Salta al contenuto
Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 25179/2026 del 10/09/2026

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (lavoratrice)

La controversia

La lavoratrice aveva agito per ottenere l'accertamento dello svolgimento di mansioni superiori e il pagamento delle relative differenze retributive. Il Tribunale aveva riconosciuto il diritto alle differenze tra la retribuzione percepita e quella corrispondente al II livello del contratto collettivo dei dipendenti delle aziende termali, limitatamente al periodo dal 16 luglio 2003 al 31 dicembre 2007, condannando in solido l'azienda termale e l'Assessorato regionale al pagamento di euro 8.560,00 oltre accessori. La Corte d'appello aveva confermato la decisione, ritenendo che il riconoscimento della qualifica superiore fosse precluso dalla regola della concorsualità applicabile alle assunzioni presso un ente pubblico economico. La lavoratrice ha proposto tre motivi: con il primo ha denunciato la violazione degli artt. 2093 e 2103 c.c., dell'art. 37 della L. 300/1970, dell'art. 14 delle disposizioni sulla legge in generale e dell'art. 16 del CCNL applicabile, contestando l'equiparazione dell'inquadramento superiore a una nuova assunzione soggetta a concorso; con il secondo ha denunciato la violazione dell'art. 36 Cost. e dell'art. 2099 c.c. per il mancato riconoscimento delle differenze retributive relative al periodo successivo; con il terzo ha censurato la compensazione delle spese di lite. L'Assessorato ha proposto ricorso incidentale con due motivi: il primo per violazione degli artt. 100 c.p.c. e 119 della L.R. Sicilia n. 17/2004, sostenendo il proprio difetto di legittimazione passiva e negando la successione nei rapporti di lavoro; il secondo per violazione dell'art. 112 c.p.c., deducendo che la condanna al pagamento delle differenze retributive sarebbe stata pronunciata in assenza di una specifica domanda.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo del ricorso principale, dichiarando assorbiti il secondo e il terzo, e ha rigettato integralmente il ricorso incidentale. Ha ritenuto che dalla regola concorsuale prevista per l'assunzione presso un ente pubblico economico non possa desumersi anche la nullità dell'assegnazione a mansioni superiori. In assenza dell'applicazione dell'art. 52 del d.lgs. n. 165/2001, trova applicazione la disciplina generale dell'art. 2103 c.c. Quanto al ricorso incidentale, la Corte ha interpretato l'art. 119, comma 1, della L.R. Sicilia n. 17/2004 nel senso che il personale delle aziende termali è confluito senza soluzione di continuità nel ruolo speciale a esaurimento della Regione, con conservazione della posizione giuridica, economica e previdenziale. Tale previsione determina una successione legale nel rapporto di lavoro, assimilabile quanto agli effetti all'art. 2112 c.c., senza novazione del rapporto. La Regione risponde quindi, insieme all'originario datore ancora in liquidazione, anche delle differenze retributive maturate e non corrisposte prima del trasferimento. Il secondo motivo incidentale è stato respinto perché la sentenza d'appello aveva comunque esaminato la questione e perché il ricorrente non aveva riprodotto né adeguatamente localizzato gli atti necessari a verificare l'eventuale ultrapetizione o omessa pronuncia. La sentenza impugnata è stata cassata in relazione al motivo accolto e la causa rinviata alla Corte d'appello di Catania, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 2093 c.c.

    Richiamato dalla lavoratrice nel motivo relativo alla disciplina delle mansioni superiori; la Corte decide la questione sulla base dell'art. 2103 c.c. e non sviluppa una specifica interpretazione dell'art. 2093 c.c.

  • art. 2103 c.c.

    In assenza di una disciplina speciale applicabile ai sensi dell'art. 52 del d.lgs. n. 165/2001, l'assegnazione a mansioni superiori non è automaticamente assimilabile a una nuova assunzione soggetta a concorso e resta soggetta alla disciplina generale delle mansioni superiori.

  • art. 37 L. 300/1970

    Richiamato nel primo motivo del ricorso principale; la sentenza non ne offre una specifica interpretazione.

  • art. 14 disp. prel. c.c.

    Richiamato nel primo motivo del ricorso principale; la sentenza non ne offre una specifica interpretazione.

  • art. 16 CCNL 15 giugno 1999 per i dipendenti delle aziende termali

    Richiamato dalla lavoratrice insieme al CCNL successivo; la sentenza non ne offre una specifica interpretazione.

  • art. 36 Cost.

    Richiamato nel motivo relativo alle differenze retributive; la questione è stata dichiarata assorbita in conseguenza dell'accoglimento del primo motivo.

  • art. 2099 c.c.

    Richiamato nel motivo relativo alla liquidazione delle differenze retributive; la questione è stata dichiarata assorbita.

  • art. 91 c.p.c.

    Richiamato nel motivo sulle spese processuali, dichiarato assorbito.

  • art. 92 c.p.c.

    Richiamato nel motivo sulla compensazione delle spese, dichiarato assorbito.

  • art. 52 d.lgs. n. 165/2001

    La Corte precisa che soltanto l'applicazione di questa disciplina speciale potrebbe giustificare la sottrazione del rapporto alla disciplina generale dell'art. 2103 c.c. La mera regola concorsuale prevista per l'assunzione presso un ente pubblico economico non basta.

  • art. 119, comma 1, L.R. Sicilia n. 17/2004

    Il personale di ruolo delle aziende autonome delle Terme di Sciacca ed Acireale ... confluisce in un ruolo speciale ad esaurimento della Regione siciliana, conservando la posizione giuridica, economica e previdenziale posseduta alla data di trasformazione delle citate aziende.

    La disposizione determina il trasferimento del personale alla Regione senza soluzione di continuità, con conservazione della posizione giuridica ed economica e successione nel complesso delle situazioni soggettive derivanti dal rapporto, comprese le differenze retributive già maturate e non pagate.

  • art. 1, comma 3, L.R. Sicilia n. 11/2007

    Richiamato quale disposizione modificativa dell'art. 119 della L.R. n. 17/2004, nella disciplina della confluenza del personale e della sua eventuale utilizzazione in posizione di comando.

  • art. 2112 c.c.

    Utilizzato come parametro di assimilazione degli effetti della successione legale della Regione nel rapporto di lavoro, quanto alla continuità del rapporto e al trasferimento delle situazioni giuridiche maturate.

  • art. 31 d.lgs. n. 165/2001

    Richiamato quale disposizione che conferma l'assimilabilità degli effetti del trasferimento dei rapporti alla disciplina dell'art. 2112 c.c.

  • art. 100 c.p.c.

    Richiamato nel motivo incidentale sul difetto di legittimazione passiva, rigettato perché la Regione è succeduta senza soluzione di continuità nel rapporto di lavoro.

  • art. 112 c.p.c.

    La censura di omessa pronuncia o ultrapetizione richiede l'indicazione specifica degli atti e delle sedi processuali rilevanti, con riproduzione o adeguata localizzazione del contenuto della domanda originaria.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    Norma processuale indicata per le denunce di violazione o falsa applicazione di norme di diritto nei motivi principali e incidentali.

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    La Corte richiama la necessità di dimostrare anche la decisività del vizio processuale denunciato ai sensi di tale disposizione.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    Richiamato per rinviare integralmente ai precedenti giurisprudenziali citati a sostegno del principio accolto.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002

    Richiamato ai fini dell'ulteriore contributo unificato dovuto, ove previsto, dal ricorrente incidentale.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente incidentale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • La regola concorsuale o selettiva prevista per l'assunzione alle dipendenze di un ente pubblico economico non consente, di per sé, di qualificare come nulla l'assegnazione del lavoratore a mansioni superiori né di escludere l'applicazione dell'art. 2103 c.c.; tale deroga alla disciplina generale può derivare soltanto dall'applicazione della specifica disciplina speciale prevista dall'art. 52 del d.lgs. n. 165/2001.
  • Quando una disposizione legislativa trasferisce il personale di un ente a un altro datore, prevedendo la confluenza in un ruolo e la conservazione della posizione giuridica, economica e previdenziale, il trasferimento realizza una successione nel rapporto di lavoro senza soluzione di continuità e senza novazione.
  • La successione legale nel rapporto di lavoro comprende anche le situazioni creditorie già maturate dal lavoratore e rimaste insoddisfatte prima del trasferimento, comprese le differenze retributive derivanti dalle mansioni svolte.
  • La permanenza dell'originario datore di lavoro in liquidazione non esclude la responsabilità del nuovo datore subentrato: per i crediti maturati nel rapporto trasferito può sussistere la responsabilità concorrente dell'originario datore e del soggetto subentrante.
  • La denuncia di omessa pronuncia o ultrapetizione richiede che il ricorrente indichi specificamente gli atti e le sedi processuali nei quali sono individuabili la domanda, l'eccezione o il motivo asseritamente pretermesso, riproducendone o localizzandone adeguatamente il contenuto; in difetto, la Corte di cassazione non può verificare la fondatezza e la decisività del vizio.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.