Cassazione Civile, Ordinanza n. 06468/2023 del 03/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendolo assorbente, e non ha esaminato il secondo. Ha cassato la sentenza impugnata con rinvio al giudice di merito affinché riesamini specificamente la questione delle sanzioni, fornendo una motivazione idonea e coerente con i parametri normativi. Non sono state liquidate spese, perché la società resistente non ha svolto difese nel giudizio di legittimità.
Esito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento con cui l’Amministrazione finanziaria aveva recuperato a tassazione costi ritenuti indeducibili e un credito per imposte pagate all’estero, disconoscendo un’operazione di "stock lending" intervenuta tra la società contribuente e una società di diritto ceco. Secondo l’Ufficio l’operazione costituiva abuso del diritto, in quanto finalizzata essenzialmente a realizzare un vantaggio fiscale tramite l’asimmetria tra flussi in entrata e in uscita; nell’atto erano state inoltre irrogate sanzioni. La CTR, in parziale accoglimento dell’appello della società, aveva confermato l’impostazione antielusiva ma aveva ritenuto le sanzioni applicabili nella misura minima. In cassazione l’Agenzia ha dedotto, con due motivi, da un lato la nullità della sentenza per motivazione apparente in ordine alla parte sanzionatoria, dall’altro la violazione delle norme sanzionatorie tributarie, sostenendo che la CTR aveva del tutto trascurato la disciplina applicabile e aveva ricondotto in modo incongruo il caso a una fattispecie non pertinente di utilizzo di documenti per operazioni inesistenti, senza spiegare perché dovesse applicarsi il minimo edittale nonostante la gravità della condotta.
Norme richiamate
art. 36, comma 2, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
La motivazione della sentenza tributaria deve essere effettiva e intelligibile; la sua mancanza o apparenza determina nullità della decisione.
art. 61 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Richiamato insieme alle norme sulla motivazione della sentenza tributaria come parametro di validità della decisione del giudice di merito.
La sentenza è nulla quando manca una motivazione sufficiente a rendere comprensibile il percorso decisorio.
art. 111 Cost.
Il principio di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali esige un apparato argomentativo non meramente apparente.
art. 7 d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472
La misura della sanzione va determinata secondo i criteri legali e motivata con riferimento ai parametri rilevanti.
art. 1, comma 2, d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 471
Norma richiamata dall’Ufficio per la determinazione della sanzione massima; la Corte ne presuppone l’applicazione solo se coerentemente motivata.
Richiamato come disposizione che, secondo l’orientamento consolidato, consente di qualificare lo stock lending in termini economici assimilabili all’usufrutto di azioni, con conseguente indeducibilità della commissione pattuita.
Massime di principio
- La sentenza tributaria è nulla per motivazione apparente quando, specie in materia sanzionatoria, non consente di comprendere le ragioni concrete della decisione e lascia all’interprete il compito di integrarla con congetture.
- Il giudice di merito, nel determinare la sanzione entro il minimo e il massimo edittale, conserva un margine di discrezionalità, ma deve dar conto dei criteri normativi applicati e degli elementi fattuali valorizzati, in particolare della gravità della condotta.
- È viziata la decisione che, nel qualificare il trattamento sanzionatorio, utilizzi riferimenti normativi o fattuali incongrui rispetto alla fattispecie accertata.
- In tema di stock lending, la Corte ribadisce che l’operazione può essere assimilata all’usufrutto di azioni e può subire i limiti fiscali previsti dal TUIR, con effetti sull’indeducibilità della commissione pattuita.
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