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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 5625/2020 del 28/02/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (assicurazione)

La controversia

Una paziente, sottoposta a emodialisi, aveva agito per ottenere il risarcimento dei danni alla persona manifestatisi dopo aver ricevuto, in una struttura ospedaliera della ASL, una trasfusione di sangue infetto da HCV. La paziente è deceduta nel corso della vicenda e alcuni eredi sono subentrati nel giudizio. La Corte d’appello dell’Aquila, con sentenza depositata il 12 gennaio 2017, aveva confermato la condanna della ASL e l’obbligo della compagnia ricorrente di manlevarla, qualificando le polizze stipulate con più assicuratori come assicurazioni plurime e le relative obbligazioni come solidali. Aveva inoltre dichiarato inammissibile perché nuova la deduzione dell’assicuratore circa la sopravvenuta erosione del massimale e aveva escluso la produzione di documenti e di una sentenza resa tra le medesime parti in altro giudizio, relativa all’erosione del massimale. La compagnia ha proposto sei motivi: 1) violazione dell’art. 112 c.p.c., sostenendo che la richiesta di contenere la manleva nei limiti di polizza, compresa la deduzione dell’incapienza del massimale, era stata formulata già in primo grado; 2) violazione dell’art. 345 c.p.c., assumendo che l’incapienza del massimale fosse rilevabile anche d’ufficio quale eccezione in senso lato; 3) violazione dell’art. 345 c.p.c. nella formulazione anteriore alla riforma del 2012, per il mancato ingresso di nuove prove documentali asseritamente indispensabili; 4) omesso esame e violazione degli artt. 345 c.p.c. e 2909 c.c., nonché nullità per violazione degli artt. 112 e 116 c.p.c., per la mancata ammissione della sentenza passata in giudicato del Tribunale di Chieti del 3 maggio 2016; 5) violazione dell’art. 1910 c.c., contestando la solidarietà tra gli assicuratori; 6) violazione degli artt. 91 c.p.c. e 1917 c.c., comma 3, in tema di spese e limiti della copertura.

La decisione

La Corte ha preliminarmente ritenuto superata la questione di improcedibilità del ricorso, dopo la produzione dell’attestazione di ricezione della notificazione della sentenza impugnata. Ha accolto i motivi primo, terzo e quarto, e ha ritenuto assorbito il secondo: la richiesta di limitare la manleva ai limiti contrattuali, già formulata in primo grado, non costituiva domanda o eccezione nuova; inoltre, la prova documentale nuova era valutabile secondo la disciplina previgente dell’art. 345 c.p.c., applicabile perché la sentenza di primo grado era stata pubblicata nel 2010, e la sentenza passata in giudicato invocata dalla compagnia poteva essere prodotta per far valere l’efficacia del giudicato esterno. La Corte ha precisato che l’incapienza del massimale è un’eccezione in senso stretto, da allegare e provare dall’assicuratore, e che l’esistenza e la misura del massimale costituiscono fatti limitativi del debito dell’assicuratore, non fatti costitutivi del credito dell’assicurato. Ha rigettato il quinto motivo: nelle assicurazioni plurime stipulate per il medesimo interesse, rischio e periodo, gli assicuratori operano congiuntamente entro i limiti delle rispettive somme assicurate, senza che l’assicurato possa ottenere più del danno effettivo, restando salvo il regresso tra coobbligati. Il sesto motivo sulle spese è stato assorbito. In accoglimento del ricorso per i primi quattro motivi, la Corte ha cassato la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, ha rigettato la domanda di manleva della ASL nei confronti della compagnia ricorrente, in ragione dell’accertata condizione contrattuale di erosione del massimale. Ha compensato le spese tra le parti per il contrasto tra le decisioni di merito.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    Certamente non può ritenersi come nuova la richiesta di contenimento dell’accoglimento dell’altrui pretesa nei limiti contrattuali convenuti, se la deduzione risulta già allegata nel giudizio di primo grado, anche solo come tema di eccezione.

    La Corte esclude che vi sia ultrapetizione o novità della deduzione quando la richiesta di limitare la manleva ai massimali e agli altri limiti contrattuali sia stata già introdotta nel primo grado.

  • art. 345 c.p.c.

    In tale materia, invero, occorre fare riferimento alla decisione delle Sez. U -, Sentenza n. 10790 del 04/05/2017, intervenuta successivamente alla decisione de qua, che, a definizione di una querelle giurisprudenziale, ha affermato che nel giudizio di appello, costituisce “prova nuova indispensabile”, ai sensi dell’art. 345 c.p.c., comma 3, nel testo previgente rispetto alla novella di cui al D.L. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla L. n. 134 del 2012, applicabile ratione temporis, quella di per sè idonea ad eliminare ogni possibile incertezza circa la ricostruzione fattuale accolta dalla pronuncia gravata, smentendola o confermandola senza lasciare margini di dubbio oppure provando quel che era rimasto indimostrato o non sufficientemente provato, a prescindere dal rilievo che la parte interessata sia incorsa, per propria negligenza o per altra causa, nelle preclusioni istruttorie del primo grado.

    Per il testo previgente dell’art. 345 c.p.c., applicabile ratione temporis, è indispensabile la prova nuova idonea a eliminare l’incertezza sulla ricostruzione fattuale o a provare quanto rimasto indimostrato, anche se la parte era incorsa in preclusioni istruttorie nel primo grado.

  • art. 2909 c.c.

    Il motivo è fondato, in quanto si tratta di un giudicato esterno per il quale non vi sono limiti di produzione in corso di causa: in proposito, è sufficiente considerare che, anche nel giudizio di cassazione, il giudicato esterno è, al pari del giudicato interno, rilevabile d’ufficio, non solo qualora emerga da atti comunque prodotti nel giudizio di merito, ma anche nell’ipotesi in cui il giudicato si sia formato successivamente alla sentenza impugnata;

    Il giudicato esterno è rilevabile d’ufficio e può essere documentato anche in Cassazione quando si sia formato dopo la sentenza impugnata; la sua produzione non è preclusa dal divieto relativo ai documenti formatisi nel giudizio di merito.

  • art. 1910 c.c.

    Le assicurazioni cumulative sono destinate ad operare congiuntamente, e non via sussidiaria o complementare, l’una rispetto all’altra, dato che ciascun assicuratore è tenuto all’indennità fino al limite della somma assicurata e, nel complesso, fino all’ammontare totale del danno, salvo il regresso dell’assicuratore stesso nei confronti degli altri coobbligati.

    Le assicurazioni plurime per lo stesso interesse e rischio operano congiuntamente fino al risarcimento del danno effettivo, nel limite delle somme assicurate, con successivo regresso tra gli assicuratori.

  • art. 2697 c.c.

    L’esistenza del massimale e la sua misura non costituiscono dunque i fatti generatori del credito dell’assicurato, ma piuttosto i fatti limitativi del debito dell’assicuratore. In quanto tali, essi debbono essere allegati e provati da quest’ultimo, secondo la regola di cui all’art. 2697 c.c..

    Grava sull’assicuratore l’onere di allegare e provare l’esistenza e la misura del massimale, poiché questi limitano il debito indennitario e non integrano fatti costitutivi del credito dell’assicurato.

  • art. 372 c.p.c.

    Il giudicato esterno è, al pari del giudicato interno, rilevabile d’ufficio, non solo qualora emerga da atti comunque prodotti nel giudizio di merito, ma anche nell’ipotesi in cui il giudicato si sia formato successivamente alla sentenza impugnata; in tal caso, infatti, la produzione del documento che lo attesta non trova ostacolo nel divieto posto dall’art. 372 c.p.c., limitato ai documenti formatisi nel corso del giudizio di merito, ed è, invece, operante qualora la parte invochi l’efficacia di giudicato di una pronuncia anteriore a quella impugnata, che non sia stata prodotta nei precedenti gradi del processo.

    Il divieto di nuovi documenti in Cassazione non impedisce la produzione del documento che attesta un giudicato formatosi dopo la sentenza impugnata; è invece applicabile alla pronuncia anteriore non prodotta nei gradi di merito.

  • art. 91 c.p.c.

    Con il sesto motivo si denuncia violazione dell’art. 91 c.p.c., nella liquidazione delle spese, che tuttavia risulta assorbito dall’accoglimento del ricorso.

    La Corte non ha deciso nel merito la censura sulle spese, dichiarandola assorbita in conseguenza dell’accoglimento del ricorso.

Massime di principio

  • La richiesta dell’assicuratore di contenere la manleva entro i limiti contrattuali non è nuova in appello se il limite di copertura era già stato allegato nel primo grado, anche solo come tema di eccezione; il giudice deve quindi verificare la capienza del massimale al momento della liquidazione del sinistro.
  • L’incapienza del massimale costituisce eccezione in senso stretto e deve essere allegata dalla parte assicuratrice interessata a farla valere.
  • Nell’assicurazione della responsabilità civile, il massimale non è elemento essenziale del contratto né fatto costitutivo del credito dell’assicurato: la sua esistenza e misura sono fatti limitativi del debito dell’assicuratore, che ha l’onere di allegarli e provarli.
  • Nel regime previgente dell’art. 345 c.p.c., una prova nuova è indispensabile quando è idonea a eliminare l’incertezza sulla ricostruzione dei fatti accolta in primo grado o a dimostrare fatti rimasti indimostrati o insufficientemente provati, anche se la parte è incorsa in preclusioni istruttorie nel primo grado.
  • Il giudicato esterno può essere rilevato d’ufficio e documentato anche in Cassazione se si è formato dopo la sentenza impugnata; può incidere sul diritto alla manleva quando accerta l’erosione del massimale e quindi la condizione contrattuale che impedisce, in tutto o in parte, l’esercizio del diritto dell’assicurato.
  • Nelle assicurazioni plurime stipulate per il medesimo interesse, rischio e periodo, gli assicuratori sono tenuti congiuntamente entro i limiti delle rispettive somme assicurate e complessivamente fino all’ammontare del danno effettivo, restando salvo il regresso tra loro.

Come è indicizzato

MaterieRisarcimento e indennizzoImpugnazioni
RamiAssicurazioniProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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