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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 5602/2020 del 28/02/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (società incorporante)

La controversia

Le amministrazioni statali, affermandosi creditrici per danni ambientali connessi agli stabilimenti gestiti dalla società industriale poi posta in amministrazione straordinaria, contestavano una complessa operazione societaria avviata nel 2015. In particolare, la società italiana del settore biomedicale era stata incorporata nella propria controllata inglese; successivamente una società controllata dalla società inglese si era fusa negli Stati Uniti con Cyberonics. Nel luglio 2015 le amministrazioni avevano proposto davanti al Tribunale di Milano un’opposizione ex art. 2503, comma 2, c.c., chiedendo in via principale di dichiarare illegittima l’operazione e invalida e inefficace la delibera assembleare del 26 maggio 2015; in subordine avevano domandato il risarcimento dei danni. Durante il giudizio, nell’agosto 2015, il Tribunale aveva autorizzato la fusione italiana-inglese, poi iscritta nel registro delle imprese. Il Tribunale aveva respinto le domande e condannato le amministrazioni anche per lite temeraria. La Corte d’appello di Milano, con sentenza depositata il 15 maggio 2018, aveva confermato il rigetto delle domande, revocato la condanna per lite temeraria e ridotto le spese di primo grado a 50.000 euro. Le amministrazioni, con nove motivi di ricorso principale, hanno censurato: la loro legittimazione a opporsi pur vantando crediti contestati; la ricostruzione dell’operazione e l’individuazione della sola fusione italiana-inglese come oggetto dell’opposizione; l’omessa pronuncia sull’operazione complessiva; la motivazione circa l’assenza di pregiudizio patrimoniale e la mancata considerazione delle carenze informative; l’interpretazione degli obblighi informativi nelle fusioni transfrontaliere; l’effetto preclusivo dell’iscrizione della fusione; il rigetto della domanda risarcitoria per difetto di allegazione e prova del danno; la mancata ammissione o valutazione di documenti; e la maggiorazione del 20% dei compensi per pluralità di parti. La società ha proposto ricorso incidentale con tre motivi, contestando la revoca della condanna ex art. 96 c.p.c., la decisione sulle spese per asserita ultrapetizione e l’applicazione dello scaglione di valore indeterminabile anziché del valore collegato alla domanda risarcitoria ambientale proposta in altro giudizio.

La decisione

La Cassazione ha respinto sia il ricorso principale sia quello incidentale. Ha dichiarato inammissibile la nuova produzione documentale delle amministrazioni, perché non riguardava l’ammissibilità del ricorso né nullità della sentenza impugnata. Sul ricorso principale: il primo motivo è inammissibile perché la Corte d’appello non aveva negato la legittimazione delle amministrazioni, ma aveva respinto le domande per il completamento della fusione e per la mancata prova del danno; il secondo e il terzo sono inammissibili, poiché investivano una diversa ricostruzione dell’operazione e non un fatto storico omesso o un’omessa pronuncia, mentre l’opposizione poteva riguardare soltanto la fusione cui aveva partecipato la società asseritamente debitrice; il quarto è infondato, essendo la motivazione d’appello sufficiente ed effettiva circa l’assenza di un pregiudizio concreto e la genericità del timore relativo alla disciplina applicabile; il quinto è inammissibile per difetto di specificità e perché le carenze informative dedotte erano ipotetiche, a fronte della pubblicazione dei documenti prescritti; il sesto è infondato, poiché l’iscrizione dell’atto di fusione determina la preclusione assoluta alla pronuncia di invalidità ai sensi dell’art. 2504-quater c.c., a tutela dell’affidamento dei terzi e della certezza dei traffici; il settimo è inammissibile, non essendo stato precisato un danno effettivo e avendo le amministrazioni prospettato un timore ipotetico, mentre gli obblighi informativi non impongono l’illustrazione dettagliata del contenuto delle norme straniere; l’ottavo è inammissibile, perché mancavano allegazioni specifiche sull’utilità dei documenti e sulle censure rivolte in appello contro la loro mancata ammissione; il nono è infondato, essendo legittima la maggiorazione del 20% prevista per la difesa di più soggetti con la stessa posizione processuale. Sul ricorso incidentale, il primo motivo è inammissibile: l’accertamento dell’assenza di mala fede o colpa grave ai fini dell’art. 96 c.p.c. è valutazione di fatto adeguatamente motivata dalla Corte d’appello, anche in considerazione della complessità della fusione e degli interessi pubblici coinvolti; il secondo è infondato, perché l’impugnazione delle spese investiva necessariamente anche i criteri di liquidazione; il terzo è infondato, poiché la controversia comprendeva domande di tutela reale e risarcitoria non quantificata con precisione, sicché era corretto applicare lo scaglione del valore indeterminabile. Le spese di legittimità sono state compensate per un quinto; le parti ricorrenti, in solido, sono state condannate a rimborsare alla società i restanti quattro quinti, liquidati in 14.000 euro per compensi, oltre 200 euro per esborsi, spese generali e accessori di legge. La Corte ha dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, ove dovuto.

Norme richiamate

  • art. 2503 c.c.

    L’opposizione ex art. 2503 c.c., comma 2, è infatti un strumento preventivo concesso ai creditori sociali per impedire che essi possano ricevere dalla fusione un pregiudizio alla loro aspettativa di soddisfazione del credito.

    L’opposizione dei creditori alla fusione ha funzione preventiva e presuppone che l’operazione possa pregiudicare concretamente l’aspettativa di soddisfazione del credito.

  • art. 2504-quater c.c.

    L’art. 2504 quater c.c., stabilisce poi che, una volta eseguite le iscrizioni dell’atto di fusione di cui all’art. 2504 c.c., comma 2, l’invalidità dell’atto di fusione non può essere più pronunciata, salvo il diritto al risarcimento del danno dei soci o dei terzi; la tutela reale viene quindi meno per garantire il pubblico affidamento nei confronti dell’atto societario.

    Dopo l’iscrizione dell’atto di fusione non è più pronunciabile la sua invalidità; resta salva la tutela risarcitoria, mentre la preclusione tutela l’affidamento dei terzi e la certezza dei traffici.

  • art. 2504 c.c.

    L’art. 2504 quater c.c., stabilisce poi che, una volta eseguite le iscrizioni dell’atto di fusione di cui all’art. 2504 c.c., comma 2, l’invalidità dell’atto di fusione non può essere più pronunciata, salvo il diritto al risarcimento del danno dei soci o dei terzi; la tutela reale viene quindi meno per garantire il pubblico affidamento nei confronti dell’atto societario.

    L’iscrizione dell’atto prevista dall’art. 2504, comma 2, costituisce il presupposto per la preclusione della pronuncia di invalidità stabilita dall’art. 2504-quater c.c.

  • art. 372 c.p.c.

    nel giudizio innanzi alla Corte di cassazione, secondo quanto disposto dall’art. 372 c.p.c., non è ammesso il deposito di atti e documenti non prodotti nei precedenti gradi del processo, salvo che non riguardino l’ammissibilità del ricorso e del controricorso ovvero nullità inficianti direttamente la sentenza impugnata, nel quale caso essi vanno prodotti entro il termine stabilito dall’art. 369, con la conseguenza che ne è inammissibile la produzione in allegato alla memoria difensiva di cui all’art. 378

    Nel giudizio di cassazione la produzione di nuovi documenti è ammessa soltanto nei casi tassativi relativi all’ammissibilità del ricorso o del controricorso o a nullità che inficino direttamente la sentenza impugnata, nel rispetto del termine previsto.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    l’omesso esame della questione relativa all’interpretazione del contratto non è riconducibile al vizio di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5, in quanto l’interpretazione di una clausola negoziale non costituisce fatto decisivo per il giudizio, atteso che in tale nozione rientrano gli elementi fattuali e non quelli meramente interpretativi.

    Il vizio di omesso esame riguarda un fatto storico decisivo e discusso tra le parti, non una questione interpretativa o una diversa valutazione dell’operazione negoziale.

  • art. 112 c.p.c.

    La censura è inammissibile, in quanto, come già rilevato al precedente paragrafo, la Corte d’appello non ha omesso di pronunciarsi, in violazione dell’art. 112 c.p.c., sull’opposizione riguardante l’aggregazione tra Sorin e Cyberonics ma ha motivatamente ritenuto, al pari del giudice di primo grado, che l’opposizione ex art. 2503 c.c., potesse necessariamente riguardare il solo segmento in cui la Sorin spa, asserita debitrice delle Amministrazioni pubbliche attrici, aveva partecipato, vale a dire la c.d. fusione inglese o “fusione Sorin” (in società di diritto inglese oggi denominata Livanova, già SandHoldCo Plc).

    Non sussiste omessa pronuncia quando il giudice decide la domanda individuandone motivatamente l’ambito nel solo segmento della fusione cui aveva partecipato la società indicata come debitrice.

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    in seguito alla riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposta dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54, con v., con modif., dalla L. n. 134 del 2012, non sono più ammissibili nel ricorso per cassazione le censure di contraddittorietà e insufficienza della motivazione della sentenza di merito impugnata, in quanto il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica della violazione del “minimo costituzionale” richiesto dall’art. 111 Cost., comma 6, individuabile nelle ipotesi – che si convertono in violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, e danno luogo a nullità della sentenza – di “mancanza della motivazione quale requisito essenziale del provvedimento giurisdizionale”, di “motivazione apparente”, di “manifesta ed irriducibile contraddittorietà” e di “motivazione perplessa od incomprensibile”, al di fuori delle quali il vizio di motivazione può essere dedotto solo per omesso esame di un “fatto storico”, che abbia formato oggetto di discussione e che appaia “decisivo” ai fini di una diversa soluzione della controversia.

    La nullità per vizio di motivazione ricorre soltanto quando la motivazione manchi o sia apparente, irriducibilmente contraddittoria, perplessa o incomprensibile; l’insufficienza o la contraddittorietà non riconducibili a tali ipotesi non sono autonomamente censurabili.

  • art. 7 della Direttiva 2005/56/CE

    ai sensi dell’art. 2501 ter c.c., comma 3, e D.Lgs. n. 108 del 2008, artt. 6 e 7, è stato previsto, almeno trenta giorni prima della data fissata per l’assemblea generale di approvazione, il deposito del progetto comune di fusione per l’iscrizione nel registro delle imprese del luogo ove hanno sede le società partecipanti e, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, con indicazione anche della legge regolatrice della società risultante dalla fusione e di ciascuna delle società coinvolte.

    Gli obblighi informativi richiamati per la fusione transfrontaliera si assolvono con il deposito e la pubblicazione del progetto comune e con l’indicazione della legge regolatrice delle società coinvolte; non impongono, secondo la decisione, l’illustrazione dettagliata del contenuto e degli effetti di tutte le norme applicabili.

  • art. 6 D.Lgs. 108/2008

    ai sensi dell’art. 2501 ter c.c., comma 3, e D.Lgs. n. 108 del 2008, artt. 6 e 7, è stato previsto, almeno trenta giorni prima della data fissata per l’assemblea generale di approvazione, il deposito del progetto comune di fusione per l’iscrizione nel registro delle imprese del luogo ove hanno sede le società partecipanti e, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, con indicazione anche della legge regolatrice della società risultante dalla fusione e di ciascuna delle società coinvolte.

    Per la fusione transfrontaliera, l’informazione richiesta comprende il deposito e la pubblicazione del progetto comune e l’indicazione della legge regolatrice della società risultante e delle società partecipanti; non comprende una spiegazione analitica delle norme e dei loro effetti.

  • art. 7 D.Lgs. 108/2008

    ai sensi dell’art. 2501 ter c.c., comma 3, e D.Lgs. n. 108 del 2008, artt. 6 e 7, è stato previsto, almeno trenta giorni prima della data fissata per l’assemblea generale di approvazione, il deposito del progetto comune di fusione per l’iscrizione nel registro delle imprese del luogo ove hanno sede le società partecipanti e, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, con indicazione anche della legge regolatrice della società risultante dalla fusione e di ciascuna delle società coinvolte.

    La disciplina richiede la pubblicità del progetto comune e l’indicazione della legge applicabile, ma non un’esposizione dettagliata del contenuto delle disposizioni straniere né dei loro singoli effetti.

  • art. 2501-ter, comma 3, c.c.

    ai sensi dell’art. 2501 ter c.c., comma 3, e D.Lgs. n. 108 del 2008, artt. 6 e 7, è stato previsto, almeno trenta giorni prima della data fissata per l’assemblea generale di approvazione, il deposito del progetto comune di fusione per l’iscrizione nel registro delle imprese del luogo ove hanno sede le società partecipanti e, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, con indicazione anche della legge regolatrice della società risultante dalla fusione e di ciascuna delle società coinvolte.

    Il progetto comune di fusione deve essere depositato e pubblicato nei termini indicati, con l’indicazione della legge regolatrice della società risultante e delle società coinvolte; tale adempimento costituisce l’onere informativo rilevante nel caso esaminato.

  • art. 96 c.p.c.

    l’accertamento, ai fini della condanna al risarcimento dei danni da responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c., dei requisiti dell’aver agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave (comma 1) ovvero del difetto della normale prudenza (comma 2) implica un apprezzamento di fatto, non censurabile in sede di legittimità, se la sua motivazione in ordine alla sussistenza o meno dell’elemento soggettivo ed all’“an” ed al “quantum” dei danni di cui è chiesto il risarcimento risponde ad esatti criteri logico-giuridici.

    La sussistenza di mala fede, colpa grave o difetto di normale prudenza ai fini della responsabilità aggravata richiede un apprezzamento di fatto, non sindacabile in cassazione se sorretto da motivazione conforme a criteri logico-giuridici.

  • art. 4, comma 2, D.M. 55/2014

    Quando in una causa l’avvocato assiste più soggetti aventi la stessa posizione processuale, il compenso unico può di regola essere aumentato per ogni soggetto oltre il primo nella misura del 20 per cento, fino a un massimo di dieci soggetti, e del 5 per cento per ogni soggetto oltre i primi dieci, fino a un massimo di venti. La disposizione di cui al periodo precedente si applica quando più cause vengono riunite, dal momento dell’avvenuta riunione e nel caso in cui l’avvocato assiste un solo soggetto contro più soggetti.

    Il compenso unico può essere aumentato del 20% per ciascun soggetto oltre il primo quando l’avvocato difende più parti con la stessa posizione processuale; la regola opera anche quando un solo soggetto è difeso contro più soggetti.

  • art. 345, comma 3, c.p.c.

    nel giudizio ordinario, in effetti, con riguardo alla produzione di nuovi documenti in grado di appello, l’art. 345 c.p.c., comma 3, nel testo applicabile ratione temporis, e cioè successivo alle modifiche apportate dalla L. n. 69 del 2009, dev’essere interpretato nel senso che esso fissa sul piano generale il principio della inammissibilità di mezzi di prova “nuovi” (la cui ammissione non sia stata richiesta in precedenza), indicando nello stesso tempo i limiti di tale regola, in via alternativa (e non concorrente), vale a dire che si tratti di prove o di documenti che le parti dimostrino di non aver potuto proporre prima, per causa ad esse non imputabile, ovvero che, nel quadro delle risultanze istruttorie già acquisite, siano indispensabili ai fini della decisione della causa.

    In appello i nuovi mezzi di prova e documenti sono inammissibili, salvo che la parte dimostri alternativamente l’impossibilità non imputabile di produrli prima oppure la loro indispensabilità ai fini della decisione.

  • art. 10 c.p.c.

    Invero, le amministrazioni pubbliche avevano impugnato la statuizione di primo grado relativa alle spese di lite, assumendo essere del tutto arbitraria la liquidazione, a loro carico, dell’importo di Euro 200.000,00, al di fuori di qualunque parametro normativo, cosicchè non può parlarsi di ultrapetizione, in vio azione dell’art. 112 c.p.c., atteso che la contestazione atteneva necessariamente a tutta la statuizione di condanna alle spese e quindi anche ai relativi parametri utilizzati per la determinazione del quantum liquidato.

    La Corte richiama l’art. 10 c.p.c. nel quadro della censura sul valore della controversia e sulle spese, ma non ne offre una distinta interpretazione sostanziale.

  • art. 14 c.p.c.

    Anche il terzo motivo del ricorso incidentale è infondato, in quanto correttamente la Corte di merito ha ritenuto di applicare lo scaglione relativo al valore indeterminabile della controversia, atteso che si verteva in ipotesi di domande volte sia alla tutela reale in ambito di opposizione alla fusione sia alla tutela obbligatoria, azionata in via subordinata, per danno da fusione, in relazione alla quale non era stata operata una precisa quantificazione economica.

    Quando le domande comprendono tutela reale e risarcitoria senza una quantificazione economica precisa, è corretto considerare indeterminabile il valore della controversia ai fini della liquidazione delle spese.

Massime di principio

  • L’opposizione dei creditori alla fusione è uno strumento preventivo volto a impedire un pregiudizio all’aspettativa di soddisfazione del credito e può investire il segmento della fusione al quale partecipa la società indicata come debitrice, non una successiva operazione societaria cui essa è estranea.
  • Una volta eseguite le iscrizioni dell’atto di fusione, l’invalidità della fusione non può più essere pronunciata; la preclusione opera anche per vizi del procedimento e tutela l’affidamento dei terzi e la certezza dei traffici, restando salva la tutela risarcitoria.
  • Il danno da fusione dedotto dal creditore richiede un pregiudizio concreto alla garanzia patrimoniale o alla possibilità di soddisfazione del credito. Il timore generico che la disciplina applicabile alla società risultante possa essere sfavorevole, senza elementi concreti e senza prova di una diminuzione patrimoniale, non integra di per sé un danno risarcibile.
  • Gli obblighi informativi nella fusione transfrontaliera sono assolti, secondo la disciplina richiamata, mediante il deposito e la pubblicazione del progetto comune e l’indicazione della legge regolatrice delle società coinvolte; non richiedono l’illustrazione analitica del contenuto e degli effetti di ogni norma applicabile.
  • Il vizio di omesso esame previsto dall’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. concerne un fatto storico decisivo e discusso, non una diversa interpretazione o valutazione di un’operazione negoziale.
  • In appello la produzione di nuovi documenti non determina da sola l’obbligo del giudice di esaminarli: occorrono una richiesta specifica e l’allegazione della loro rilevanza rispetto alle ragioni di impugnazione; i nuovi mezzi di prova sono inoltre ammessi solo nei casi alternativi previsti dall’art. 345 c.p.c.
  • La condanna per responsabilità aggravata presuppone l’accertamento di mala fede, colpa grave o difetto di normale prudenza; il relativo apprezzamento di fatto non è censurabile in cassazione se adeguatamente motivato secondo criteri logico-giuridici.

Come è indicizzato

MaterieOperazioni straordinarieImpugnazioniSpese di lite
RamiSocietarioProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaTutela del legittimo affidamento

Testo integrale

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