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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 5588/2020 del 28/02/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (magistrato)

La controversia

Il Procuratore generale presso la Corte di cassazione, il 30 aprile 2019, chiese ai sensi dell’art. 22, comma 1, del D.Lgs. n. 109 del 2006 la sospensione cautelare facoltativa dalle funzioni e dallo stipendio e il collocamento fuori ruolo di una giudice del Tribunale di Roma, sottoposta a procedimento disciplinare e rinviata a giudizio dal GUP del Tribunale di Perugia per riciclaggio continuato. Le venivano contestati due bonifici esteri di rilevante importo, segnalati come operazioni sospette, ritenuti provenienti da delitti associativi commessi altrove. Con ordinanza n. 59/2019, depositata il 13 giugno 2019, la Sezione disciplinare del CSM dispose il collocamento fuori ruolo, la sospensione cautelare dalle funzioni e dallo stipendio, con corresponsione dell’assegno di legge, ravvisando la gravità dei fatti, il fumus e il periculum e il rischio per l’immagine e la credibilità della magistrata. La ricorrente propose quattro motivi: (1) violazione degli artt. 14 e 15 del D.Lgs. n. 109 del 2006 e decadenza dall’azione disciplinare, assumendo che il termine annuale decorresse dall’iscrizione nel registro degli indagati, avvenuta il 3 novembre 2015, mentre l’azione ministeriale era stata esercitata l’8 novembre 2016; (2) violazione delle regole sulla composizione del collegio e dell’obbligo di astensione di alcuni componenti, per asseriti rapporti con procedimenti relativi ai reati presupposti o con le indagini concernenti la magistratura romana; (3) motivazione carente, insufficiente e illogica su fumus e periculum, anche per la risalenza al 2013 dei fatti extrafunzionali; (4) violazione di legge in relazione all’art. 648-bis c.p., contestando la configurabilità del riciclaggio e la diretta provenienza delle somme da reati tributari.

La decisione

Le Sezioni Unite hanno rigettato il primo motivo: il termine annuale per l’azione disciplinare decorre dalla conoscenza circostanziata dell’illecito da parte del Ministro o del Procuratore generale titolari dell’azione, non dalla mera iscrizione dell’interessato nel registro degli indagati; inoltre, la ricorrente non aveva indicato quando il Ministro avesse acquisito tale conoscenza e la misura cautelare può essere richiesta anche prima dell’inizio del procedimento disciplinare. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile: le circostanze dedotte non dimostravano in modo specifico la ricorrenza delle situazioni legali di astensione; il procedimento relativo ai reati presupposti era autonomo per presupposti e ambito di cognizione rispetto a quello cautelare disciplinare, e le ulteriori allegazioni erano generiche. Il terzo e il quarto motivo, esaminati congiuntamente, sono stati accolti nei limiti precisati dalla Corte. La Sezione disciplinare aveva descritto la gravità astratta dell’accusa e il possibile pregiudizio all’immagine della magistratura, ma non aveva illustrato, sulla base delle acquisizioni processuali e delle contrapposte tesi, perché sussistessero in concreto il fumus commissi delicti e il periculum in mora. Il rinvio a giudizio non consente un automatismo cautelare fondato sulla sola gravità dell’imputazione: occorre una valutazione autonoma, allo stato degli atti, degli elementi a sostegno della possibile colpevolezza e una motivazione adeguata, anche in rapporto alla gradualità, adeguatezza e proporzionalità della misura. La Corte ha cassato l’ordinanza e rinviato alla Sezione disciplinare del CSM, in diversa composizione, per nuovo esame. Non è stata pronunciata una decisione definitiva sulla sussistenza del reato o sulla responsabilità disciplinare.

Norme richiamate

  • artt. 14 e 15 D.Lgs. n. 109/2006

    Invece, in base ai richiamati D.Lgs. n. 109 del 2006, artt. 14 e 15, tale termine decorre da quando, rispettivamente il Ministro della Giustizia o il Procuratore generale presso la Corte di cassazione, hanno avuto notizia “circostanziata” di un illecito disciplinare ovvero abbiano avuto conoscenza certa di tutti gli elementi costitutivi dello stesso

    Il termine annuale per l’esercizio dell’azione disciplinare decorre dalla conoscenza circostanziata o certa degli elementi costitutivi dell’illecito da parte dei titolari dell’azione, non dalla conoscenza eventualmente acquisita da altri organi.

  • art. 22 D.Lgs. n. 109/2006

    Ma, come già è stato precisato da queste Sezioni Unite, tra il suddetto provvedimento di sospensione cautelare facoltativa e il rinvio a giudizio disposto, in sede penale, a carico del magistrato incolpato non esiste un rapporto di acritico automatismo – nel senso che alla Sezione disciplinare è consentito, ai fini della legittima adozione del provvedimento, un mero richiamo alla gravità dell’ipotesi accusatoria astrattamente considerata – bensì una correlazione dinamica per effetto della quale la Sezione disciplinare, al fine di rispettare i suddetti generali principi di adeguatezza e proporzionalità delle misure cautelari, non può esimersi dal prendere autonoma cognizione, sia pur allo stato degli atti, delle contrapposte tesi delle parti (e degli elementi che, in concreto, le supportino) in ordine alla possibile colpevolezza dell’indagato (vedi, per tutte: Cass. SU 8 luglio 1998, n. 6631), fondando il proprio convincimento su tale base e dandone riscontro nella motivazione del provvedimento di applicazione della misura cautelare.

    La sospensione cautelare facoltativa del magistrato richiede una valutazione autonoma, allo stato degli atti, delle tesi contrapposte e dei relativi elementi in ordine alla possibile colpevolezza; il rinvio a giudizio e la gravità astratta dell’imputazione non bastano, da soli, a giustificare la misura.

  • art. 275, commi 1 e 2, c.p.p.

    Deve altresì rilevarsi, che, come risulta confermato dallo stesso art. 22 cit., l’adozione in genere delle misure cautelari nei confronti dei magistrati (e, quindi, di quella che qui interessa) è governata dal principio di gradualità, che rappresenta un’applicazione dei principi generali di adeguatezza e proporzionalità delle misure cautelari, che deve presiedere alla relativa applicazione in concreto, come risulta, ad esempio, dall’art. 275 c.p.p., commi 1 e 2, secondo cui “nel disporre le misure, il giudice tiene conto della specifica idoneità di ciascuna in relazione alla natura e al grado delle esigenze cautelari da soddisfare nel caso concreto” e la misura scelta “deve essere proporzionata all’entità del fatto e alla sanzione che sia stata o si ritiene possa essere irrogata”

    La scelta della misura cautelare deve rispettare gradualità, adeguatezza e proporzionalità, valutando la specifica idoneità della misura rispetto alle esigenze concrete, all’entità del fatto e alla sanzione prevista o prevedibile.

  • art. 2, comma 1, lett. c), D.Lgs. n. 109/2006

    Come più volte affermato da queste Sezioni Unite, l’inosservanza dell’obbligo di astensione, rilevante in sede disciplinare a norma del D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 2, comma 1, lett. c), con riferimento all’ipotesi delle “gravi ragioni di convenienza” prevista dall’art. 36 c.p.p., lett. h), è configurabile in tutti i casi in cui l’interessato venga a trovarsi in una situazione nella quale possono essere messe in dubbio la serenità e la capacità del magistrato di essere imparziale ovvero possa ingenerarsi il sospetto che egli possa rendere una decisione ispirata a fini diversi da quelli istituzionali e diretta, per ragioni private e personali, a favorire o danneggiare i destinatari

    L’inosservanza disciplinarmente rilevante dell’obbligo di astensione per gravi ragioni di convenienza ricorre quando la situazione concreta possa mettere in dubbio l’imparzialità del magistrato o generare il sospetto di una decisione diretta a fini privati; la censura deve però indicare specificamente i fatti che integrano la fattispecie.

Massime di principio

  • La misura di sospensione cautelare facoltativa del magistrato non discende automaticamente dal rinvio a giudizio né dalla sola gravità astratta dell’accusa: la Sezione disciplinare deve valutare autonomamente, allo stato degli atti, le contrapposte tesi e gli elementi concreti che le sostengono, dando conto del percorso nella motivazione.
  • La motivazione sulla misura cautelare deve essere sufficientemente approfondita da giustificare il fumus, il periculum e l’incompatibilità dei fatti con l’esercizio delle funzioni, considerando gli elementi oggettivi e soggettivi, la natura facoltativa e incisiva della misura e l’eventuale adeguatezza di misure meno gravose.
  • L’applicazione delle misure cautelari nei confronti dei magistrati è governata dai principi di gradualità, adeguatezza e proporzionalità: la misura deve essere scelta in relazione alle esigenze concrete e deve risultare proporzionata all’entità del fatto e alla sanzione prevista o ragionevolmente ipotizzabile.
  • Il termine annuale per l’esercizio dell’azione disciplinare decorre da quando il Ministro della Giustizia o il Procuratore generale acquisiscono una conoscenza circostanziata dell’illecito o conoscenza certa dei suoi elementi costitutivi; la mera conoscenza del fatto da parte di organi tenuti a comunicarlo non determina di per sé la decorrenza.
  • La deduzione della violazione dell’obbligo di astensione deve dimostrare in modo specifico la ricorrenza degli elementi della fattispecie legale invocata; allegazioni generiche o riferite a procedimenti autonomi per presupposti e ambito di cognizione non rendono applicabile la causa di astensione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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