Cassazione Civile, Ordinanza n. 27863/2024 del 29/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (condominio)
La controversia
La controversia nasceva da infiltrazioni di umidità che, per anni, avevano reso inagibile un locale deposito di proprietà del ricorrente. Il giudice di merito aveva ritenuto responsabile il condominio per omessa manutenzione e mancata ispezione delle parti comuni, ma aveva anche ravvisato un concorso di colpa del danneggiato nella misura del 25% per non avere tempestivamente denunciato il danno. La corte territoriale aveva quindi confermato la condanna del condominio al risarcimento, quantificando il danno residuo sulla base del valore locativo stimato dalla CTU. In cassazione il ricorrente ha dedotto, formalmente ex art. 360 n. 5 c.p.c., l'omesso esame di un fatto decisivo, censurando in realtà l'adesione del giudice alla CTU sia quanto alla percentuale di concorso di colpa sia quanto alla quantificazione del danno, sostenendo che il consulente avesse applicato in modo errato i valori OMI e che dovesse essere preferita la diversa stima del consulente di parte; ha inoltre contestato il rigetto della richiesta di rinnovo della consulenza tecnica.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente inammissibile. Ha rilevato che il motivo, pur rubricato come omesso esame di fatto decisivo, non indicava alcun fatto storico decisivo e controverso asseritamente trascurato dal giudice di merito, ma si limitava a proporre critiche alla consulenza tecnica d'ufficio e alla valutazione di merito della corte d'appello. Ha aggiunto che la valutazione dei fatti e la decisione se disporre o meno la rinnovazione della CTU rientrano nella discrezionalità del giudice di merito e, se adeguatamente motivate, non sono sindacabili in cassazione. Non essendosi costituito il condominio, non sono state liquidate spese; la Corte ha però applicato l'art. 96, quarto comma, c.p.c., condannando il ricorrente al pagamento di Euro 500 in favore della cassa delle ammende, e ha dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
richiamato come disposizione relativa alle parti comuni dell'edificio e alla loro manutenzione/ispezione, nel contesto dell'origine delle infiltrazioni
il vizio denunciabile concerne l'omesso esame di un fatto storico principale o secondario decisivo, non la mera critica alla consulenza tecnica d'ufficio
richiamato per la proposta di definizione accelerata e per le conseguenze della decisione conforme alla proposta
richiamato per la fissazione della trattazione in camera di consiglio a seguito dell'istanza di decisione
terzo comma; quarto comma
la Corte esclude la condanna ex terzo comma in ragione dell'indefensione dell'intimato, ma applica il quarto comma con condanna del ricorrente a favore della cassa delle ammende
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove dovuto
menzionata quale legge di conversione del d.l. n. 83 del 2012 che ha riformulato l'art. 360 n. 5 c.p.c.
menzionato quale fonte della riformulazione dell'art. 360 n. 5 c.p.c.
richiamata quale fonte dell'inserimento del comma 1-quater all'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002
Massime di principio
- Il motivo di ricorso ex art. 360 n. 5 c.p.c. è ammissibile solo se denuncia l'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, decisivo e discusso tra le parti; non è sufficiente lamentare errori, lacune o aporie della consulenza tecnica d'ufficio.
- La critica alla CTU, di per sé, non integra il vizio di omesso esame: occorre individuare uno specifico fatto storico trascurato dal giudice e non limitarsi a contestare le valutazioni peritali o la loro adesione da parte del giudice di merito.
- La valutazione del materiale istruttorio, la ricostruzione del fatto e la scelta se disporre o meno la rinnovazione della consulenza tecnica rientrano nel potere discrezionale del giudice di merito e, se sorrette da motivazione, non sono sindacabili in cassazione.
- Quando il condominio omette la manutenzione delle parti comuni e tale omissione causa infiltrazioni dannose, la responsabilità può essere affermata con eventuale concorso di colpa del danneggiato, ma la quantificazione del danno resta questione di fatto riservata al giudice di merito.
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