Cassazione Civile, Sentenza n. 25189/2026 del 10/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (società)
La controversia
La controversia traeva origine dalla cessione, in favore di una società di scopo, del ramo aziendale denominato "Network Build Field Services Italy" o "Service Factory Build Italy", relativo ad attività di costruzione ed esercizio di rete di un operatore telefonico. I lavoratori avevano sostenuto che l'operazione non integrasse un valido trasferimento di ramo d'azienda, per mancanza dei requisiti di preesistenza, autonomia funzionale e identità del ramo, e che si risolvesse invece in una cessione individuale dei contratti di lavoro, inefficace in assenza del loro consenso. Il Tribunale aveva accolto la domanda, dichiarando inefficace nei loro confronti la cessione e riconoscendo la continuità dei rapporti di lavoro con la società cedente. La Corte d'appello aveva riformato la decisione, ritenendo provati la preesistenza e l'autonomia funzionale del ramo, nonché il mantenimento della sua identità dopo il trasferimento, anche in ragione del passaggio dei dipendenti e dei software gestionali necessari alla prosecuzione dell'attività. I lavoratori hanno proposto ricorso per cassazione con tre motivi: il primo, per violazione degli artt. 2113 e 1406 c.c., sostenendo che si trattasse di cessione individuale dei contratti e non di trasferimento di ramo d'azienda; il secondo, per violazione dell'art. 2697 c.c., degli artt. 132, comma 2, n. 4, 115 e 116 c.p.c. e dell'art. 2112 c.c., nonché per omessa pronuncia e motivazione apparente, lamentando l'inversione dell'onere della prova e l'insufficiente motivazione; il terzo, per omesso esame di fatti decisivi ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., in relazione all'art. 2112 c.c.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati, con profili di inammissibilità, il primo e il secondo motivo, osservando che la verifica dei presupposti fattuali per l'applicazione dell'art. 2112 c.c. costituisce valutazione di merito, non censurabile in cassazione quando sorretta da motivazione sufficiente e non contraddittoria. Le censure miravano in realtà a ottenere una diversa valutazione delle prove e degli elementi fattuali relativi alla preesistenza, autonomia e identità del ramo, senza denunciare un errore nella ricognizione dei requisiti legali del trasferimento d'azienda. La Corte ha escluso sia l'inversione dell'onere della prova, rilevando che il giudice d'appello aveva accertato positivamente i fatti sulla base delle prove acquisite, sia la motivazione apparente, poiché la sentenza impugnata esponeva i principi applicabili e le ragioni concrete della decisione. Ha dichiarato interamente inammissibile il terzo motivo, in quanto diretto a una complessiva rivalutazione della vicenda e fondato su una pluralità di argomentazioni, deduzioni, elementi istruttori e fatti, anziché sull'omesso esame di uno specifico fatto storico decisivo. I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore della società cedente, liquidate in euro 200 per esborsi ed euro 5.500 per compensi, oltre accessori e rimborso forfettario. Nulla è stato disposto sulle spese nei confronti della società cessionaria, il cui controricorso era tardivo e che non aveva utilmente partecipato alla discussione.
Norme richiamate
La verifica della sussistenza dei presupposti fattuali del trasferimento di ramo d'azienda e della conservazione della sua identità implica un apprezzamento di merito. Se tale apprezzamento è motivato in modo sufficiente e non contraddittorio, non è sindacabile in cassazione, salvo errore nella ricognizione degli elementi legali identificativi della fattispecie.
È stato invocato dai ricorrenti per sostenere che, in assenza di un valido trasferimento di ramo d'azienda, sarebbe stato necessario il consenso dei lavoratori alla cessione dei singoli contratti; la censura è stata respinta perché fondata su una diversa ricostruzione dei fatti.
Richiamato nel primo motivo dai ricorrenti in relazione all'art. 1406 c.c.; la Corte non ha accolto la prospettazione, ritenendo corretta la qualificazione dell'operazione come trasferimento di ramo d'azienda.
La violazione della regola sull'onere della prova è configurabile quando il giudice attribuisca l'onere a una parte diversa da quella onerata secondo la distinzione tra fatti costitutivi ed eccezioni; non ricorre, invece, quando si contesti la valutazione delle prove assunte.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La motivazione apparente ricorre quando, pur graficamente esistente, non renda percepibile il fondamento della decisione mediante argomentazioni obiettivamente inidonee a far comprendere il ragionamento del giudice. Non sussiste quando la sentenza esponga i principi applicabili e li applichi diffusamente e coerentemente ai fatti accertati.
Richiamato dai ricorrenti nell'ambito delle censure sulla valutazione delle prove; la Corte non ha ravvisato la dedotta violazione.
Richiamato dai ricorrenti con riferimento alla valutazione delle prove; la Corte ha escluso che le censure evidenziassero una violazione rilevante in sede di legittimità.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
La denuncia di violazione o falsa applicazione di legge presuppone una ricostruzione del fatto incontestata e riguarda l'interpretazione della norma o l'errore di sussunzione; non può essere utilizzata per sollecitare una nuova valutazione degli elementi di fatto.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
Richiamato per il dedotto vizio processuale di omessa pronuncia e motivazione apparente; la Corte ha escluso la sussistenza di un tale vizio.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti
Il vizio riguarda uno specifico fatto storico, principale o secondario, decisivo e risultante dalla sentenza o dagli atti processuali; non comprende questioni, argomentazioni difensive, singoli elementi istruttori considerati isolatamente o la complessiva rivalutazione del materiale probatorio.
termine di quaranta giorni per il controricorso
Il controricorso depositato oltre il termine previsto abilita la parte soltanto alla partecipazione alla discussione orale; nel caso concreto la società cessionaria non ha partecipato alla discussione.
art. 13, commi 1-bis e 1-quater, D.P.R. 115/2002
ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso
In conseguenza del rigetto del ricorso, la Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- La verifica della preesistenza, dell'autonomia funzionale e della conservazione dell'identità di un ramo d'azienda ai fini dell'applicazione dell'art. 2112 c.c. costituisce un accertamento di fatto riservato al giudice di merito; è sindacabile in cassazione soltanto l'errata individuazione degli elementi legali della fattispecie o l'errore di sussunzione, non la diversa ponderazione delle prove.
- La censura di violazione o falsa applicazione di legge non può essere utilizzata per ottenere una nuova ricostruzione dei fatti o una diversa valutazione del materiale istruttorio; quando la critica riguarda la ricostruzione storica della vicenda, essa deve rispettare i limiti propri del vizio di omesso esame di un fatto decisivo o della motivazione costituzionalmente insufficiente.
- La violazione dell'art. 2697 c.c. è configurabile soltanto quando il giudice attribuisca l'onere della prova alla parte diversa da quella onerata secondo la struttura della fattispecie; non ricorre quando la doglianza investa il modo in cui il giudice ha valutato le prove ritualmente acquisite.
- La motivazione non è apparente quando il giudice espone i principi giuridici applicabili e indica in modo coerente e intelligibile gli elementi processuali sui quali fonda l'accertamento della fattispecie concreta.
- Ai fini dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., l'omesso esame deve riguardare uno specifico fatto storico, principale o secondario, decisivo e oggetto di discussione; non può consistere nella richiesta di rivalutare una pluralità di fatti, argomentazioni difensive o elementi istruttori.
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