Cassazione Civile, Sentenza n. 5610/2020 del 28/02/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
Il correntista aveva convenuto la banca il 27 aprile 2006 chiedendo la restituzione delle somme addebitate, deducendo l’applicazione di interessi debitori ultralegali non pattuiti per iscritto, la capitalizzazione trimestrale e una commissione di massimo scoperto non concordata. Il Tribunale di Mantova, con sentenza del 4 dicembre 2008, aveva ritenuto prescritti i crediti anteriori al decennio precedente la domanda e aveva accolto in parte la richiesta, condannando la banca a pagare Euro 16.027,47, oltre interessi e spese. In appello, la Corte d’appello di Brescia, con sentenza dell’11 maggio 2016, aveva respinto sia l’appello principale sia quello incidentale della banca, rideterminando tuttavia l’indebito in Euro 18.322,70 e compensando le spese. Dopo la morte del correntista, la moglie e i figli hanno proposto ricorso per cassazione con due motivi. Con il primo hanno denunciato la violazione dell’art. 2697 c.c., sostenendo che spettasse alla banca provare i presupposti dell’eccezione di prescrizione, inclusa l’assenza di un’apertura di credito e la natura solutoria dei versamenti; hanno inoltre dedotto che il rapporto, instaurato nel 1990, poteva essere assistito da un’apertura di credito conclusa verbalmente o per fatti concludenti e richiamato la mancata richiesta di rientro o revoca da parte della banca. Con il secondo motivo hanno denunciato la violazione del contraddittorio e del giusto processo, degli artt. 61, 101 e 191 c.p.c., nonché ultrapetizione e violazione degli artt. 112 e 342 c.p.c. e vizio di motivazione ex art. 132 c.p.c., sostenendo che le questioni sull’esistenza e sul massimale dell’affidamento fossero state introdotte d’ufficio in appello dopo le preclusioni e che la consulenza tecnica fosse esplorativa.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato entrambi i motivi. Quanto al primo, ha richiamato i principi delle Sezioni Unite sull’azione di ripetizione e sulla prescrizione: l’eccezione della banca è sufficientemente allegata indicando l’inerzia del titolare e manifestando la volontà di avvalersene, senza necessità di individuare già nell’eccezione le singole rimesse solutorie; la distinzione e l’individuazione delle rimesse rilevano sul piano probatorio. In assenza di prova dell’apertura di credito, la natura solutoria dei versamenti deriva da tale assenza, sicché la banca non deve provare il fatto negativo dell’inesistenza dell’affidamento. La censura sulla forma del contratto non è stata accolta: sebbene prima della L. n. 154/1992 l’apertura di credito fosse a forma libera, i ricorrenti non avevano contestato l’accertamento secondo cui l’esistenza dell’affidamento era stata dedotta tardivamente e in modo generico; inoltre, il CTU non aveva rinvenuto tracce del contratto e la valutazione degli indizi addotti era un accertamento di merito non utilmente censurato in Cassazione. Il secondo motivo è stato respinto perché i ricorrenti non avevano confutato la motivazione d’appello, secondo cui il tema dell’affidamento era già stato introdotto, seppure genericamente, dall’attore e la consulenza era stata disposta anche per ricercare elementi a sostegno della sua tesi, senza finalità esplorativa a favore della banca. È stata esclusa anche l’ultrapetizione, poiché la banca aveva eccepito il decorso del decennio dalle singole rimesse. La Corte ha condannato i ricorrenti alle spese, liquidate in Euro 4.000,00 per compensi, Euro 200,00 per esposti, oltre rimborso forfettario del 15% e accessori di legge, e ha dato atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, ove dovuto.
Norme richiamate
art. 2697 c.c.
Tanto premesso, non era la Banca a dover provare il fatto negativo della inesistenza di apertura di credito, o la natura solutoria delle rimesse, che invece scaturiva automaticamente dall’assenza di prova di un rapporto di affidamento in conto corrente; per converso le era sufficiente eccepire il decorso del tempo e far valere la prescrizione dall’annotazione delle singole rimesse.
La banca che eccepisce la prescrizione non deve provare l’inesistenza dell’apertura di credito né la natura solutoria delle rimesse quando l’affidamento non risulta provato; la natura solutoria consegue, in tale situazione, all’assenza di prova del rapporto di affidamento.
artt. 1842 e 1843 c.c.
che in base al disposto degli artt. 1842 e 1843 c.c., l’apertura di credito si attua mediante la messa a disposizione, da parte della banca, di una somma di denaro che il cliente può utilizzare anche in più riprese e della quale, per l’intera durata del rapporto, può ripristinare in tutto o in parte la disponibilità, eseguendo versamenti che gli consentiranno poi eventuali ulteriori prelevamenti entro il limite complessivo del credito accordatogli;
L’apertura di credito comporta la messa a disposizione di una somma utilizzabile anche in più prelievi; i versamenti del correntista ripristinano la provvista entro il limite del credito accordato.
art. 3 L. n. 154/1992
Effettivamente l’obbligo della forma scritta per i contratti relativi alle operazioni ed ai servizi bancari è stato imposto dalla L. n. 154 del 1992, art. 3 (recante norme per la trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari), disposizione che ha acquistato efficacia, in virtù di quanto stabilito dall’art. 11, comma 4, della stessa legge centoventi giorni dopo l’entrata in vigore della legge medesima (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 24/2/1992).
L’obbligo di forma scritta per i contratti relativi alle operazioni e ai servizi bancari è stato introdotto dalla L. n. 154/1992 e ha acquistato efficacia centoventi giorni dopo l’entrata in vigore della legge.
art. 11, comma 4, L. n. 154/1992
Effettivamente l’obbligo della forma scritta per i contratti relativi alle operazioni ed ai servizi bancari è stato imposto dalla L. n. 154 del 1992, art. 3 (recante norme per la trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari), disposizione che ha acquistato efficacia, in virtù di quanto stabilito dall’art. 11, comma 4, della stessa legge centoventi giorni dopo l’entrata in vigore della legge medesima (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 24/2/1992).
La disposizione che introduce la forma scritta è divenuta efficace centoventi giorni dopo l’entrata in vigore della legge.
art. 360 c.p.c.
Con il primo motivo di ricorso, proposto ex art. 360 c.p.c., n. 3, i ricorrenti denunciano violazione o falsa applicazione di legge in relazione all’art. 2697 c.c., comma 2, e all’eccezione di prescrizione sollevata dalla Banca.
La norma è indicata quale fondamento processuale del motivo di ricorso per cassazione per violazione o falsa applicazione di legge; la sentenza non ne sviluppa una distinta interpretazione.
art. 360 c.p.c., n. 4
Con il secondo motivo di ricorso, proposto ex art. 360 c.p.c., n. 4, i ricorrenti denunciano violazione dell’art. 111 Cost. e art. 101 c.p.c. e dei principi del giusto processo, nonchè degli artt. 61,101 e 191 c.p.c., nonchè vizio di ultra-petizione e violazione degli artt. 112 e 342 c.p.c., con conseguente nullità della sentenza anche in relazione all’art. 132 c.p.c., n. 4.
La disposizione è indicata come parametro processuale per il motivo di ricorso relativo alla nullità della sentenza; non è oggetto di una specifica interpretazione autonoma.
art. 111 Cost.
Secondo i ricorrenti, la Corte di appello aveva violato il principio del contraddittorio perchè le questioni relative all’esistenza dell’apertura di credito, al massimale di tale apertura e in definitiva della natura dei versamenti in conto corrente erano state proposte dal Giudice, e non dalla Banca, solo in grado di appello, quando ormai si erano verificate le preclusioni istruttorie e l’attore non era più in grado di difendersi.
La censura fondata sul principio del contraddittorio è stata respinta: la questione dell’affidamento era già stata allegata dall’attore, seppure genericamente, e la consulenza non ha pregiudicato la possibilità di difesa.
art. 101 c.p.c.
non si era verificata alcuna violazione del principio del contraddittorio e nessuna missione esplorativa poteva essere rimproverata alla disposizione della consulenza tecnica, che, lungi dal favorire la Banca nell’adempimento dei suoi oneri probatori, aveva mirato semmai a ricercare, peraltro senza successo, elementi a favore della tesi attorea dell’esistenza di un rapporto di affidamento in atto sul conto corrente; tema questo ben noto, in quanto allegato dalla stessa parte attrice appellante, seppur prospettato in modo estremamente generico.
Non viola il contraddittorio la consulenza tecnica disposta per verificare un tema già introdotto dalla parte, anche se in modo generico, quando l’indagine è diretta a ricercare elementi a sostegno della stessa tesi attorea.
artt. 61 e 191 c.p.c.
non si era verificata alcuna violazione del principio del contraddittorio e nessuna missione esplorativa poteva essere rimproverata alla disposizione della consulenza tecnica, che, lungi dal favorire la Banca nell’adempimento dei suoi oneri probatori, aveva mirato semmai a ricercare, peraltro senza successo, elementi a favore della tesi attorea dell’esistenza di un rapporto di affidamento in atto sul conto corrente; tema questo ben noto, in quanto allegato dalla stessa parte attrice appellante, seppur prospettato in modo estremamente generico.
La consulenza tecnica d’ufficio non è esplorativa per il solo fatto di ricercare elementi documentali o tecnici, se è funzionale a verificare una circostanza già allegata e non mira a supplire gli oneri probatori della controparte.
art. 112 c.p.c.
E’ sufficiente richiamare al proposito quanto già esposto nel p. 1.4. in ordine alla sentenza n. 15895 del 13/06/2019 delle Sezioni unite per escludere la ventilata violazione del principio di corrispondenza e pronunciato, avendo la Banca puntualmente eccepito quanto era a suo carico, ossia il decorso del decennio dalle singole rimesse.
Non sussiste ultrapetizione quando il giudice decide sulla prescrizione nei limiti dell’eccezione della banca, che ha allegato l’inerzia e il decorso del decennio dalle rimesse.
art. 342 c.p.c.
Con il secondo motivo di ricorso, proposto ex art. 360 c.p.c., n. 4, i ricorrenti denunciano violazione dell’art. 111 Cost. e art. 101 c.p.c. e dei principi del giusto processo, nonchè degli artt. 61,101 e 191 c.p.c., nonchè vizio di ultra-petizione e violazione degli artt. 112 e 342 c.p.c., con conseguente nullità della sentenza anche in relazione all’art. 132 c.p.c., n. 4.
La norma è menzionata tra i parametri invocati dai ricorrenti, ma la Corte non ne offre una specifica interpretazione.
art. 132 c.p.c., n. 4
Con il secondo motivo di ricorso, proposto ex art. 360 c.p.c., n. 4, i ricorrenti denunciano violazione dell’art. 111 Cost. e art. 101 c.p.c. e dei principi del giusto processo, nonchè degli artt. 61,101 e 191 c.p.c., nonchè vizio di ultra-petizione e violazione degli artt. 112 e 342 c.p.c., con conseguente nullità della sentenza anche in relazione all’art. 132 c.p.c., n. 4.
La disposizione è richiamata come parametro della censura di nullità della sentenza, ma la Corte non sviluppa un’autonoma interpretazione.
art. 13, commi 1-bis e 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso art. 13, ove dovuto.
In caso di rigetto del ricorso, ricorrendone i presupposti processuali, è dovuto un ulteriore contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, secondo il comma 1-bis.
art. 1, comma 17, L. n. 228/2012
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso art. 13, ove dovuto.
La legge ha introdotto nel testo unico sulle spese di giustizia la previsione dell’ulteriore contributo unificato conseguente all’esito del giudizio d’impugnazione.
Massime di principio
- Nell’azione di ripetizione di somme indebitamente addebitate su un conto corrente, la banca assolve l’onere di allegazione dell’eccezione di prescrizione dichiarando l’inerzia del titolare del diritto e manifestando la volontà di avvalersi dell’effetto estintivo; non è necessario indicare già nell’eccezione le singole rimesse solutorie o il relativo dies a quo. L’individuazione delle rimesse e la verifica della fondatezza dell’eccezione attengono alla prova e alla valutazione giudiziale.
- Quando non è provata l’esistenza di un’apertura di credito, la banca non è tenuta a fornire la prova negativa dell’inesistenza dell’affidamento né a dimostrare specificamente la natura solutoria delle rimesse; tale natura discende dall’assenza di prova del rapporto di affidamento. Se invece il versamento è effettuato entro il limite dell’affidamento, esso ha funzione ripristinatoria e la prescrizione della ripetizione decorre dall’estinzione del saldo di chiusura.
- Prima dell’efficacia dell’obbligo di forma scritta introdotto dalla L. n. 154/1992, il contratto di apertura di credito poteva essere concluso anche verbalmente o per fatti concludenti; tuttavia, la parte che invoca l’affidamento deve allegare tempestivamente gli elementi che ne fondano l’esistenza, e la valutazione degli indizi compiuta dal giudice di merito non è riesaminabile in cassazione se non è specificamente censurata.
- La consulenza tecnica d’ufficio non ha carattere esplorativo quando è diretta a verificare una circostanza già allegata dalla parte, anche se in modo generico, e non è utilizzata per supplire agli oneri probatori della controparte.
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