Cassazione Civile, Ordinanza n. 04051/2024 del 14/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (organo elettorale)
La controversia
La controversia nasce dall'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria per l'omesso deposito, da parte di una candidata non eletta alle elezioni regionali, della dichiarazione relativa alle spese elettorali e/o dell'attestazione alternativa prevista dalla disciplina speciale. La candidata impugnava l'ingiunzione sostenendo, innanzitutto, che la contestazione fosse tardiva perché il Collegio avrebbe dovuto rispettare il termine di 90 giorni previsto dall'art. 14 l. n. 689/1981 e non sarebbe bastata la sola diffida ex art. 15, comma 8, l. n. 515/1993. Inoltre deduceva che la sanzione ex art. 15, comma 5, l. n. 515/1993 riguarderebbe soltanto l'omessa dichiarazione di spesa e non anche la mancata attestazione alternativa di aver utilizzato esclusivamente materiale propagandistico del partito; lamentava poi omessa motivazione sul punto. Infine invocava la buona fede e l'errore scusabile, sostenendo di non aver ricevuto o comunque non aver potuto conoscere gli atti perché residente altrove e ritenendo che l'onere informativo gravasse sul partito.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché la diffida prevista dalla legge elettorale assolve insieme alla funzione di sanare l'omissione e di contestare l'illecito, rendendo non necessaria una ulteriore contestazione ex art. 14 l. n. 689/1981 e inapplicabile il relativo termine di 90 giorni. Ha respinto anche i motivi secondo e terzo, chiarendo che la "dichiarazione" e l'"attestazione" previste dall'art. 2, comma 1, n. 3, l. n. 441/1982 sono fattispecie alternative ed equiparate ai fini della sanzione, sicché l'omissione dell'una o dell'altra integra la violazione. Quanto al quarto motivo, ha escluso la buona fede e l'errore scusabile, rilevando che la ricorrente non ha provato l'incolpevole mancata conoscenza della diffida e della contestazione e che l'onere di provare gli elementi positivi della buona fede grava sull'opponente. La ricorrente è stata inoltre condannata alle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 15, commi 5, 8 e 19, L. 10 dicembre 1993, n. 515
La diffida ex comma 8 ha natura complessa: consente la sanatoria dell'omissione e svolge anche funzione di contestazione dell'illecito; la disciplina speciale deroga alla regola generale della l. n. 689/1981 nei limiti in cui diversamente disposto.
art. 14, comma 2, L. 24 novembre 1981, n. 689
Non si applica, perché la diffida speciale sostituisce la contestazione ordinaria e rende superfluo un ulteriore atto di contestazione.
art. 9, L. 24 novembre 1981, n. 689
La specialità della disciplina elettorale esclude l'applicazione delle regole generali incompatibili.
art. 16, L. 24 novembre 1981, n. 689
È espressamente escluso dall'art. 15, comma 19, L. n. 515/1993.
art. 2, comma 1, n. 3, L. 5 luglio 1982, n. 441
"dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale ovvero l'attestazione di essersi avvalsi esclusivamente di materiali e di mezzi propagandistici predisposti e messi a disposizione dal partito o dalla formazione politica della cui lista hanno fatto parte"
Le due modalità sono alternative ed equiparate; anche il candidato che non abbia sostenuto spese personali deve rendere comunque una dichiarazione/attestazione in forma positiva o negativa, non essendo ammesso il silenzio.
art. 7, commi 6 e 7, L. 10 dicembre 1993, n. 515
Richiama la dichiarazione/attestazione prevista dalla legge n. 441/1982 e ne conferma il rilievo nel sistema di trasparenza delle spese elettorali.
art. 4, lett. g), L. 23 febbraio 1995, n. 43
Costituisce uno dei riferimenti del quadro sanzionatorio richiamato nella vicenda.
art. 3, comma 2, L. 24 novembre 1981, n. 689
L'errore scusabile richiede un elemento esterno e, soprattutto, che il trasgressore abbia fatto tutto il possibile per osservare la legge; l'errore deve essere incolpevole.
La notificazione non fatta in mani proprie va eseguita nel comune di residenza del destinatario, presso la casa di abitazione o il luogo di lavoro.
La presunzione di conoscenza della dichiarazione ricevuta può essere vinta solo provando l'impossibilità non colpevole di prenderne cognizione.
Vengono esaminati i motivi di ricorso per violazione di legge, omesso esame e nullità della sentenza; il controllo di legittimità non consente rivalutazioni di fatto.
In presenza di una questione di diritto non bisognosa di ulteriori accertamenti in fatto, la Corte può decidere nel merito senza rinvio.
art. 111, comma 2, Cost.
Viene richiamato il principio di ragionevole durata del processo quale base della decisione nel merito senza rinvio.
Massime di principio
- La diffida prevista da una disciplina sanzionatoria speciale può cumulare funzione sollecitatoria e funzione di contestazione dell'illecito; in tal caso non è necessaria una ulteriore contestazione ai sensi della disciplina generale e non decorre il relativo termine ordinario di contestazione.
- Quando la norma speciale prevede dichiarazione e attestazione come alternative, entrambe vanno intese come fattispecie equiparate ai fini dell'obbligo del soggetto interessato; l'omissione di una delle due integra la violazione sanzionata.
- In materia di sanzioni amministrative, l'errore scusabile e la buona fede operano solo se il trasgressore prova di avere adottato tutta la diligenza esigibile per conformarsi al precetto e di essere incorso in un'impossibilità non colpevole di conoscere l'atto o la prescrizione.
- L'onere di provare gli elementi positivi della buona fede grava sull'opponente alla sanzione amministrativa.
- La Corte di cassazione può decidere nel merito, senza rinvio, quando il motivo accolto o il vizio processuale accertato non richieda ulteriori accertamenti in fatto e la questione sia pienamente definita dagli atti.
- Nella disciplina delle spese elettorali, il sistema mira alla trasparenza delle fonti di finanziamento e non consente il silenzio del candidato, neppure nei casi in cui non siano state sostenute spese dirette.
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