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Sentenza

Sentenza del 08/03/2017 n. 5892 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguarda la revoca, disposta dal Centro Operativo di Pescara il 23 luglio 2007, dell’ulteriore credito d’imposta per nuove assunzioni. La CTP di Pescara aveva accolto il ricorso della società e la CTR dell’Abruzzo, sezione staccata di Pescara, con sentenza n. 36 del 27 gennaio 2011, aveva confermato tale esito, ritenendo che l’agevolazione prevista dall’art. 63 della L. n. 289/2002 non fosse un aiuto di Stato selettivo e che quindi non operasse la regola de minimis. L’Agenzia ha proposto due motivi: con il primo ha denunciato la violazione degli artt. 63 della L. n. 289/2002 e 7 della L. n. 388/2000; con il secondo ha contestato l’esclusione della regola de minimis e l’interpretazione della disciplina europea sugli aiuti all’occupazione. Ha sostenuto che l’art. 63 mantiene il limite previsto dall’art. 7 e che il Regolamento CE n. 2204/2002 non lo ha eliminato.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso dell’Agenzia, ritenendo fondate le censure: l’art. 63 della L. n. 289/2002 rinnova l’incentivo ma mantiene, per quanto non diversamente disciplinato, il limite de minimis già previsto dall’art. 7 della L. n. 388/2000. Il limite applicabile era di 100.000 euro nel triennio; il richiamo legislativo alla regola europea ne faceva anche un tetto interno al beneficio, senza che il Regolamento CE n. 2204/2002 o la disciplina sul cumulo lo eliminassero. La CTR aveva dunque errato nel disapplicare la disciplina nazionale e nel non verificare l’eventuale superamento del tetto. La Corte ha escluso la necessità di un rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia; le ulteriori doglianze sono rimaste assorbite. Ha cassato la sentenza e rinviato a un’altra sezione della CTR dell’Abruzzo, sezione di Pescara, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. La memoria della contribuente depositata il 5 luglio 2016 è stata dichiarata inammissibile perché tardiva ai sensi dell’art. 378 c.p.c.; la verifica concreta del superamento del limite resta affidata al giudice del rinvio.

Norme richiamate

  • Art. 63, comma 1, L. n. 289/2002

    Nel rinnovare il regime di incentivi alle assunzioni già disposto con la L. n. 388 del 2000 , con la L. n. 289 del 2002, art. 63 il legislatore nazionale ha dunque mantenuto ferma la soglia massima posta dalla L. n. 388 del 2000 mediante rinvio al criterio comunitario c.d. "de minimis", che, nell'ambito dell'ordinamento sopranazionale, fissa nell'importo di Euro 100.000,00 nel triennio, il limite quantitativo al di sotto del quale gli "aiuti di Stato" non incorrono nel divieto di cui al'art. 92 (poi 87) par 1. Trattato C.E..

    Il rinnovo dell’incentivo alle assunzioni non ha rimosso il limite massimo: l’art. 63 richiama la disciplina precedente e mantiene il tetto de minimis di 100.000 euro nel triennio.

  • Art. 7, L. n. 388/2000

    Dal quadro normativo suesposto discende che il legislatore nazionale ha inteso riconoscere il beneficio dell'"ulteriore" credito d'imposta in rassegna in misura limitata e non anche in rapporto al numero dei lavoratori effettivamente assunti (Cass. 21797/11).

    L’ulteriore credito d’imposta è soggetto a una soglia quantitativa complessiva e non cresce senza limite in proporzione al numero dei lavoratori assunti; opera inoltre il tetto de minimis previsto dalla disposizione.

  • Regola de minimis richiamata dalla L. n. 388/2000, art. 7, e dalla L. n. 289/2002, art. 63

    Tale delimitazione dell'agevolazione rientra nel legittimo esercizio delle facoltà discrezionali del legislatore, essendo certamente consentito limitare la concessione di benefici fiscali entro soglie determinate mediante rinvio a norme di altro ordinamento (segnatamente di quello comunitario).

    Il legislatore nazionale può adottare il limite de minimis come tetto interno del beneficio fiscale, rinviando alla disciplina europea; tale scelta non è impedita dal fatto che la regola europea limiti gli aiuti di Stato.

  • Artt. 87 e 88 del Trattato CE

    Se infatti la normativa comunitaria pone agli stati membri il divieto di concedere "aiuti di stato" in misura eccedente i limiti posti con la regola "de mininis", non impedisce certo loro di circoscrivere benefici fiscali entro soglie bene definite.

    La disciplina europea vieta di concedere aiuti di Stato oltre i limiti applicabili, ma non impedisce al legislatore nazionale di fissare un limite più circoscritto a un beneficio fiscale.

  • Regolamento CE n. 2204/2002

    In realtà, come questa Corte ha già avuto modo di affermare, in alcun modo la disciplina del sopravvenuto regolamento CE n. 2204 del 2002 può ritenersi avere inciso, modificandola, sulla disciplina del credito d'imposta per incremento occupazionale nelle aree svantaggiate di cui alla L. n. 388 del 2000, art. 7, richiamato dalla L. n. 289 del 2000, art. 63, sottraendola all'applicazione della regola "de minimis", come in dettaglio dimostra il confronto tra la richiamata normativa interna e le disposizioni del "considerando" n. 27, dell'art. 4 par. 2, dello stesso art. 4 par. 4, lett. a), del medesimo art. 4, par. 4 lett. c), dell'art. 5 par. 2 e dell'art. 7 par. 2 del citato regolamento CE n. 2204 del 2002.

    Il Regolamento CE n. 2204/2002 non ha modificato il regime nazionale del credito d’imposta per l’incremento occupazionale né ha escluso l’applicazione del limite de minimis richiamato dalla legge italiana.

  • Art. 1, comma 8, D.L. n. 10/2007, convertito dalla L. n. 46/2007

    Nessun rilievo ha sulle norme sovraesposte il D.L. 15 febbraio 2007, n. 10, art. 1, comma 8, convertito in L. 6 aprile 2007, n. 46 , secondo cui "sono esclusi dal cumulo per il computo dell'importo massimo fissato per l'applicazione della regola de minimis gli aiuti autorizzati dalla Commissione Europea o rientranti in un regolamento di esenzione per categoria anche se riferiti allo stesso presupposto, qualora la rispettiva normativa non preveda diversamente" atteso che l'esclusione dal "cumulo" riguarda solo gli "aiuti" che le norme nazionali abbiano concesso in misura superiore a detta "regola" comunitaria, non l'"ulteriore credito di imposta" qui in discussione, legislativamente determinato in misura corrispondente a quella "regola".

    L’esclusione dal cumulo prevista dalla norma riguarda gli aiuti concessi oltre la soglia de minimis, non l’ulteriore credito d’imposta che la legge nazionale ha già determinato entro un limite corrispondente a quella soglia.

  • Art. 234, comma 2, e art. 177 del Trattato CE

    Non appaiono dunque sussistenti i presupposti per disporre il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia, ai sensi dell'art. 234, comma 2 e art. 177 ai fini dell'esatta interpretazione del Regolamento CE 2204/2002 e della sua corretta applicazione al caso in esame.

    La Corte ha ritenuto che, alla luce dell’orientamento interpretativo applicato, non fosse necessario sottoporre alla Corte di giustizia una questione pregiudiziale sul Regolamento CE n. 2204/2002.

  • Art. 378 c.p.c.

    Ha poi depositato memoria il 5 luglio 2016, da considerare inammissibile perchè tardiva ex art. 378 c.p.c..

    La memoria della contribuente depositata il 5 luglio 2016 è stata dichiarata inammissibile perché tardiva.

  • Art. 360 c.p.c., n. 3

    È la disposizione processuale indicata dall’Agenzia per denunciare in cassazione la violazione o falsa applicazione di legge; il ricorso è stato accolto.

Massime di principio

  • Quando una legge nazionale concede un credito d’imposta rinviando espressamente alla regola de minimis, il limite previsto da tale regola può operare sia come limite agli aiuti di Stato sia come tetto interno del beneficio fiscale.
  • Il rinnovo di un’agevolazione non elimina automaticamente i limiti della disciplina precedente se la nuova norma ne mantiene l’applicazione per quanto non diversamente regolato.
  • Una disciplina europea successiva sugli aiuti all’occupazione non disapplica, da sola, un limite interno che il legislatore nazionale ha autonomamente incorporato tramite rinvio alla regola de minimis.
  • L’esclusione dal cumulo di determinati aiuti non esclude necessariamente il beneficio oggetto della controversia: occorre verificare se la norma nazionale abbia concesso un aiuto eccedente la soglia o abbia già fissato il beneficio entro quella soglia.
  • Se il giudice di merito ha escluso in radice l’applicabilità del tetto, in sede di rinvio deve compiere l’accertamento concreto sull’eventuale superamento del limite, sulla base degli atti e dei benefici rilevanti.

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