Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 27863/2024 del 29/10/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (condominio)

La controversia

La controversia nasceva da infiltrazioni di umidità che, per anni, avevano reso inagibile un locale deposito di proprietà del ricorrente. Il giudice di merito aveva ritenuto responsabile il condominio per omessa manutenzione e mancata ispezione delle parti comuni, ma aveva anche ravvisato un concorso di colpa del danneggiato nella misura del 25% per non avere tempestivamente denunciato il danno. La corte territoriale aveva quindi confermato la condanna del condominio al risarcimento, quantificando il danno residuo sulla base del valore locativo stimato dalla CTU. In cassazione il ricorrente ha dedotto, formalmente ex art. 360 n. 5 c.p.c., l'omesso esame di un fatto decisivo, censurando in realtà l'adesione del giudice alla CTU sia quanto alla percentuale di concorso di colpa sia quanto alla quantificazione del danno, sostenendo che il consulente avesse applicato in modo errato i valori OMI e che dovesse essere preferita la diversa stima del consulente di parte; ha inoltre contestato il rigetto della richiesta di rinnovo della consulenza tecnica.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente inammissibile. Ha rilevato che il motivo, pur rubricato come omesso esame di fatto decisivo, non indicava alcun fatto storico decisivo e controverso asseritamente trascurato dal giudice di merito, ma si limitava a proporre critiche alla consulenza tecnica d'ufficio e alla valutazione di merito della corte d'appello. Ha aggiunto che la valutazione dei fatti e la decisione se disporre o meno la rinnovazione della CTU rientrano nella discrezionalità del giudice di merito e, se adeguatamente motivate, non sono sindacabili in cassazione. Non essendosi costituito il condominio, non sono state liquidate spese; la Corte ha però applicato l'art. 96, quarto comma, c.p.c., condannando il ricorrente al pagamento di Euro 500 in favore della cassa delle ammende, e ha dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 1117 c.c.

    richiamato come disposizione relativa alle parti comuni dell'edificio e alla loro manutenzione/ispezione, nel contesto dell'origine delle infiltrazioni

  • art. 360 n. 5 c.p.c.

    il vizio denunciabile concerne l'omesso esame di un fatto storico principale o secondario decisivo, non la mera critica alla consulenza tecnica d'ufficio

  • art. 380-bis c.p.c.

    richiamato per la proposta di definizione accelerata e per le conseguenze della decisione conforme alla proposta

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    richiamato per la fissazione della trattazione in camera di consiglio a seguito dell'istanza di decisione

  • art. 96 c.p.c.

    terzo comma; quarto comma

    la Corte esclude la condanna ex terzo comma in ragione dell'indefensione dell'intimato, ma applica il quarto comma con condanna del ricorrente a favore della cassa delle ammende

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove dovuto

  • legge n. 134 del 2012

    menzionata quale legge di conversione del d.l. n. 83 del 2012 che ha riformulato l'art. 360 n. 5 c.p.c.

  • decreto-legge n. 83 del 2012

    menzionato quale fonte della riformulazione dell'art. 360 n. 5 c.p.c.

  • legge n. 228 del 2012

    richiamata quale fonte dell'inserimento del comma 1-quater all'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002

Massime di principio

  • Il motivo di ricorso ex art. 360 n. 5 c.p.c. è ammissibile solo se denuncia l'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, decisivo e discusso tra le parti; non è sufficiente lamentare errori, lacune o aporie della consulenza tecnica d'ufficio.
  • La critica alla CTU, di per sé, non integra il vizio di omesso esame: occorre individuare uno specifico fatto storico trascurato dal giudice e non limitarsi a contestare le valutazioni peritali o la loro adesione da parte del giudice di merito.
  • La valutazione del materiale istruttorio, la ricostruzione del fatto e la scelta se disporre o meno la rinnovazione della consulenza tecnica rientrano nel potere discrezionale del giudice di merito e, se sorrette da motivazione, non sono sindacabili in cassazione.
  • Quando il condominio omette la manutenzione delle parti comuni e tale omissione causa infiltrazioni dannose, la responsabilità può essere affermata con eventuale concorso di colpa del danneggiato, ma la quantificazione del danno resta questione di fatto riservata al giudice di merito.

Come è indicizzato

MaterieProprietàProveImpugnazioniResponsabilità da cose e animali
RamiDiritti realiProcesso civileResponsabilità civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.