Cassazione Civile, Sentenza n. 5631/2020 del 28/02/2020
Sintesi
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Favorevole al resistente (creditrice procedente)
La controversia
Una società debitrice proponeva opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. contro l’esecuzione promossa da una società che si dichiarava cessionaria del credito risultante da una sentenza. Contestava la seconda spedizione in forma esecutiva del titolo, già rilasciato in favore della creditrice originaria, deducendo la violazione degli artt. 475 e 476 c.p.c. In cassazione articolava tre motivi: con il primo sosteneva che non fosse ammissibile una seconda spedizione esecutiva della stessa sentenza in favore del preteso cessionario; con il secondo lamentava che non fossero state verificate l’istanza e l’autorizzazione necessarie per la seconda spedizione; con il terzo deduceva la violazione dell’art. 100 c.p.c., richiamando una sentenza di secondo grado che avrebbe respinto la domanda della procedente volta a ottenere il pagamento diretto dalla debitrice in qualità di cessionaria. Il Tribunale di Treviso, con sentenza depositata il 26 settembre 2016, aveva rigettato l’opposizione. La Corte di cassazione ha rilevato che il ricorso non ricostruiva compiutamente né le ragioni dell’opposizione né l’oggetto del giudizio e le ragioni della decisione impugnata; inoltre non indicava la data di notificazione del titolo e quella di proposizione dell’opposizione.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso manifestamente inammissibile per violazione dell’art. 366, primo comma, n. 3, c.p.c., in quanto la carente esposizione dei fatti processuali non consentiva di verificare la tempestività dell’opposizione, di individuare con certezza l’oggetto del giudizio e di valutare la pertinenza delle censure rispetto alle rationes decidendi del Tribunale. Ha precisato che il provvedimento impugnato e gli altri atti processuali non possono essere utilizzati per sanare l’aspecificità del ricorso. Le ulteriori questioni, comprese quelle sollevate nella memoria e la richiesta di riunione con altro giudizio, sono rimaste assorbite. La ricorrente è stata condannata a rifondere le spese della controricorrente, liquidate in euro 10.000, oltre euro 200 per esborsi, spese forfettarie nella misura del 15% e accessori di legge; è stato inoltre dato atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 366, primo comma, n. 3, c.p.c.
la ricostruita violazione non permette di: i) vagliare, nella cornice della specificità e dunque conducenza del ricorso odierno, la tempestività dell’opposizione, sempre rilevabile d’ufficio salvi giudicati interni qui non ipotizzabili; ii) comprendere l’oggetto del giudizio, vincolato ai motivi di opposizione senza che in questa sede siano prospettabili questioni nuove; iii) verificare se le censure qui proposte siano pertinenti rispetto alle “rationes decidendi” del Tribunale, il cui provvedimento, al pari degli altri atti processuali, non è utilizzabile per sanare l’aspecificità del ricorso (Cass., Sez. U., 28 novembre 2018, n. 30754);
Il ricorso per cassazione deve esporre in modo compiuto i fatti processuali rilevanti, così da permettere di controllare la tempestività dell’opposizione, definire l’oggetto del giudizio e confrontare le censure con le ragioni della decisione impugnata. La lacuna non può essere colmata consultando la sentenza o altri atti del processo.
art. 617 c.p.c.
la tempestività dell’opposizione, sempre rilevabile d’ufficio salvi giudicati interni qui non ipotizzabili;
La tempestività dell’opposizione agli atti esecutivi è rilevabile d’ufficio, salvo che sul punto si sia formato un giudicato interno.
art. 475 c.p.c.
La norma è indicata nel ricorso come parametro di censura relativo alla spedizione in forma esecutiva, ma la Corte non ne esamina il merito, dichiarando il ricorso inammissibile.
art. 476 c.p.c.
La norma è indicata nel ricorso come parametro di censura relativo alla seconda spedizione in forma esecutiva; la Corte non decide la questione sostanziale, assorbita dall’inammissibilità.
art. 100 c.p.c.
La violazione è dedotta con il terzo motivo, ma la Corte non la esamina a causa dell’inammissibilità del ricorso.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, la Corte dà atto che il tenore del dispositivo è tale da giustificare il pagamento, se dovuto e nella misura dovuta, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.
La dichiarazione di inammissibilità comporta l’attestazione dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando l’esposizione dei fatti processuali non consente di identificare con chiarezza l’oggetto del giudizio, le ragioni dell’opposizione originaria e la motivazione della decisione impugnata, né di verificare la pertinenza delle censure.
- La carenza dell’esposizione richiesta per il ricorso per cassazione non può essere sanata mediante il ricorso diretto alla sentenza impugnata o agli altri atti processuali.
- La tempestività dell’opposizione agli atti esecutivi è rilevabile d’ufficio, salvo il formarsi di un giudicato interno.
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