Cassazione Civile, Sentenza n. 5596/2020 del 28/02/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ordine forense)
La controversia
Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Brescia, con delibera del 28 ottobre 2013, contestò all’avvocato, mediante citazione notificata il 12 giugno 2014, condotte relative a sette procedimenti disciplinari riuniti: omissione dell’instaurazione di giudizi e dell’informazione ai clienti sullo stato degli incarichi e delle procedure, nonché comunicazioni non veritiere a più clienti. Il Consiglio territoriale, il 27 novembre 2014, irrogò la sospensione dall’esercizio professionale per dieci mesi. Il Consiglio Nazionale Forense, con decisione n. 69/2019 depositata il 29 luglio 2019 e notificata il 2 agosto 2019, accolse in parte il reclamo, riducendo la sospensione a otto mesi dopo avere ritenuto fondata la censura relativa alla violazione dell’art. 24 del codice deontologico per l’omesso riscontro all’invito a fornire chiarimenti. Il ricorrente ha proposto tre motivi: (1) dedotta violazione degli artt. 96, 99, 103 e 178 c.p.p., in relazione all’art. 59 della L. n. 247/2012, sostenendo che l’assenza del difensore per impedimento avrebbe imposto il rinvio della seduta disciplinare del 21 novembre 2014 e non avrebbe potuto pregiudicare l’incolpato; (2) dedotta violazione dell’art. 56 della L. n. 247/2012 e della disciplina della prescrizione, sostenendo che la normativa sopravvenuta più favorevole dovesse applicarsi e che, comunque, gli illeciti fossero cessati prima della citazione, con conseguente maturazione della prescrizione; (3) dedotto vizio di motivazione, contestando l’affermazione del CNF secondo cui il ricorso offriva una ricostruzione dei fatti non riscontrata negli atti e richiamando le risultanze istruttorie. Il ricorrente ha inoltre sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 36, comma 7, della L. n. 247/2012 e dell’art. 56, comma 4, del R.D.L. n. 1578/1933, in relazione agli artt. 3 e 27 Cost., per la mancata sospensione automatica della sanzione impugnata. Il ricorso è stato altresì proposto contro le Procure della Repubblica presso il Tribunale e la Corte d’appello di Brescia.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso limitatamente alle Procure della Repubblica presso il Tribunale e la Corte d’appello di Brescia, poiché il contraddittore necessario è il Procuratore Generale presso la Corte di cassazione. Ha rigettato il ricorso per il resto. Il primo motivo è stato respinto: nel procedimento disciplinare forense si applicano le regole della legge professionale e, in mancanza, quelle del processo civile; le norme penali operano solo in caso di rinvio espresso o quando l’istituto sia disciplinato esclusivamente dal codice di procedura penale. Il rinvio della seduta disciplinare territoriale è ammesso in presenza di legittimo impedimento dell’incolpato; nel caso concreto il CNF aveva accertato l’assenza non giustificata dell’incolpato e del difensore e l’insufficienza della documentazione sanitaria a provare un impedimento assoluto del difensore. Il secondo motivo è stato respinto: la regola di maggior favore prevista per le norme del codice deontologico non si estende al regime della prescrizione, e la legge prescrizionale applicabile è quella vigente al momento della cessazione della permanenza dell’illecito. L’accertamento del CNF circa la natura permanente delle omissioni e la cessazione della permanenza negli anni 2011, 2012 e 2013 è un giudizio di fatto non sindacabile in questa sede. Per gli illeciti cessati nel 2013 si applica la nuova disciplina, entrata in vigore il 2 febbraio 2013; la delibera del 28 ottobre 2013 e gli atti successivi hanno interrotto la prescrizione, il cui termine massimo è di sette anni e sei mesi. Per gli illeciti cessati nel 2011 e nel 2012 si applica invece il termine quinquennale previsto dall’art. 51 del R.D.L. n. 1578/1933, non decorso in ragione degli atti interruttivi indicati. La motivazione del CNF è stata corretta ai sensi dell’art. 384, ultimo comma, c.p.c. limitatamente alla disciplina applicabile agli illeciti cessati nel 2013, senza cassazione della decisione. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile perché formulato come contestazione delle risultanze istruttorie e del giudizio di fatto, anziché dimostrare dal solo testo della sentenza un’anomalia motivazionale costituzionalmente rilevante. Il rigetto ha assorbito l’istanza di sospensione dell’efficacia della decisione e la questione di legittimità costituzionale. Nessuna statuizione sulle spese di cassazione, data la mancata partecipazione della parte intimata. È stato dichiarato sussistente l’obbligo del ricorrente di versare l’ulteriore contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.
Norme richiamate
La L. n. 247 del 2012, art. 59 prevede che la citazione a giudizio dell’incolpato preveda, fra l’altro “l’avvertimento che l’incolpato può essere assistito da un difensore e che, in caso di mancata comparizione, non dovuta a legittimo impedimento o assoluta impossibilità a comparire, si procederà in sua assenza”
La citazione deve avvertire l’incolpato che, se non compare senza legittimo impedimento o assoluta impossibilità, il procedimento proseguirà in sua assenza. La disposizione non impone il rinvio per la sola assenza del difensore.
Trattasi di interpretazione della portata della disposizione contenuta nella L. n. 247 del 2012, art. 65 (“le norme contenute nel codice deontologico si applicano anche ai procedimenti disciplinari in corso al momento della sua entrata in vigore, se più favorevoli per l’incolpato”), che ne esclude l’estensione al regime della prescrizione, corrispondente all’indirizzo prevalente e più di recente di questa Corte
La regola di applicazione retroattiva delle norme deontologiche più favorevoli non si estende alla disciplina della prescrizione dell’azione disciplinare.
La nuova normativa è entrata in vigore il 2 febbraio 2013. Essa trova applicazione solo agli illeciti la cui permanenza è cessata, secondo l’accertamento del CNF, nell’anno 2013.
La disciplina prescrizionale sopravvenuta si applica agli illeciti permanenti la cui permanenza è cessata dopo la sua entrata in vigore; per individuare la disciplina applicabile rileva la data di cessazione della permanenza.
art. 51 R.D.L. n. 1578/1933
Con riferimento agli illeciti la cui permanenza è cessata, secondo l’accertamento del CNF, negli anni 2011 e 2012, trova applicazione il regime prescrizionale previsto dal R.D.L. n. 1578 del 1933, art. 51 (“l’azione disciplinare si prescrive in cinque anni”), rispetto al quale rilevano, ai fini dell’esclusione del compimento della prescrizione, gli atti interruttivi sopra richiamati.
Per gli illeciti la cui permanenza è cessata nel 2011 o nel 2012 si applica il termine quinquennale previsto dalla disciplina allora vigente, suscettibile di interruzione per effetto degli atti interruttivi riconosciuti dalla Corte.
La sentenza riferisce che il CNF aveva individuato nella norma la disciplina applicabile alla fase amministrativa davanti al Consiglio dell’Ordine, ma non formula su di essa una distinta interpretazione decisoria.
La sentenza riferisce che il CNF aveva riconosciuto l’effetto interruttivo permanente durante la fase giurisdizionale davanti al CNF e quella di impugnazione, senza formulare su tale norma una distinta interpretazione decisoria.
La norma è richiamata nella ricostruzione della motivazione del CNF circa l’interruzione della prescrizione durante il giudizio; la Corte non ne espone una distinta interpretazione.
art. 384, ultimo comma, c.p.c.
La decisione del CNF è dunque conforme a diritto. Va solo corretta la motivazione, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., u.c., limitatamente alla disciplina applicabile agli illeciti la cui permanenza risulta cessata al 2013, nel senso appena indicato.
La Corte può correggere la motivazione della decisione impugnata quando il dispositivo è conforme a diritto, senza cassare la decisione.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
Poichè il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 e viene rigettato, sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, che ha aggiunto il comma 1 – quater all’art. 13 del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
In caso di rigetto del ricorso proposto dopo il 30 gennaio 2013, ricorrono i presupposti per dare atto dell’obbligo del ricorrente di versare un ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione.
Massime di principio
- Nel procedimento disciplinare forense si applicano, per ciascun istituto, le disposizioni della legge professionale e, in mancanza, quelle del codice di procedura civile; le norme del codice di procedura penale si applicano solo in caso di espresso rinvio della legge professionale o quando l’istituto sia regolato esclusivamente da quel codice.
- La seduta disciplinare del Consiglio dell’Ordine può essere rinviata per legittimo impedimento dell’incolpato; l’impedimento del difensore, per assumere rilievo ai fini della lesione del diritto di difesa, deve essere reale e non ridursi a una mera difficoltà. La documentazione sanitaria deve giustificare l’impedimento richiesto.
- La disposizione che rende applicabili ai procedimenti disciplinari in corso le norme deontologiche sopravvenute più favorevoli non si estende al regime della prescrizione dell’azione disciplinare.
- Per un illecito disciplinare permanente, la prescrizione decorre dalla cessazione della permanenza e la disciplina applicabile è quella vigente in tale momento.
- L’accertamento della natura permanente dell’illecito e della data di cessazione della permanenza costituisce giudizio di fatto non sindacabile in sede di legittimità disciplinare, salvo i limiti di impugnazione indicati dalla legge.
- Il vizio motivazionale rilevante come violazione di legge costituzionalmente rilevante deve risultare dal testo della sentenza impugnata, senza necessità di confrontarlo con le risultanze processuali; la contestazione della valutazione delle prove non integra tale vizio.
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