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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 25190/2026 del 10/09/2026

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (società cedente)

La controversia

La controversia traeva origine dalla cessione, in data 1 maggio 2019, di un ramo d’azienda relativo ad attività di costruzione ed esercizio della rete di un operatore telefonico, dalla società cedente a una società cessionaria appositamente costituita e interamente controllata dalla cedente. Il lavoratore e altri dipendenti avevano chiesto di accertare l’inefficacia della cessione nei loro confronti, sostenendo l’insussistenza dei requisiti di autonomia funzionale e preesistenza del ramo e, in subordine, l’esistenza di un fenomeno interpositorio. Il Tribunale aveva accolto le domande e ordinato il ripristino dei rapporti di lavoro presso la cedente. In appello, per alcuni lavoratori la materia del contendere era cessata a seguito di conciliazione; quanto al ricorrente, la Corte d’appello aveva respinto la domanda, ritenendo provata l’autonomia funzionale e operativa del ramo, la sua preesistenza e la conservazione della relativa identità dopo il trasferimento. La Corte aveva valorizzato, tra gli altri elementi, la costituzione della società cessionaria quale società di scopo, la relazione tecnica prodotta in giudizio, il trasferimento dei dipendenti, dei software gestionali, delle apparecchiature e delle passività, nonché il contratto di rete stipulato tra cedente e cessionaria. Il ricorrente ha proposto quattro motivi di ricorso per cassazione: con i primi due ha denunciato la violazione e falsa applicazione dell’art. 2112 c.c., della direttiva 2001/23/CE, dell’art. 2697 c.c. e della disciplina del contratto di rete, contestando l’accertamento dell’autonomia e della preesistenza del ramo; con il terzo ha dedotto violazioni degli artt. 414, 431, 115, 116 e 2697 c.c. e degli artt. 111 Cost., lamentando l’erronea valorizzazione di asserite mancate contestazioni e della relazione tecnica; con il quarto ha denunciato violazioni delle norme sul giusto processo, sull’omessa pronuncia e sulla motivazione, contestando l’utilizzazione di prove testimoniali raccolte in altro giudizio e la mancata ammissione delle prove richieste.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati, con profili di inammissibilità, i primi due motivi, osservando che la verifica concreta dei presupposti del trasferimento di ramo d’azienda costituisce valutazione di merito, sindacabile in cassazione solo nei limiti propri del vizio di violazione di legge, dell’omesso esame di un fatto decisivo o della motivazione costituzionalmente insufficiente. Le censure miravano invece a ottenere una nuova valutazione degli elementi fattuali già esaminati dalla Corte d’appello. La Corte ha inoltre chiarito che il contratto di rete non era stato considerato prova dell’autonomia o della preesistenza del ramo, ma elemento idoneo a spiegare la permanenza di rapporti organizzativi e operativi tra le società. Ha escluso una concreta violazione dell’art. 2697 c.c., rilevando che l’accertamento dell’autonomia si fondava su una pluralità di prove documentali e orali. Il terzo motivo è stato dichiarato integralmente inammissibile: il riferimento alla mancata contestazione da parte di una persona estranea al giudizio non trovava riscontro nella sentenza impugnata e le doglianze sugli artt. 115 e 116 c.p.c. tendevano a censurare il merito della valutazione probatoria. La Corte ha altresì rilevato che la relazione tecnica di parte, pur non costituendo prova, poteva avere valore indiziario e che la Corte d’appello aveva considerato i fatti risultanti dalla relazione insieme ad altri elementi. Il quarto motivo è stato dichiarato inammissibile: la Corte d’appello non aveva fondato la decisione esclusivamente sulle prove raccolte in altro giudizio, il cui utilizzo era stato motivato nel processo del lavoro, e il ricorrente non aveva dimostrato adeguatamente né l’esistenza di uno specifico motivo d’appello sul punto né la decisività delle prove non ammesse, non avendo trascritto in modo autosufficiente i capitoli di prova. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in 200 euro per esborsi e 4.500 euro per compensi, oltre accessori, nonché al versamento dell’ulteriore contributo unificato ove dovuto.

Norme richiamate

  • art. 2112 c.c.

    La verifica dei requisiti fattuali per l’applicazione della disciplina del trasferimento di ramo d’azienda, inclusi autonomia funzionale, preesistenza e conservazione dell’identità del ramo, appartiene al giudice di merito, salvo il controllo di legittimità nei limiti propri dei motivi ammessi.

  • Direttiva 2001/23/CE

    È richiamata con riguardo ai requisiti sostanziali del trasferimento d’azienda o di ramo d’azienda, ma la decisione non enuncia una distinta interpretazione della direttiva.

  • art. 2697 c.c.

    La Corte esclude che sia stata alterata la regola sull’onere della prova, poiché l’accertamento dell’autonomia del ramo era stato fondato su una pluralità di elementi documentali e orali.

  • art. 115 c.p.c.

    La violazione è denunciabile quando il giudice fondi la decisione su prove non introdotte dalle parti o disposte d’ufficio fuori dai limiti consentiti; non è sufficiente contestare la maggiore persuasività attribuita a una prova rispetto ad altre.

  • art. 116 c.p.c.

    La violazione è configurabile quando il giudice attribuisca a una prova un valore diverso da quello previsto dalla legge o valuti secondo prudente apprezzamento una prova soggetta a prova legale; la mera critica al prudente apprezzamento è questione di merito.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    La violazione o falsa applicazione di legge presuppone una ricostruzione del fatto non contestata e non può essere utilizzata per ottenere una nuova valutazione delle risultanze istruttorie.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    L’omesso esame è configurabile nei rigorosi limiti previsti per l’omissione di un fatto decisivo; la rivalutazione del merito degli accadimenti resta estranea al giudizio di legittimità.

  • art. 421 c.p.c.

    Nel processo del lavoro il giudice dispone di ampi poteri istruttori, anche d’ufficio, che consentono l’utilizzazione di prove raccolte aliunde, purché pertinenti e ritualmente acquisite nel processo.

  • art. 112 c.p.c.

    Il vizio di omessa pronuncia richiede l’omissione su una domanda o su uno specifico motivo ritualmente proposto; non può essere dedotto in relazione a un motivo d’appello che il ricorrente non dimostri di avere formulato.

  • art. 132 c.p.c.

    La censura relativa alla motivazione deve rispettare i limiti del controllo sulla motivazione e non può tradursi nella richiesta di una diversa valutazione delle prove.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    È richiamato quale base per il riferimento della Corte d’appello a precedenti specifici, senza autonoma elaborazione interpretativa nella decisione.

  • art. 13, commi 1-bis e 1-quater, D.P.R. 115/2002

    In caso di rigetto del ricorso, sussistono i presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, ove dovuto.

Massime di principio

  • La verifica dell’esistenza dei requisiti fattuali del trasferimento di ramo d’azienda ai sensi dell’art. 2112 c.c. costituisce valutazione di merito; in cassazione essa è censurabile per violazione di legge solo quando sia contestata la corretta individuazione degli elementi legali della fattispecie o la loro sussunzione, non quando si chieda una diversa ponderazione delle prove.
  • Il ricorso per cassazione non può utilizzare la denuncia di violazione o falsa applicazione di legge per ottenere una nuova ricostruzione dei fatti o una diversa valutazione del peso degli elementi probatori già esaminati dal giudice di merito.
  • La stipulazione di un contratto di rete tra cedente e cessionaria non dimostra di per sé l’autonomia funzionale o la preesistenza del ramo ceduto, ma può spiegare la permanenza di rapporti organizzativi e operativi tra le imprese dopo il trasferimento, senza rendere per ciò solo illegittima la cessione.
  • La conservazione dei rapporti commerciali e finanziari della cedente con clienti e fornitori, così come il conferimento di risorse finanziarie alla cessionaria, non esclude automaticamente l’autonomia del ramo né determina di per sé la nullità della cessione, quando il giudice accerti la permanenza dell’identità e dell’operatività del complesso trasferito.
  • La violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non è configurabile per il solo fatto che il giudice abbia attribuito maggiore forza persuasiva ad alcune prove rispetto ad altre; occorre dedurre, rispettivamente, l’utilizzazione di prove non introdotte o acquisite fuori dei limiti consentiti, oppure la violazione delle regole legali di valutazione della prova.
  • La perizia o relazione tecnica di parte non costituisce fonte autonoma di prova, ma può assumere valore indiziario; il giudice può valorizzare i fatti risultanti da essa insieme ad altri elementi probatori, purché non recepisca acriticamente valutazioni giuridiche riservate al giudicante.
  • La prova testimoniale raccolta in altro giudizio può essere utilizzata nel processo del lavoro se ritualmente acquisita e pertinente, soprattutto in presenza degli ampi poteri istruttori riconosciuti al giudice dall’art. 421 c.p.c.; non è necessario che essa costituisca l’unico fondamento della decisione.
  • Chi denuncia in cassazione la mancata ammissione di una prova deve indicare specificamente i capitoli e le circostanze oggetto della prova e dimostrarne la decisività, ossia l’idoneità a sovvertire con certezza, non con mera probabilità, il risultato probatorio posto a fondamento della sentenza.

Come è indicizzato

MaterieTrasferimento d’aziendaImpugnazioniProve
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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