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Sentenza

Sentenza del 08/03/2017 n. 5945 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Per l’anno d’imposta 1998 l’Agenzia delle Entrate aveva accertato maggiori ricavi della società per Lire 2.355.897.872, di cui Lire 1.844.719.218 desunti da movimentazioni bancarie, recuperato costi indeducibili per Lire 41.982.320 e determinato un reddito d’impresa di Lire 2.397.880.000, con maggiore IRAP di Euro 52.632 e IVA di Euro 244.078, oltre sanzioni e interessi. Il maggior reddito era imputato ai soci ai fini IRPEF in proporzione alle quote. Dopo l’accoglimento parziale dei ricorsi in primo grado e degli appelli dell’Agenzia in secondo grado, società e soci hanno proposto ricorso per cassazione articolato in tre motivi: (1) dedotta omessa motivazione e omessa pronuncia sull’eccezione di nullità della verifica protrattasi oltre trenta giorni; (2) contestata l’applicazione della presunzione relativa alle movimentazioni bancarie anche ai conti intestati ai soci; (3) denunciata l’omessa pronuncia sull’appello incidentale relativo al recupero di Lire 305.419.477 per pagamenti a fornitori non coincidenti con le risultanze contabili e di Lire 22.139.499 per beni ammortizzabili non rinvenuti.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il primo motivo, perché cumulava in modo confuso censure eterogenee (omessa motivazione, violazione di legge ed error in procedendo), lasciando al giudice il compito inammissibile di ricostruirne contenuto e portata. Ha rigettato il secondo: nelle società di persone i soci non sono terzi estranei rispetto alla società ai fini degli accertamenti bancari, considerato anche che il reddito d’impresa è loro imputato per trasparenza. Ha accolto il terzo, rilevando che la CTR non si era pronunciata sulla contestazione del recupero di Lire 305.419.477 relativo alle schede fornitori; ha quindi cassato le sentenze impugnate limitatamente a tale omessa pronuncia e rinviato alla Commissione tributaria regionale della Sicilia, in diversa composizione, anche per le spese. Il testo segnala inoltre la contestazione dei Lire 22.139.499 per beni ammortizzabili non rinvenuti, ma la ragione dell’accoglimento e il rinvio sono riferiti espressamente all’omessa pronuncia sul recupero di Lire 305.419.477.

Norme richiamate

  • Art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5, c.p.c.

    Le censure per violazione di legge, error in procedendo e vizio motivazionale sono distinte e devono essere formulate in modo riconoscibile; la loro sovrapposizione confusa rende il motivo inammissibile.

  • Art. 112 c.p.c.

    La norma è richiamata dai ricorrenti per denunciare l’omessa pronuncia del giudice d’appello; la Cassazione ha effettivamente rilevato l’omessa decisione sulla specifica contestazione relativa al recupero per le schede fornitori.

  • Art. 12, comma 5, della legge n. 212 del 2000

    La norma è stata invocata contro la durata della verifica, ma la relativa doglianza non è stata esaminata nel merito perché formulata insieme ad altre censure in modo promiscuo e, perciò, dichiarata inammissibile.

  • Art. 32 del D.P.R. n. 600 del 1973

    Nel ragionamento della sentenza, i dati bancari possono essere utilizzati anche quando i conti non sono intestati formalmente alla società, se ricorre una ragionevole presunzione di riferibilità sostanziale; nel caso di società di persone, i soci non sono soggetti terzi estranei.

  • Art. 51 del D.P.R. n. 633 del 1972

    La disposizione è richiamata con riferimento agli accertamenti bancari e alla presunzione di riferibilità delle movimentazioni a operazioni imponibili; la contestazione della sua applicazione ai conti dei soci è stata respinta.

  • Art. 5 del D.P.R. n. 633 del 1972

    A maggior ragione, in caso di accertamenti bancari nei confronti di società persone, i soci, ai quali è imputato il reddito di impresa, indipendentemente dalla distribuzione, sotto forma di reddito da partecipazione ( D.P.R. n. 633 del 1972, art. 5), non possono qualificarsi "soggetti terzi", formalmente estranei rispetto alla società di persone di cui fanno parte.

    La sentenza valorizza l’imputazione del reddito ai soci della società di persone indipendentemente dalla sua distribuzione: per questo, ai fini dell’accertamento bancario, i soci non sono considerati terzi formalmente estranei.

Massime di principio

  • In un ricorso per cassazione, ciascuna censura deve essere formulata con chiarezza e riferita al vizio processuale o sostanziale pertinente; mescolare motivi diversi senza distinguerli può comportare l’inammissibilità.
  • Per le società di persone, i conti bancari intestati ai soci possono essere considerati nell’accertamento della società: il socio non è un terzo estraneo e le movimentazioni possono essere ricondotte all’attività sociale secondo le regole probatorie applicabili.
  • Il giudice deve pronunciarsi sulle specifiche domande e contestazioni devolutegli con l’impugnazione. L’omessa decisione su un motivo autonomo può determinare la cassazione con rinvio, limitatamente al punto non esaminato.
  • L’accoglimento per omessa pronuncia non decide nel merito se il recupero fiscale sia corretto: tale questione viene rimessa al giudice di rinvio.

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