Cassazione Civile, Sentenza n. 25184/2026 del 10/09/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
L’organizzazione sindacale aveva agito ex art. 28 L. n. 300/1970 contro una società di trasporto pubblico locale, deducendo di avere una presenza organizzativa e un’attività sindacale diffuse sul territorio nazionale, di avere stipulato accordi aziendali con la società dal 2014 e di essere stata costantemente coinvolta nelle interlocuzioni sindacali. Aveva inoltre rivendicato il riconoscimento di prerogative sindacali, tra cui permessi e locali per le assemblee, che la società aveva negato ritenendo insussistenti i requisiti di rappresentatività e di sottoscrizione di contratti collettivi applicati in azienda. Il Tribunale, dopo una prima declaratoria di inammissibilità per difetto di legittimazione attiva, in sede di opposizione aveva riconosciuto la legittimazione del sindacato ma aveva rigettato la domanda nel merito, ritenendo non integrati i requisiti dell’art. 19 L. n. 300/1970. La Corte d’appello aveva invece accolto l’appello incidentale della società, dichiarando inammissibile il ricorso originario per difetto di legittimazione attiva. Aveva ritenuto che, trattandosi di organizzazione intercategoriale, la diffusione nazionale dovesse essere verificata con riferimento al settore del trasporto pubblico locale, nel quale operava la società. Secondo la Corte territoriale, i contratti collettivi nazionali sottoscritti dal sindacato riguardavano altri settori; l’attività nel trasporto pubblico locale era concentrata in un numero limitato di territori e aziende; la presenza risultava riferibile a otto regioni e a meno di trenta province su centodieci; le designazioni in organismi pubblici provenivano dalla confederazione di appartenenza e non dal sindacato ricorrente; gli iscritti nel settore erano numericamente esigui e concentrati soprattutto in poche aziende. Con il primo motivo, il ricorrente ha denunciato, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione dell’art. 28 L. n. 300/1970, sostenendo che la Corte d’appello avesse utilizzato parametri erronei per escludere la nazionalità dell’organizzazione. Con il secondo motivo, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., ha denunciato l’omesso esame della stipula di contratti e accordi collettivi ritenuti decisivi per valutare la diffusione nazionale del sindacato.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha chiarito che l’art. 28 L. n. 300/1970 tutela la libertà sindacale e il diritto di sciopero, oltre ai diritti sindacali, e richiede che l’associazione sia nazionale e abbia interesse alla repressione della specifica condotta antisindacale. La dimensione nazionale è necessaria e sufficiente ai fini della legittimazione ex art. 28, senza che occorra anche la maggiore rappresentatività comparativa richiesta dall’art. 19 per l’accesso ai diritti sindacali del titolo III. La verifica della nazionalità deve tuttavia considerare il settore produttivo dell’azienda destinataria dell’azione. Il primo motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di pertinenza, perché non si confrontava con la parte decisiva della motivazione d’appello, fondata sull’accertamento di fatto della diffusione parziale e frammentaria dell’attività sindacale nel settore del trasporto pubblico locale. Il secondo motivo è stato rigettato perché gli accordi indicati dal ricorrente, anche ove rilevanti, riguardavano soltanto due realtà aziendali di limitate dimensioni e non erano da soli sufficienti a dimostrare la nazionalità del sindacato. Le spese del giudizio di legittimità sono state compensate in ragione della novità delle questioni e della sopravvenuta sentenza della Corte costituzionale n. 156/2025. È stato inoltre dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
associazioni sindacali nazionali che vi abbiano interesse
La legittimazione ad agire contro la condotta antisindacale richiede e rende sufficiente la diffusione organizzativa su gran parte del territorio nazionale e lo svolgimento di un’effettiva azione sindacale, valutata con riferimento anche al settore produttivo dell’azienda destinataria dell’azione; non sono invece necessari la maggiore rappresentatività comparativa, l’appartenenza a una confederazione o la stipula di contratti collettivi nazionali.
La norma assolve a una funzione selettiva più rigorosa per l’accesso ai diritti sindacali del titolo III; i suoi criteri, anche dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 156/2025, non coincidono con quelli richiesti per la legittimazione processuale ex art. 28.
È richiamato nel ragionamento del giudice di merito in relazione al divieto di riconoscimenti datoriali idonei a fondare le prerogative sindacali; tale questione non costituisce tuttavia la ratio decidendi della decisione di cassazione.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È la disposizione processuale invocata per denunciare la violazione o falsa applicazione dell’art. 28 L. n. 300/1970.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Il motivo fondato sull’omesso esame di un fatto decisivo è infondato quando il fatto dedotto, anche se esaminato, non sarebbe comunque sufficiente a determinare una diversa decisione.
art. 13, commi 1-bis e 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
La Corte dà atto dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore contributo unificato da parte del ricorrente, se dovuto.
sentenza Corte costituzionale n. 156/2025
La pronuncia introduce per l’art. 19 un criterio di rappresentatività comparativa su base nazionale, ma non determina l’allineamento integrale dei requisiti dell’art. 19 con quelli dell’art. 28: la legittimazione ex art. 28 continua a dipendere dalla dimensione nazionale e dall’interesse qualificato alla repressione della condotta.
Massime di principio
- Ai fini della legittimazione degli organismi locali di un’associazione sindacale ad agire ex art. 28 L. n. 300/1970, è necessario e sufficiente che l’associazione abbia una diffusione organizzativa su gran parte del territorio nazionale e svolga un’effettiva azione sindacale su gran parte, ancorché non sulla totalità, del territorio nazionale.
- La legittimazione ad agire ex art. 28 L. n. 300/1970 non richiede che il sindacato sia comparativamente più rappresentativo, appartenga a una confederazione o abbia stipulato contratti collettivi nazionali.
- La valutazione della dimensione nazionale del sindacato deve essere compiuta tenendo conto del settore produttivo al quale appartiene l’azienda nei cui confronti viene promossa l’azione, poiché l’associazione deve dimostrare anche un interesse qualificato alla repressione della specifica condotta antisindacale.
- I criteri selettivi dell’art. 19 L. n. 300/1970, che governano l’accesso ai diritti sindacali del titolo III, restano distinti da quelli dell’art. 28: un sindacato può essere legittimato ad agire contro una condotta antisindacale pur non essendo titolare dei diritti necessari alla costituzione di una rappresentanza sindacale aziendale.
- La stipula di pochi accordi collettivi riferiti a un numero limitato di aziende e territori non è, da sola, sufficiente a dimostrare la dimensione nazionale dell’organizzazione sindacale nel settore rilevante.
- È inammissibile per difetto di pertinenza il motivo di ricorso per cassazione che censuri singoli elementi secondari della motivazione senza confrontarsi con la ratio decidendi principale fondata sull’accertamento della mancata diffusione nazionale dell’attività sindacale.
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