sindacati in assenza di applicazione di un contratto collettivo. Il quarto ha dedotto la violazione dell'art. 1372, comma 2, c.c. e dell'art. 39 Cost., sostenendo che un contratto collettivo non applicato dalla società non potesse imporre obblighi informativi. Il quinto ha contestato l'applicazione degli obblighi informativi in materia di contratti di somministrazione e di situazione del personale maschile e femminile, affermando che la società non impiegasse lavoratori in Italia.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha confermato la giurisdizione italiana, rilevando che l'azione sindacale, diretta a rimuovere condotte lesive di interessi collettivi e della libertà sindacale, ha natura extracontrattuale; pertanto trova applicazione l'art. 7, n. 2, del regolamento UE n. 1215/2012, con individuazione del giudice del luogo in cui il danno si è verificato o poteva verificarsi. Per la stessa ragione ha confermato l'applicabilità della legge italiana ai sensi dell'art. 4 del regolamento CE n. 864/2007, essendosi prodotti in Italia gli effetti lesivi delle condotte. Le censure relative ai presupposti fattuali di applicazione del d.lgs. n. 25/2007 sono state ritenute inammissibili, perché non risultava indicato dove le questioni fossero state introdotte nei precedenti gradi e perché miravano a ottenere una rivalutazione di accertamenti di merito. Nel merito, la Corte ha stabilito che l'obbligo di informazione e consultazione deriva direttamente dalla legge e non viene meno per il solo fatto che il datore non aderisca o non applichi un contratto collettivo. Il contratto collettivo può disciplinare le modalità tecniche di attuazione, ma il datore resta libero di adottare modalità alternative idonee a rendere effettivi i diritti legali. Il rifiuto totale e aprioristico di ogni interlocuzione può integrare condotta antisindacale quando impedisca l'esercizio della funzione rappresentativa del sindacato. Il quinto motivo è stato dichiarato inammissibile perché si limitava a contestare l'accertamento fattuale compiuto dai giudici di merito, senza indicare uno specifico errore di diritto. La società è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell'ulteriore contributo unificato, ove dovuto.

Norme richiamate

  • art. 28 L. 300/1970

    Rimedio per la repressione della condotta antisindacale; il rifiuto datoriale di attuare obblighi legali di informazione e consultazione può integrare tale condotta quando incida sulla libertà e sulla funzione rappresentativa del sindacato.

  • art. 7, n. 2, Regolamento UE n. 1215/2012

    una persona domiciliata in uno Stato membro può essere convenuta in un altro Stato membro, in materia di illeciti civili dolosi o colposi, davanti all'autorità giurisdizionale del luogo in cui l'evento dannoso è avvenuto o può avvenire

    Si applica all'azione sindacale diretta a rimuovere condotte lesive di interessi collettivi e della libertà sindacale, avente natura extracontrattuale.

  • art. 21 Regolamento UE n. 1215/2012

    Non si applica perché presuppone un'azione relativa a un contratto individuale di lavoro, mentre l'azione esercitata dal sindacato tutela prerogative collettive ed è extracontrattuale.

  • art. 4 Regolamento CE n. 864/2007

    la legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali che derivano da un fatto illecito è quella del paese in cui il danno si verifica

    Determina l'applicazione della legge italiana quando gli effetti pregiudizievoli della condotta lesiva si producono in Italia.

  • artt. 1, 2, 3 e 4 D.Lgs. 25/2007

    La disciplina attuativa della direttiva 2002/14/CE impone obblighi legali di informazione e consultazione dei lavoratori; l'art. 4, commi 3-5, ne individua il nucleo minimo, comprendente oggetto dell'informazione e consultazione, modalità appropriate, possibilità di formulare un parere, incontro con il datore e risposta motivata.

  • art. 1372, comma 2, c.c.

    La Corte esclude che l'efficacia limitata del contratto collettivo impedisca l'applicazione degli obblighi di informazione e consultazione, poiché tali obblighi derivano direttamente dalla legge e non dal contratto collettivo.

  • art. 39 Cost.

    È richiamato in relazione all'efficacia soggettiva della contrattazione collettiva, senza escludere gli obblighi legali di informazione e consultazione.

  • art. 36 D.Lgs. 81/2015

    Prevede obblighi informativi in materia di contratti di somministrazione; la censura relativa alla sua applicazione è stata dichiarata inammissibile per avere contestato soltanto gli accertamenti fattuali.

  • art. 46 D.Lgs. 198/2006

    Prevede obblighi informativi sulla situazione del personale maschile e femminile; anche la relativa censura è stata dichiarata inammissibile perché diretta contro accertamenti di fatto.

  • art. 13, commi 1-bis e 1-quater, d.P.R. 115/2002

    Impone, in caso di rigetto del ricorso e ove dovuto, il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 360, nn. 1 e 3, c.p.c.

    Disciplina i motivi di ricorso per cassazione dedotti dalla società, rispettivamente in materia di giurisdizione e violazione o falsa applicazione di norme di diritto.

Massime di principio

  • L'azione promossa da un'organizzazione sindacale per ottenere la rimozione di condotte datoriali lesive di interessi collettivi, della libertà sindacale o delle relazioni sindacali ha natura extracontrattuale quando tra il sindacato e il datore non sussiste un contratto individuale di lavoro oggetto della controversia.
  • Nelle controversie extracontrattuali transnazionali relative a condotte datoriali lesive delle prerogative sindacali, la giurisdizione può spettare ai giudici del luogo in cui il danno si è verificato o può verificarsi, ai sensi dell'art. 7, n. 2, del regolamento UE n. 1215/2012.
  • Per le obbligazioni extracontrattuali, la legge applicabile è quella del paese in cui il danno si verifica, indipendentemente dal luogo in cui è stata posta in essere la condotta causativa e dai luoghi in cui si producono conseguenze indirette.
  • Gli obblighi di informazione e consultazione dei lavoratori previsti dalla legge derivano direttamente dalla disciplina legislativa e non sono esclusi dal fatto che il datore di lavoro non aderisca o non applichi alcun contratto collettivo.
  • Il rinvio alla contrattazione collettiva per la determinazione delle modalità di informazione e consultazione non elimina il nucleo minimo dell'obbligo legale. Il datore non aderente può adottare modalità diverse da quelle collettive, purché idonee a rendere effettivi i diritti di informazione e consultazione.
  • Il rifiuto aprioristico e totale di ogni interlocuzione con le organizzazioni sindacali, quando impedisca l'attuazione di obblighi legali di informazione e consultazione e incida sulla funzione rappresentativa del sindacato, può costituire condotta antisindacale ai sensi dell'art. 28 dello Statuto dei lavoratori.
  • In sede di legittimità non è consentito sollecitare una diversa qualificazione delle circostanze fattuali accertate dai giudici di merito; la censura deve individuare uno specifico errore di diritto o un vizio riconducibile ai limiti del controllo di cassazione.

Come è indicizzato

MaterieAppalto e somministrazioneImpugnazioniGiurisdizione internazionaleLegge applicabile
RamiLavoroProcesso civileInternazionale privato
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiNesso di causalitàOnere della prova

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