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Cassazione Civile, Ordinanza n. 26609/2022 del 09/09/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia riguardava l'impugnazione di una cartella di pagamento emessa in dipendenza di un avviso di liquidazione per imposte di registro, ipotecaria e catastale su compravendita immobiliare. L'avviso presupposto era già stato oggetto di distinto giudizio, definito con sentenza passata in giudicato che ne aveva confermato la legittimità. Nonostante ciò, la Commissione tributaria regionale aveva accolto l'appello del contribuente ritenendo la lite definibile in via agevolata. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione denunciando violazione dell'art. 16, comma 3, lett. a, L. 289/2002, richiamato dall'art. 39 del D.L. 98/2011, e dell'art. 2909 c.c., sostenendo che la cartella, essendo mero atto di riscossione successivo a un atto impositivo ormai definitivo e coperto da giudicato, non fosse una "lite pendente" definibile.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il motivo dell'Agenzia. Ha affermato che la definizione agevolata presuppone una controversia avente ad oggetto un atto impositivo o, in mancanza di un previo atto impositivo noto al contribuente, un atto della riscossione che svolga anche funzione sostanzialmente impositiva. Nel caso concreto, però, la cartella di pagamento era successiva a un avviso di liquidazione già impugnato e definitivamente confermato con sentenza passata in giudicato; pertanto essa costituiva solo espressione esecutiva e definitiva della pretesa tributaria, non una lite definibile. La sentenza della CTR è stata cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la causa è stata decisa nel merito con rigetto del ricorso originario del contribuente. Le spese dell'intero giudizio sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 16, comma 3, lett. a, L. 27 dicembre 2002 n. 289

    "lite pendente"; "avvisi di accertamento, provvedimenti di irrogazione delle sanzioni e ogni altro atto di imposizione"

    La definizione agevolata riguarda le controversie aventi ad oggetto atti impositivi, non gli atti meramente riscossivi quando la pretesa sia già divenuta definitiva.

  • art. 39 del D.L. 6 luglio 2011 n. 98 conv. in L. 15 luglio 2011 n. 111

    richiamo della disciplina di cui all'art. 16 L. 289/2002

    La norma estende la disciplina di definizione agevolata alle controversie fiscali pendenti alla data del 31 dicembre 2011 entro il limite di valore previsto.

  • art. 2909 c.c.

    Il giudicato formatosi sull'avviso presupposto impedisce di qualificare come pendente la successiva controversia sulla cartella che ne rappresenti mera riscossione.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    È stata dedotta la violazione di legge quale vizio della sentenza impugnata.

  • art. 384, comma 1, c.p.c.

    Accolto il ricorso, la Corte ha deciso nel merito senza rinvio perché non occorrevano ulteriori accertamenti di fatto.

Massime di principio

  • Ai fini della definizione agevolata delle liti fiscali, la nozione di controversia definibile comprende gli atti che esprimono per la prima volta la pretesa tributaria al contribuente; non vi rientrano invece gli atti meramente esecutivi o riscossivi di una pretesa già definitivamente accertata.
  • La cartella di pagamento è definibile solo se costituisce il primo atto con cui il contribuente viene a conoscenza della pretesa fiscale e non è preceduta da un atto impositivo valido e autonomamente giudicato; se invece segue un avviso di accertamento o di liquidazione già definitivo, la lite non è pendente ai fini del condono.
  • Quando sul presupposto impositivo si è formato il giudicato, il successivo giudizio sulla cartella non può riaprire la contestazione della pretesa fiscale sostanziale, perché la cartella resta vincolata all'accertamento ormai irrevocabile.
  • Se la questione è esclusivamente di diritto e non richiede ulteriori verifiche fattuali, la Corte di cassazione può cassare la sentenza impugnata e decidere direttamente nel merito ex art. 384 c.p.c.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRiscossioneImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiGiudicato

Testo integrale

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