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Cassazione Civile, Ordinanza n. 07478/2024 del 20/03/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Un docente di ruolo del settore scolastico aveva prestato servizio all'estero presso università e istituzioni culturali di Tokyo, lamentando di aver svolto in concreto mansioni assimilabili a quelle di docente universitario titolare di cattedra e, in seguito, di addetto culturale, senza ricevere il trattamento economico corrispondente. In particolare chiedeva: a) il ricalcolo dell'assegno di sede dal 1 aprile 1993 assumendo come parametro quello del docente universitario titolare di cattedra; b) il riconoscimento dell'assegno di sede previsto per gli addetti culturali, sostenendo di avere svolto mansioni di fatto riconducibili a tale figura; c) l'applicazione di coefficienti e maggiorazioni analoghi a quelli dei dipendenti del Ministero degli affari esteri; d) il risarcimento del danno per l'asserita anticipata restituzione ai ruoli metropolitani prima della scadenza del settennio; e) il riconoscimento dell'anzianità pregressa al momento del passaggio nei ruoli del Ministero; f) l'inclusione della retribuzione professionale docenti nell'assegno ad personam. La Corte d'appello aveva accolto solo quest'ultimo profilo. Con il ricorso per cassazione il lavoratore ha proposto dodici motivi, denunciando soprattutto: omessa pronuncia, violazione dell'art. 416 c.p.c. per asserita non contestazione, omesso esame di documenti, violazione delle norme sull'assegno di sede e sulla disciplina del personale all'estero, errata interpretazione dei contratti collettivi integrativi, illegittimità del rientro anticipato e mancato pagamento di due mensilità di prima sistemazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibili o infondati i motivi relativi alla pretesa equiparazione alle cattedre universitarie, all'assimilazione alle mansioni di addetto culturale, alla dedotta violazione dei contratti integrativi e alle censure sul rientro anticipato e sulla mancata corresponsione di ulteriori voci economiche. Ha ribadito che molte doglianze miravano in realtà a un nuovo apprezzamento del fatto, precluso in sede di legittimità, e che altre erano carenti di specificità, formulate su questioni nuove o non confrontate con la ratio decidendi. È stata confermata la condanna del ricorrente alle spese di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 640 d.lgs. n. 297/1994

    Le funzioni esercitate all'estero dal docente restano quelle proprie del ruolo di appartenenza; il lavoratore continua a essere docente/lettore, salvo il regime economico specificamente previsto dalla legge.

  • art. 658 d.lgs. n. 297/1994

    Disciplina l'assegno di sede per i dipendenti del comparto scuola all'estero; non consente automaticamente l'applicazione del trattamento previsto per figure diverse, come i docenti universitari titolari di cattedra o i dipendenti MAE.

  • art. 171 d.P.R. n. 18/1967

    La diversa disciplina dei coefficienti di maggiorazione e dell'assegno di sede non può essere superata mediante mera allegazione delle mansioni svolte in concreto, se la censura tende a ottenere una nuova valutazione di merito.

  • art. 416 c.p.c.

    La doglianza di non contestazione richiede specifica indicazione degli atti e dei passaggi rilevanti; il ricorrente deve rispettare il requisito di specificità del motivo.

  • art. 112 c.p.c.

    La censura di omessa pronuncia non sussiste quando il giudice decide in senso incompatibile con la pretesa dedotta, rigettandola implicitamente.

  • art. 132 n. 4 c.p.c.

    La motivazione può essere concisa; non è necessario esaminare espressamente ogni argomento delle parti, se la decisione consente di comprendere la ratio del rigetto.

  • art. 360 n. 3 c.p.c.

    Il vizio di violazione di legge riguarda l'erronea ricognizione della norma astratta e non la contestazione dell'accertamento del fatto compiuto dal giudice di merito.

  • art. 360 n. 4 c.p.c.

    La censura processuale richiede specificità e autosufficienza, non potendo essere dedotti in cassazione fatti o questioni nuove.

  • art. 360 n. 5 c.p.c.

    Nel testo novellato il sindacato sul vizio motivazionale è ristretto; inoltre opera il limite della doppia conforme ex art. 348-ter c.p.c. quando ricorrono i presupposti.

  • art. 348-ter, comma 5, c.p.c.

    In presenza di doppia conforme, il ricorso per cassazione non può fondarsi sul vizio di motivazione nei limiti previsti dalla norma.

  • art. 63 d.lgs. n. 165/2001

    La violazione dei contratti collettivi nazionali può essere dedotta come violazione di legge; i contratti integrativi, invece, sono normalmente riservati al giudice di merito quanto alla loro interpretazione.

  • art. 47, comma 8, d.lgs. n. 165/2001

    È richiamato quale base del particolare regime di pubblicità dei contratti collettivi nazionali.

  • art. 7 l. n. 604/1982

    La permanenza all'estero è valutata come periodo massimo e non minimo, con conseguente infondatezza della doglianza sul rientro anticipato.

  • art. 18 l. n. 604/1982

    Richiamato dalla parte ricorrente in tema di rientro anticipato, ma la censura è stata ritenuta inammissibile e/o nuova.

  • art. 646 l. n. 297/1994

    Richiamato in relazione alla durata della permanenza all'estero e al rientro anticipato; la Corte ha escluso che fondasse il diritto invocato.

  • art. 11 lett. C) CCNIE dell'8.5.2001

    Contrattazione integrativa richiamata per sostenere la distinzione tra lettore e addetto culturale; la relativa interpretazione è stata ritenuta questione di merito.

  • CCNL integrativo MAE

    Richiamato per la disciplina degli incarichi e delle figure professionali del personale all'estero; non è stato ritenuto censurabile in cassazione se non per violazione dei canoni ermeneutici.

  • d.lgs. n. 62/1998

    È richiamato, insieme alla giurisprudenza precedente, per affermare la legittimità della differenziazione dei coefficienti tra i diversi comparti di personale all'estero.

  • Cass. n. 15873/2014

    Usata come precedente per confermare la differenziazione tra disciplina economica del personale MAE e quella del personale MIUR all'estero.

  • Cass. n. 24724/2014

    Richiamata dalla Corte d'appello per riconoscere il diritto all'inclusione della retribuzione professionale docenti nell'assegno ad personam.

Massime di principio

  • La censura di non contestazione o di omessa pronuncia è inammissibile se il ricorrente non indica in modo specifico gli atti processuali rilevanti e i passaggi dai quali il vizio risulterebbe.
  • Il vizio di violazione di legge non consente di sollecitare una nuova ricostruzione del fatto: quando la doglianza riguarda l'apprezzamento delle risultanze istruttorie, la censura è di merito e non è scrutinabile come violazione di norma.
  • In presenza di doppia conforme e di ricorso fondato sul vizio motivazionale, il controllo di legittimità è fortemente limitato e la censura è inammissibile se mira solo a ribaltare l'accertamento di fatto.
  • Il giudice di merito non è tenuto a confutare analiticamente ogni allegazione della parte, essendo sufficiente una motivazione che renda chiara la ratio decidendi e che disattenda implicitamente le tesi incompatibili con la soluzione adottata.
  • I contratti collettivi integrativi, a differenza di quelli nazionali, sono interpretati dal giudice di merito e sono sindacabili in cassazione solo per violazione dei canoni legali di ermeneutica o per vizio motivazionale nei limiti consentiti.
  • La permanenza all'estero prevista per il personale scolastico va intesa secondo il parametro normativo applicabile; la contestazione sulla durata del servizio non può trasformarsi in una questione nuova in sede di legittimità.
  • Quando il giudice accerta che le mansioni svolte rientrano in una specifica figura contrattuale, non è consentito in cassazione chiedere una diversa qualificazione del rapporto solo in base a una lettura alternativa dei documenti di causa.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniMobbingRetribuzione e TFRLavoro a termine
RamiProcesso civileLavoro
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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