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Sentenza

Sentenza del 08/03/2017 n. 5887 - Corte di Cassazione

DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE - AGEVOLAZIONI VARIE - IN GENERE Credito d'imposta ex art. 8, comma 2, della l. n. 388 del 2000 - Presupposti - Acquisto di bene strumentale all'attività d'impresa - Strumentalità della biancheria e dei tappeti rispetto ad attività di lavanderia industriale - Sussistenza.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

L’Agenzia delle Entrate contestava il riconoscimento del credito d’imposta previsto dall’art. 8 della legge n. 388 del 2000, recuperato con avviso perché ritenuto indebitamente utilizzato nel 2002. Sosteneva, con due censure esaminate congiuntamente, che biancheria e tappeti non fossero beni strumentali ammortizzabili, non essendo durevolmente asserviti all’attività caratteristica della lavanderia e non figurando tra i beni ammortizzabili della categoria specifica prevista dal D.M. 31 dicembre 1988; denunciava inoltre contraddittorietà della motivazione, poiché la sentenza descriveva la biancheria come appartenente ai clienti e poi la qualificava come bene strumentale dell’impresa. La contribuente aveva acquistato i beni e li impiegava nel servizio, noleggiandoli ai clienti.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso dell’Agenzia delle Entrate, confermando l’annullamento dell’avviso di recupero già disposto e confermato nei gradi di merito. Ha ritenuto infondate entrambe le censure: la biancheria può essere bene strumentale ammortizzabile anche se non indicata nella specifica categoria delle lavanderie, poiché la tabella del D.M. 31 dicembre 1988 la contempla per altri gruppi di attività; inoltre, nel caso concreto, i beni erano propri della contribuente, utilizzati per il servizio di lavanderia e noleggiati ai clienti, con conseguente strumentalità e progressivo deperimento. Nessuna contraddizione motivazionale: il richiamo alla consegna ai proprietari descriveva l’attività in generale, mentre il giudice aveva accertato che in questo caso i beni erano acquistati e impiegati dalla società. Le spese del giudizio di Cassazione sono state compensate tra le parti, in considerazione dell’assenza di precedenti sulla specifica questione.

Norme richiamate

  • Legge 23 dicembre 2000, n. 388, art. 8, comma 2

    In tema di agevolazioni fiscali per le aree svantaggiate come questa Corte ha avuto modo di chiarire -, il beneficio del credito d'imposta L. n. 388 del 2000 , ex art. 8, comma 2, per i soggetti titolari del reddito d'impresa che, nel periodo ivi indicato, abbiano effettuato nuovi investimenti, spetta per i beni, materiali e immateriali, nuovi e fiscalmente ammortizzabili, ai sensi del D.P.R. n. 917 del 1986, artt. 103 e 104 (già 67 e 68), e di natura strumentale rispetto all'esercizio dell'impresa, in applicazione del criterio del rapporto di inerenza previsto dal D.P.R. n. 917 del 1986, artt. 109 e 164 (già 75 e 121 bis).

    Il credito d’imposta per gli investimenti nelle aree svantaggiate spetta per beni nuovi, fiscalmente ammortizzabili e strumentali all’impresa, secondo il criterio dell’inerenza. Nel caso deciso, i beni acquistati dalla lavanderia industriale e utilizzati per il servizio di lavaggio e noleggio soddisfacevano tali requisiti.

  • D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), artt. 103 e 104 (già artt. 67 e 68)

    In tema di agevolazioni fiscali per le aree svantaggiate come questa Corte ha avuto modo di chiarire -, il beneficio del credito d'imposta L. n. 388 del 2000 , ex art. 8, comma 2, per i soggetti titolari del reddito d'impresa che, nel periodo ivi indicato, abbiano effettuato nuovi investimenti, spetta per i beni, materiali e immateriali, nuovi e fiscalmente ammortizzabili, ai sensi del D.P.R. n. 917 del 1986, artt. 103 e 104 (già 67 e 68), e di natura strumentale rispetto all'esercizio dell'impresa, in applicazione del criterio del rapporto di inerenza previsto dal D.P.R. n. 917 del 1986, artt. 109 e 164 (già 75 e 121 bis).

    La decisione richiama queste disposizioni quale parametro della fiscalmente ammortizzabilità dei beni: tale requisito concorre, insieme alla novità e alla strumentalità, a individuare gli investimenti agevolabili.

  • D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), artt. 109 e 164 (già artt. 75 e 121-bis)

    In tema di agevolazioni fiscali per le aree svantaggiate come questa Corte ha avuto modo di chiarire -, il beneficio del credito d'imposta L. n. 388 del 2000 , ex art. 8, comma 2, per i soggetti titolari del reddito d'impresa che, nel periodo ivi indicato, abbiano effettuato nuovi investimenti, spetta per i beni, materiali e immateriali, nuovi e fiscalmente ammortizzabili, ai sensi del D.P.R. n. 917 del 1986, artt. 103 e 104 (già 67 e 68), e di natura strumentale rispetto all'esercizio dell'impresa, in applicazione del criterio del rapporto di inerenza previsto dal D.P.R. n. 917 del 1986, artt. 109 e 164 (già 75 e 121 bis).

    La strumentalità va valutata applicando il criterio dell’inerenza all’attività d’impresa. Non è necessario che il bene presenti caratteristiche tecniche particolari o sia elencato nella categoria specifica dell’attività, se la sua funzione concreta è collegata al servizio esercitato.

  • D.M. 31 dicembre 1988, coefficienti di ammortamento dei beni materiali strumentali

    Osserva in primo luogo il Collegio che non può essere esclusa la configurabilità della biancheria come bene strumentale ammortizzabile sulla base della tabella di cui al più volte citato D.M. del 1988, perchè questa, al contrario, la contempla espressamente per il Gruppo XIX, "Alberghi, ristoranti, bar e attività affini", con un coefficiente del 40% , per il Gruppo XXI, "Servizi sanitari", e, per lo stesso Gruppo comprendente le lavanderie, il XXII, nella Specie 1, "Servizi igienici e di estetica della persona. Alberghi diurni, istituti di igiene e di bellezza, barbieri, parrucchieri e simili", anche qui con un coefficiente del 40% .

    La tabella non consente di escludere in assoluto la biancheria dai beni strumentali ammortizzabili: la contempla espressamente per altri gruppi di attività. La sua ammissibilità va dunque verificata in base alla funzione concretamente svolta e all’impiego nell’impresa, non soltanto alla presenza nella categoria specifica delle lavanderie.

Massime di principio

  • Per il credito d’imposta ex art. 8, comma 2, della legge n. 388 del 2000, occorre verificare che il bene sia nuovo, fiscalmente ammortizzabile e inerente all’attività d’impresa; l’elenco riferito alla specifica categoria produttiva non è, da solo, decisivo se la tabella di ammortamento contempla quel bene per altre attività.
  • La strumentalità si valuta in concreto rispetto all’attività esercitata: beni che costituiscono oggetto o mezzo diretto del servizio offerto possono essere strumentali anche se soggetti a consumo e deperimento e anche se non restano durevolmente nell’impresa.
  • Quando un’impresa di lavanderia acquista biancheria propria, la usa per il lavaggio e la noleggia ai clienti, tale biancheria può essere considerata bene strumentale ammortizzabile e l’investimento può accedere all’agevolazione, se ricorrono anche gli altri requisiti di legge.
  • L’apparente differenza tra la descrizione generale del servizio e la qualificazione dei beni nel caso concreto non integra contraddittorietà se il giudice distingue chiaramente tra i beni normalmente appartenenti ai clienti e quelli specificamente acquistati e impiegati dall’impresa.

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