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Cassazione Civile, Ordinanza n. 33288/2025 del 19/12/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia trae origine dall’impugnazione di un avviso di accertamento emesso per l’anno d’imposta 2015 nei confronti di un ex socio di una società in liquidazione, relativo a operazioni ritenute oggettivamente inesistenti, mancata contabilizzazione di ricavi, indetraibilità dell’IVA, omessa presentazione delle dichiarazioni e mancato versamento delle imposte. In primo grado il ricorso del contribuente era stato accolto; in appello, invece, la decisione era stata riformata con accoglimento dell’appello dell’Ufficio. In cassazione il ricorrente ha dedotto: 1) violazione degli artt. 2697 e 2729 c.c. e dell’art. 7, comma 5-bis, d.lgs. 546/1992, sostenendo che il giudice tributario avrebbe erroneamente ripartito l’onere della prova e preteso dal contribuente una prova contraria troppo rigorosa; 2) violazione degli artt. 2727 e 2729 c.c., 132 c.p.c. e 36 d.lgs. 546/1992, lamentando che gli elementi valorizzati dalla sentenza d’appello non integrassero presunzioni semplici gravi, precise e concordanti e che la motivazione fosse carente; 3) nullità per omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c., per mancata decisione sulla questione IVA riguardante aliquota e detrazione dell’imposta assolta sugli acquisti.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché, formalmente dedotto come violazione di legge, mirava in realtà a ottenere un nuovo esame del merito e della valutazione delle prove, attività riservata al giudice di merito; ha inoltre osservato che l’art. 7, comma 5-bis, d.lgs. 546/1992 non era applicabile ratione temporis agli accertamenti precedenti alla sua entrata in vigore. Il secondo motivo è stato giudicato manifestamente infondato, poiché la sentenza impugnata conteneva una motivazione idonea e non apparente, con corretta valutazione degli indizi dell’Ufficio e della prova contraria del contribuente. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di interesse, poiché l’accertata inesistenza oggettiva delle operazioni escludeva comunque la deducibilità dei costi e la detraibilità dell’IVA, rendendo irrilevanti le doglianze sull’aliquota. La Corte ha quindi confermato la decisione di merito favorevole all’Amministrazione, condannando il ricorrente alle spese e applicando altresì la condanna ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c. per la definizione conforme alla proposta ex art. 380-bis c.p.c.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    violazione e/o falsa applicazione

    il motivo di legittimità non può essere usato per sollecitare un riesame del merito o una diversa valutazione del materiale probatorio.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    nullità della sentenza per omessa pronuncia

    la censura è inammissibile se la questione dedotta è priva di interesse concreto e attuale per l’esito della controversia.

  • art. 112 c.p.c.

    richiede la pronuncia su tutte le domande ed eccezioni ritualmente introdotte, ma la doglianza non è utile quando la questione è comunque assorbita o irrilevante.

  • art. 132 c.p.c.

    la sentenza è nulla solo se la motivazione è mancante o meramente apparente, cioè non consente di ricostruire il percorso logico della decisione.

  • art. 36 del D.lgs. n. 546/1992

    la decisione tributaria deve esporre i motivi in fatto e in diritto; la nullità ricorre solo in caso di motivazione del tutto carente o incomprensibile.

  • art. 61 del D.lgs. n. 546/1992

    richiamato con l’art. 36 per affermare che la motivazione deve rendere percepibili le ragioni della decisione.

  • art. 7, comma 5-bis, del D.lgs. n. 546/1992

    non si applica agli accertamenti anteriori alla sua entrata in vigore.

  • art. 2697 c.c.

    il riparto dell’onere della prova non è violato quando il giudice valorizza correttamente gli elementi indiziari dell’Ufficio e valuta la prova contraria del contribuente.

  • art. 2727 c.c.

    consente il ragionamento presuntivo, ma la sua violazione è censurabile solo in caso di errore di sussunzione nei criteri della prova critica.

  • art. 2729 c.c.

    gli indizi devono essere gravi, precisi e concordanti; la violazione è denunciabile solo se il giudice attribuisce o nega efficacia presuntiva in contrasto con tali criteri giuridici.

  • art. 96, commi 3 e 4, c.p.c.

    la definizione del giudizio in conformità alla proposta ex art. 380-bis c.p.c. può giustificare la condanna per responsabilità aggravata e il pagamento di una somma ulteriore.

  • art. 380-bis c.p.c.

    strumento di definizione accelerata del giudizio di legittimità; la mancata adesione alla proposta poi confermata può essere valorizzata ai fini dell’abuso del processo e della condanna aggravata.

  • d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-q

    richiamato nel dispositivo, ma il testo fornito risulta troncato e non consente di ricostruire integralmente la statuizione.

  • art. 111, comma 6, Cost.

    la motivazione deve essere percepibile e controllabile; la sua mancanza o apparenza determina nullità della sentenza.

Massime di principio

  • In cassazione, la deduzione di violazione degli artt. 2697, 2727 e 2729 c.c. è ammissibile solo quando si denunci un vero errore di sussunzione nella regola legale della prova presuntiva; non è consentito utilizzare tali norme per ottenere una rivalutazione del merito o delle prove.
  • Il giudice di merito ha il potere di scegliere le prove ritenute più convincenti e di valorizzare gli indizi secondo un apprezzamento logico complessivo; non è tenuto a confutare analiticamente ogni argomento difensivo né a spiegare perché abbia preferito un mezzo di prova rispetto a un altro.
  • La motivazione è nulla solo quando sia mancante o meramente apparente, ossia quando non consenta di ricostruire il percorso argomentativo seguito dal giudice; è invece sufficiente una motivazione che renda intelligibile la ratio decidendi.
  • In tema di operazioni inesistenti, l’assenza della realtà sostanziale dell’operazione esclude in radice la deducibilità dei costi e la detraibilità dell’IVA; eventuali contestazioni sull’aliquota o sulla regolarità formale dei documenti sono prive di interesse se manca il presupposto materiale dell’imposta.
  • La censura per omessa pronuncia è inammissibile quando la questione asseritamente trascurata non sia idonea a incidere sull’esito della lite, perché assorbita o comunque irrilevante rispetto al decisum.
  • La definizione del ricorso di cassazione conforme alla proposta ex art. 380-bis c.p.c. può integrare un indice di abuso del processo, con conseguente applicazione della condanna aggravata prevista dall’art. 96 c.p.c.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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