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Cassazione Civile, Ordinanza n. 29984/2025 del 13/11/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (professionista)

La controversia

Nel corso di una controversia civile relativa alla cattiva esecuzione di lavori di rivestimento di una facciata, il soggetto poi ricorrente aveva inoltrato a più autorità giudiziarie e amministrative un atto definito "polivalente di denuncia e querela" contro i difensori della società produttrice dei materiali impiegati. A seguito di tale iniziativa, il competente organo disciplinare forense aveva aperto un procedimento poi archiviato per manifesta infondatezza. I due avvocati avevano quindi convenuto in giudizio l'autore dell'esposto chiedendo il risarcimento dei danni da illecito aquiliano; il tribunale aveva accolto la domanda, riconoscendo somme a titolo di risarcimento ex art. 2043 c.c., e la corte d'appello aveva confermato. Con il ricorso per cassazione il soccombente deduceva tre censure: 1) violazione dell'art. 2043 c.c. per asserita motivazione apparente della sentenza d'appello; 2) erronea esclusione della scriminante del diritto di critica e, con richiamo improprio all'art. 54 c.p., contestazione della valutazione delle prove; 3) erronea applicazione degli artt. 595, 598 e 599 c.p. e dell'art. 2043 c.c., sostenendo che il pregiudizio all'onore e alla reputazione fosse stato considerato in re ipsa. I controricorrenti resistevano chiedendo la conferma della decisione impugnata.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la sentenza d'appello conteneva una motivazione effettiva e intelligibile, con richiamo puntuale ai fatti, al contenuto dello scritto e al giudizio sulla sua natura diffamatoria, idonea a soddisfare il minimo costituzionale. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo nella parte in cui mirava a ottenere una rivalutazione del merito e delle risultanze istruttorie, attività preclusa in sede di legittimità. Ha ritenuto il terzo motivo in parte inammissibile, perché riproponeva doglianze già relative alla motivazione e alla qualificazione del contenuto dello scritto, e in parte infondato, poiché la corte territoriale non aveva affatto presunto il danno in re ipsa, ma aveva individuato specifici indici di gravità dell'illecito e delle conseguenze pregiudizievoli, confermando anche il quantum liquidato. Il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di cassazione ed è stato dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2043 c.c.

    fonte della responsabilità aquiliana per il danno arrecato mediante condotta ritenuta diffamatoria e lesiva della reputazione professionale.

  • art. 54 c.p.

    richiamato dal ricorrente in modo non pertinente; la Corte rileva l'erroneo riferimento normativo del motivo.

  • art. 595 c.p.

    evocato dal ricorrente per sostenere l'erroneità della qualificazione diffamatoria dello scritto.

  • art. 598 c.p.

    evocato dal ricorrente nel medesimo contesto difensivo sulla scriminante nelle offese contenute in atti o scritti processuali.

  • art. 599 c.p.

    evocato dal ricorrente nel medesimo contesto difensivo sulla rilevanza delle provocazioni.

  • art. 375 c.p.c.

    richiamato per la trattazione del ricorso in camera di consiglio.

  • art. 380 bis.1 c.p.c.

    richiamato per la trattazione del ricorso in camera di consiglio.

  • art. 360 n. 3 c.p.c.

    parametro di legittimità invocato per violazione di legge.

  • art. 360 n. 5 c.p.c.

    parametro di legittimità invocato in modo non idoneo a consentire una rivalutazione del merito.

  • art. 13 comma 1 quater d.P.R. n. 115 del 2002

    consente di dare atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

  • art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012

    norma che ha inserito il comma 1 quater nell'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002.

Massime di principio

  • In sede di legittimità, la motivazione della sentenza è censurabile solo se mancante, apparente o affetta da radicale illogicità; non è invece consentito trasformare il vizio motivazionale in una richiesta di nuova valutazione dei fatti di causa.
  • La scriminante del diritto di critica richiede il rispetto dei limiti della continenza espressiva e non può essere invocata per coprire espressioni gratuitamente offensive o accuse generiche idonee a ledere la reputazione professionale altrui.
  • Il danno non patrimoniale da lesione dell'onore e della reputazione non può essere presunto automaticamente in re ipsa: deve essere correlato a concreti indici di gravità dell'illecito e alle specifiche conseguenze pregiudizievoli allegate e valutate dal giudice di merito.
  • La valutazione del quantum risarcitorio è sindacabile in cassazione solo nei limiti del vizio di legge o di motivazione nei ristretti confini ammessi, non potendo la Corte sostituire la propria apprezzazione a quella del giudice di merito quando la decisione sia sorretta da motivazione adeguata.

Come è indicizzato

MaterieResponsabilità professionaleImpugnazioni
RamiResponsabilità civileProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaDanno non patrimoniale

Testo integrale

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