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Sentenza

Sentenza del 08/03/2017 n. 5895 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguarda la revoca, disposta con provvedimento del Centro Operativo di Pescara del 23 agosto 2007, dell’ulteriore credito d’imposta per assunzioni riferito alle annualità 2003-2006. La società aveva ottenuto ragione dalla CTP e, in appello, dalla CTR Abruzzo, sezione distaccata di Pescara, con sentenza n. 244 del 9 novembre 2010: la CTR aveva ritenuto che l’agevolazione prevista dall’art. 63 della legge n. 289/2002 non fosse un aiuto di Stato selettivo e che, pertanto, non operasse il limite de minimis. L’Agenzia ha proposto due motivi di ricorso per violazione e falsa applicazione degli artt. 7 della legge n. 388/2000 e 63 della legge n. 289/2002, sostenendo che il credito era soggetto al limite de minimis di 100.000 euro nel triennio e che il regolamento UE n. 2204/2002 non aveva eliminato tale limite. La contribuente ha contestato il ricorso e ha inoltre sollevato questioni sul triennio da considerare nel calcolo, indicando il 2003-2005 anziché il 2004-2006.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso principale dell’Agenzia, ritenendo fondati i motivi: la legge n. 289/2002 ha mantenuto il limite de minimis previsto dalla legge n. 388/2000, pari a 100.000 euro nel triennio, quale limite interno al credito d’imposta; il regolamento CE n. 2204/2002 non ha modificato tale disciplina. Non è stato disposto il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia. La CTR non aveva verificato, sulla base degli atti, se il limite fosse stato superato: tale accertamento, insieme alla questione del corretto triennio di calcolo, è rimesso al giudice del rinvio. La sentenza d’appello è stata cassata e la causa rinviata ad altra sezione della CTR Abruzzo, sezione di Pescara, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. La Cassazione non ha quindi deciso definitivamente se la società avesse diritto al credito, ma ha stabilito che esso è soggetto al limite e che occorre verificarne i presupposti fattuali.

Norme richiamate

  • Legge 23 dicembre 2000, n. 388, art. 7

    All'ulteriore credito d'imposta di cui al presente comma si applica la regola "de minimis", di cui alla comunicazione della Commissione delle Comunità Europee 96/C68/06, pubblicata nella G.U. delle Comunità Europee C68 del 6 marzo 1996 e ad esso sono cumulabili altri benefici eventualmente concessi ai sensi della predetta comunicazione, purchè non venga superato il limite massimo di Lire 180.000.000 nel triennio.

    La disposizione assoggetta l’ulteriore credito d’imposta per le assunzioni alla regola de minimis e limita il beneficio complessivo nel triennio. La Corte considera questo tetto parte della disciplina nazionale del credito.

  • Legge 27 dicembre 2002, n. 289, art. 63, comma 1

    la L. n. 289 del 2002, art. 63, comma 1 nel rinnovare il regime di incentivi alle assunzioni, ha mantenuto esplicitamente ferme, per quanto non diversamente regolato, le disposizioni di cui alla L. n. 388 del 2000, art. 7.

    Il rinnovo degli incentivi non ha abrogato il limite de minimis già previsto dall’art. 7 della legge n. 388/2000; tale limite continua ad applicarsi agli ulteriori crediti d’imposta.

  • Trattato CE, artt. 87 e 88 (già artt. 92 e 93)

    Nel rinnovare il regime di incentivi alle assunzioni già disposto con la L. n. 388 del 2000, con la L. n. 289 del 2002, art. 63 il legislatore nazionale ha dunque mantenuto ferma la soglia massima posta dalla L. n. 388 del 2000 mediante rinvio al criterio comunitario c.d. "de minimis", che, nell'ambito dell'ordinamento sopranazionale, fissa nell'importo di Euro 100.000,00 nel triennio, il limite quantitativo al di sotto del quale gli "aiuti di Stato" non incorrono nel divieto di cui all'art. 92 (poi 87) par 1. Trattato C.E..

    La soglia de minimis richiamata dalla legge nazionale individua il limite quantitativo entro il quale gli aiuti non ricadono nel divieto europeo. La Corte chiarisce inoltre che il legislatore nazionale può adottare quella soglia come limite interno al beneficio fiscale.

  • Regolamento (CE) n. 2204/2002

    in alcun modo la disciplina del sopravvenuto regolamento CE n. 2204 del 2002 può ritenersi avere inciso, modificandola, sulla disciplina del credito d'imposta per incremento occupazionale nelle aree svantaggiate di cui alla L. n. 388 del 2000, art. 7, richiamato dalla L. n. 289 del 2000, art. 63, sottraendola all'applicazione della regola "de minimis"

    Il regolamento sugli aiuti all’occupazione non ha modificato la disciplina nazionale del credito né ha escluso l’applicazione della regola de minimis al beneficio controverso.

  • Decreto-legge 15 febbraio 2007, n. 10, art. 1, comma 8, convertito dalla legge 6 aprile 2007, n. 46

    l'esclusione dal "cumulo" riguarda solo gli "aiuti" che le norme nazionali abbiano concesso in misura superiore a detta "regola" comunitaria, non l'"ulteriore credito di imposta" qui in discussione, legislativamente determinato in misura corrispondente a quella "regola"

    L’esclusione dal cumulo prevista dalla disposizione non sottrae al limite de minimis il credito d’imposta controverso, poiché quest’ultimo è stato stabilito dal legislatore in misura corrispondente a quel limite.

  • Codice di procedura civile, art. 360, n. 3

    È la norma processuale indicata a fondamento dei motivi di ricorso per cassazione, formulati come violazione e falsa applicazione di legge.

  • Trattato CE, artt. 234, comma 2, e 177

    La Corte esclude che ricorrano i presupposti per chiedere alla Corte di giustizia un rinvio pregiudiziale sull’interpretazione del regolamento n. 2204/2002.

Massime di principio

  • Quando una legge nazionale riconosce un credito d’imposta richiamando una disciplina precedente che lo assoggetta alla regola de minimis, il limite continua ad applicarsi se la legge successiva non lo deroga espressamente.
  • Una disciplina europea sopravvenuta sugli aiuti all’occupazione non elimina automaticamente un limite che il legislatore nazionale ha scelto di incorporare nella propria normativa agevolativa.
  • Il fatto che un’agevolazione non ricada nel divieto europeo sugli aiuti di Stato non impedisce al legislatore nazionale di assoggettarla a un tetto più restrittivo come condizione interna per concedere il beneficio.
  • Se la decisione di merito ha escluso in radice l’applicazione del limite, ma non ha accertato l’importo complessivo dei benefici e il triennio pertinente, la Cassazione può cassare con rinvio affinché il giudice di merito svolga tali verifiche fattuali.
  • Il rinvio della causa non equivale a un accertamento definitivo del diritto del contribuente al credito: il giudice di rinvio deve applicare il principio di diritto e verificare se il beneficio spettante, calcolato nel periodo corretto, rispetti il tetto previsto.

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