Cassazione Civile, Sentenza n. 5609/2020 del 28/02/2020
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (correntista)
La controversia
Il correntista, con citazione del 16 aprile 2003, aveva convenuto la banca davanti al Tribunale di Sassari, sostenendo che su tre conti ordinari e due conti di sovvenzione fossero stati addebitati interessi anatocistici, interessi «uso piazza» e commissioni di massimo scoperto non dovuti. Chiedeva la nullità delle relative clausole, la rideterminazione dei saldi e la restituzione delle somme, oltre al risarcimento per l’asserito abusivo recesso dagli affidamenti e per la segnalazione alla Centrale Rischi. La banca aveva contestato le domande, affermato un proprio credito di oltre 71.000 euro sul saldo di un conto e dedotto che la revoca degli affidamenti era stata determinata dalla persistente esposizione debitoria. Il giudizio fu riunito all’opposizione del correntista e della garante solidale contro il decreto ingiuntivo n. 3899/2003. Il Tribunale, con sentenza dell’8 ottobre 2008, accolse l’eccezione di prescrizione per i crediti maturati nel decennio anteriore alla domanda, revocò il decreto ingiuntivo e condannò la banca a pagare 174.182,54 euro oltre accessori. In appello, la Corte d’appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari, con sentenza n. 137/2015 del 20 marzo 2015, rideterminò il credito del correntista in 212.275,44 euro oltre accessori e dispose, per uno dei conti, l’applicazione dei tassi contrattuali scritti o, se più favorevoli, di quelli applicati dalla banca. Il correntista ha proposto tre motivi: (1) ha contestato la consulenza tecnica integrativa disposta in appello, sostenendo che fosse preclusa da un accordo processuale sull’applicazione del tasso legale, e ha censurato il riferimento al Testo unico bancario per un contratto del 1992; (2) ha denunciato omessa pronuncia sulla rideterminazione e restituzione relativa a due conti, indicando gli importi di 2.298,29 euro e 77.214,21 euro, e ha contestato il mancato riconoscimento del maggior credito che riteneva spettante per altri conti; (3) ha censurato il rigetto della domanda risarcitoria per la segnalazione a sofferenza, deducendo che la segnalazione aveva determinato il rifiuto di accesso al credito da parte di un altro istituto. La banca ha proposto due motivi incidentali: (1) ha contestato la considerazione unitaria di due conti aperti in epoche diverse e soggetti, secondo la sua prospettazione, a discipline e tassi differenti; (2) ha sostenuto che l’eccezione di prescrizione era stata tempestivamente sollevata nel giudizio introdotto dal correntista e riguardava tutti i conti oggetto di quella domanda.
La decisione
La Cassazione ha accolto il secondo e il terzo motivo del ricorso principale e ha rigettato il primo. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la consulenza tecnica d’ufficio, essendo inerente ai poteri decisori del giudice, può essere disposta e integrata dal giudice anche d’ufficio; inoltre, il richiamo al Testo unico bancario non incideva sulla ratio della decisione, fondata sulla pattuizione scritta del tasso nel 1992 secondo la disciplina allora vigente. Ha accolto parzialmente il secondo motivo principale limitatamente all’omessa pronuncia sulle domande relative a due conti, per le quali il correntista aveva dedotto in appello le risultanze della consulenza; ha invece giudicato inammissibile per difetto di specificità la contestazione del calcolo complessivo relativo agli altri due conti, non essendo indicati gli errori imputati alla Corte territoriale. Ha accolto il terzo motivo: la domanda di danno da segnalazione non poteva essere respinta per mancata allegazione della perdita di finanziamenti, poiché il correntista aveva allegato e documentato il rifiuto di credito motivato dalla segnalazione. La Corte ha precisato che il danno non è in re ipsa e deve essere allegato e provato, ma ha rilevato l’omesso esame di un fatto decisivo. Ha rigettato il primo motivo incidentale della banca, chiarendo che la Corte d’appello non aveva affermato l’identità dei conti, ma aveva considerato il saldo negativo del conto precedente come posta iniziale del nuovo e valutato complessivamente gli addebiti contestati. Ha accolto il secondo motivo incidentale: l’eccezione di prescrizione era stata validamente sollevata nel giudizio relativo ai conti oggetto della domanda del correntista; per l’ammissibilità dell’eccezione non era necessario indicare le singole rimesse solutorie, restando al giudice del rinvio l’esame della sua fondatezza. La sentenza è stata cassata in relazione ai motivi accolti e la causa rinviata alla Corte d’appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 177 c.p.c.
L’art. 177 c.p.c., codifica il principio fondamentale per cui le ordinanze, ossia il tipico provvedimento ordinatorio e non decisorio del giudice, comunque motivate, non possono mai pregiudicare la decisione della causa e possono essere sempre modificate o revocate dal giudice che le ha pronunciate.
Le ordinanze istruttorie sono in via generale modificabili o revocabili dal giudice; la disposizione di una consulenza tecnica d’ufficio non è materia nella quale le parti possano disporre mediante accordo vincolante, poiché attiene ai poteri decisori del giudice.
artt. 61 e 191 c.p.c.
Nella specie la disposizione di consulenza tecnica, non a caso definita “d’ufficio”, non rientra nei poteri dispositivi delle parti, stante la sua stretta inerenza ai poteri decisori del giudice, che ben può disporne l’espletamento ai sensi degli artt. 61 e 191 c.p.c., così come può predisporre il quesito demandato, anche in difetto di sollecitazione delle parti, e diversamente da quanto da loro richiesto.
Il giudice può disporre d’ufficio la consulenza tecnica e definirne il quesito anche senza sollecitazione delle parti e in difformità dalle loro richieste.
L. 17 febbraio 1992, n. 154, art. 4
La censura non inficia quindi la ratio decidendi, che si basa sull’avvenuta pattuizione per iscritto il 15/7/1992 del tasso di interesse applicato in conto corrente come previsto dalla legislazione vigente e confermato poi dal Testo Unico.
La decisione considera determinante la pattuizione scritta del tasso d’interesse nel contratto bancario del 1992 secondo la disciplina vigente al momento della stipulazione; il successivo richiamo al Testo unico bancario non altera tale fondamento.
art. 112 c.p.c.
In ordine a tale motivo di censura la Corte di appello ha omesso di pronunciare.
Viola il dovere di pronunciare sulle domande e sui motivi ritualmente devoluti il giudice d’appello che ometta di esaminare una specifica richiesta di rideterminazione e restituzione, proposta in primo grado e coltivata con l’impugnazione.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
La doglianza del ricorrente, così reinterpretata sotto il profilo del mezzo di ricorso alla luce del principio “iura novit curia: narra mihi factum, dabo tibi ius” è fondata.
La censura va qualificata secondo il suo contenuto sostanziale e può essere esaminata come denuncia di omesso esame di un fatto decisivo, anche se il ricorrente l’ha formalmente prospettata come violazione di legge.
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
Inoltre, secondo le Sezioni Unite, nel rigoroso rispetto delle previsioni dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, il ricorrente deve indicare il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisività”.
Per dedurre in cassazione l’omesso esame di un fatto decisivo occorre identificare il fatto storico, la fonte da cui risulta, le circostanze temporali e processuali della sua discussione e la sua decisività.
art. 369, comma 2, n. 4, c.p.c.
Inoltre, secondo le Sezioni Unite, nel rigoroso rispetto delle previsioni dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, il ricorrente deve indicare il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisività”.
Il ricorso deve rispettare gli oneri di specifica indicazione e di documentazione processuale richiesti per consentire alla Corte di verificare il fatto decisivo asseritamente trascurato.
art. 1226 c.c.
L’applicazione dell’art. 1226 c.c., presupponeva l’esistenza ontologica del danno rimettendone la valutazione equitativa al potere discrezionale del Giudice.
La liquidazione equitativa presuppone che il danno sia stato allegato e risulti esistente; non consente di supplire alla mancata dimostrazione dell’esistenza del pregiudizio.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione.
Il sindacato di legittimità sulla motivazione è ridotto al minimo costituzionale: rilevano soltanto le anomalie motivazionali radicali indicate, non la mera insufficienza della motivazione.
art. 2934 c.c.
Nello specifico tema della prescrizione estintiva, come già affermato dalle Sezioni Unite, con la sentenza n. 10955 del 2002, il relativo elemento costitutivo è rappresentato dall’inerzia del titolare del diritto fatto valere in giudizio, mentre la determinazione della durata di detta inerzia, necessaria per il verificarsi dell’effetto estintivo, si configura come una quaestio iuris concernente l’identificazione del diritto e del regime prescrizionale per esso previsto dalla legge.
Il fatto costitutivo della prescrizione estintiva è l’inerzia del titolare; la durata necessaria e il regime applicabile sono questioni di diritto individuate dal giudice.
art. 2935 c.c.
Con la precedente sentenza n. 24418 del 2.12.2010 le Sezioni Unite avevano precisato che per il sorgere del diritto alla ripetizione di un pagamento indebitamente eseguito il pagamento deve esistere, con l’esecuzione di una prestazione da parte di un soggetto (il solvens) con conseguente spostamento patrimoniale in favore di altro soggetto (l’accipiens), ed essere ben individuabile; che non può ipotizzarsi il decorso del termine di prescrizione del diritto alla ripetizione se non da quando sia intervenuto un atto giuridico definibile come pagamento, che l’attore affermi indebito.
La prescrizione della ripetizione dell’indebito decorre da un pagamento individuabile che abbia prodotto uno spostamento patrimoniale; la mera annotazione contabile non è necessariamente un pagamento.
art. 2946 c.c.
che tali versamenti in conto fungono unicamente da atti ripristinatori della provvista della quale il correntista può ancora continuare a godere, rispetto ai quali la prescrizione decennale decorre non dalla data di annotazione in conto di ogni singola posta di interessi illegittimamente addebitati, ma dalla data di estinzione del saldo di chiusura del conto, in cui gli interessi non dovuti sono stati registrati.
Per le rimesse meramente ripristinatorie della provvista, la prescrizione decennale della ripetizione decorre dalla chiusura del conto; la Corte ha inoltre rinviato al giudice di merito la verifica della prescrizione secondo la natura delle rimesse.
artt. 1842 e 1843 c.c.
che in base al disposto degli artt. 1842 e 1843 c.c., l’apertura di credito si attua mediante la messa a disposizione, da parte della banca, di una somma di denaro che il cliente può utilizzare anche in più riprese e della quale, per l’intera durata del rapporto, può ripristinare in tutto o in parte la disponibilità, eseguendo versamenti che gli consentiranno poi eventuali ulteriori prelevamenti entro il limite complessivo del credito accordatogli.
L’apertura di credito consente al correntista di utilizzare la somma messa a disposizione anche in più riprese e di ripristinarne la disponibilità con versamenti entro il limite accordato; ciò rileva per distinguere rimesse ripristinatorie da pagamenti solutori.
Massime di principio
- La consulenza tecnica d’ufficio attiene ai poteri decisori del giudice e non alla disponibilità delle parti: il giudice può disporla o integrarla, anche in appello, e formulare il quesito senza essere vincolato dalle richieste delle parti.
- Il giudice d’appello deve pronunciarsi sulle specifiche domande e censure ritualmente riproposte; l’omessa decisione su una richiesta di rideterminazione e restituzione integra omessa pronuncia.
- Il danno all’immagine o alla reputazione derivante da un’illegittima segnalazione alla Centrale Rischi non è in re ipsa: deve essere allegato e provato. Tuttavia, la domanda non può essere respinta per mancata allegazione di conseguenze concrete se risulta allegato e documentato, tra l’altro, il rifiuto di accesso al credito causalmente collegato alla segnalazione.
- La liquidazione equitativa del danno presuppone l’esistenza del pregiudizio e non può sostituire la prova della sua sussistenza; può invece intervenire sulla sua quantificazione quando l’esistenza del danno sia accertata.
- Nell’azione di ripetizione di somme indebitamente addebitate su un conto corrente affidato, la banca soddisfa l’onere di allegazione dell’eccezione di prescrizione dichiarando l’inerzia del titolare del diritto e manifestando la volontà di profittarne; non è tenuta a individuare già nell’eccezione le singole rimesse solutorie prescritte.
- L’individuazione del termine iniziale della prescrizione e la verifica della natura solutoria o ripristinatoria delle rimesse attengono alla valutazione nel merito e alla prova: l’onere di allegazione è distinto dall’onere probatorio e l’eccezione validamente formulata non è, per ciò solo, fondata.
- Per la ripetizione dell’indebito, il termine di prescrizione decorre da un pagamento che produca uno spostamento patrimoniale; le rimesse entro i limiti dell’affidamento che ripristinano la provvista non sono pagamenti e la prescrizione decorre dalla chiusura del conto, mentre quelle su conto scoperto o eccedenti il fido possono avere natura solutoria.
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