Sentenza del 09/06/2017 n. 14383 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il contribuente aveva omesso di presentare la dichiarazione dei redditi per l'anno 2003. L'Agenzia delle Entrate aveva quindi emesso un accertamento d'ufficio, ai sensi dell'art. 41 del D.P.R. n. 600 del 1973, determinando un imponibile di 61.540 euro ai fini IRPEF, IRAP e IVA, sulla base di elementi relativi all'esportazione di merci. La C.T.R. aveva annullato l'accertamento valorizzando la buona fede del contribuente, le irregolarità dello studio professionale incaricato della trasmissione della dichiarazione e la mancata prova, da parte dell'Ufficio, dell'effettiva vendita delle merci e dei relativi costi.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate quanto alla violazione dell'art. 112 c.p.c., poiché la C.T.R. aveva fondato la decisione su una circostanza non dedotta dal contribuente, e quanto alla corretta applicazione dell'art. 10 dello Statuto del contribuente. La buona fede può escludere sanzioni e interessi in determinate condizioni, ma non elimina l'obbligo di pagare il tributo dovuto. Sono stati inoltre accolti i motivi relativi all'onere della prova: in caso di omessa dichiarazione, l'Ufficio può procedere ad accertamento d'ufficio anche mediante presunzioni semplici, con inversione dell'onere della prova sul contribuente. Poiché l'esportazione delle merci non era stata contestata, spettava al contribuente dimostrare che non era stato prodotto alcun reddito o che esso era inferiore a quello accertato. La sentenza della C.T.R. è stata cassata e la causa rinviata alla C.T.R. della Lombardia, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese.
Norme richiamate
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 41
Accertamento d'ufficio in caso di omessa presentazione della dichiarazione dei redditi.
Quando il contribuente omette la dichiarazione, l'Amministrazione può determinare d'ufficio il reddito complessivo sulla base dei dati e delle notizie comunque raccolti, utilizzando anche presunzioni prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza. Il contribuente deve fornire la prova contraria.
Legge n. 212 del 2000, art. 10
I rapporti tra contribuente e amministrazione finanziaria sono improntati al principio della collaborazione e della buona fede.
La buona fede del contribuente può impedire l'irrogazione di sanzioni e la richiesta di interessi moratori nei casi previsti dalla norma, ma non fa venir meno l'obbligo sostanziale di pagare il tributo dovuto.
Il giudice deve pronunciare su tutta la domanda e non oltre i limiti di essa.
Il giudice non può fondare la decisione su fatti decisivi mai allegati dalla parte interessata. Nel caso concreto, la C.T.R. aveva valorizzato il rilascio di una ricevuta da parte del commercialista, circostanza non dedotta in quei termini dal contribuente.
Chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento.
In presenza di un accertamento d'ufficio fondato su elementi presuntivi, il contribuente deve dimostrare i fatti contrari, inclusa l'assenza del reddito o la sua misura inferiore.
Massime di principio
- L'omessa presentazione della dichiarazione consente all'Amministrazione finanziaria di procedere ad accertamento d'ufficio sulla base di dati e presunzioni anche non particolarmente qualificate.
- In tale situazione l'onere della prova si sposta sul contribuente, che deve documentare che il reddito non è stato prodotto, che è stato prodotto in misura inferiore oppure che le operazioni rilevate non avevano natura reddituale.
- La buona fede derivante da errori o omissioni del commercialista può incidere sulle sanzioni e sugli interessi, ma normalmente non cancella il tributo principale dovuto.
- Il contribuente che affida a un intermediario la trasmissione della dichiarazione deve conservare documentazione idonea a dimostrare l'effettivo invio e verificare l'esito dell'adempimento.
- Se un fatto, come l'esportazione della merce, non viene contestato, la controversia si concentra sulla sua qualificazione e sugli effetti reddituali; spetta al contribuente provare l'eventuale assenza di vendita o di reddito.
- La decisione di cassazione con rinvio non definisce definitivamente l'importo dovuto, ma impone al giudice di merito una nuova valutazione conforme ai principi indicati dalla Corte.
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