Sentenza del 08/03/2017 n. 5889 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
M.L. ha impugnato per cassazione, con un unico motivo, la sentenza della Commissione tributaria regionale della Puglia, denunciando la violazione dell’art. 20, comma 2, del D.Lgs. n. 546/1992. Sosteneva che la spedizione del ricorso tributario in busta chiusa anziché in piego senza busta fosse una mera irregolarità, non idonea a renderlo tardivo, in assenza di contestazioni sulla riferibilità e sul contenuto dell’atto. La controversia riguardava l’impugnazione dell’avviso di accertamento IRPEF per il 1998, relativo a plusvalenze derivanti dalla cessione di terreni edificabili.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso. Ha cassato la sentenza della CTR, che aveva dichiarato nulla la decisione di primo grado e inammissibile il ricorso introduttivo perché, sebbene spedito il 21 maggio 2004, era pervenuto all’ufficio il 25 maggio, oltre il termine indicato come scaduto il 23 maggio. La causa è stata rinviata alla Commissione tributaria regionale della Puglia, in diversa composizione, anche per la decisione sulle spese. La Corte ha ritenuto che, se il destinatario non contesta la corrispondenza tra l’atto ricevuto in busta e l’originale depositato, la spedizione in busta anziché in piego non impedisce che per il notificante rilevi la data di spedizione.
Norme richiamate
Art. 20, comma 2, del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
La regola secondo cui la notificazione a mezzo posta si perfeziona, per il notificante, alla data di spedizione dell'atto, anzichè a quella della sua ricezione da parte del destinatario, trova applicazione anche nell'ipotesi in cui la spedizione avvenga in busta anzichè in piego, come previsto dal D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 20, comma 2; poichè, infatti, la prescrizione relativa all'invio in piego è volta esclusivamente a conferire certezza in ordine all'individuazione dell'atto notificato, ove nessuna contestazione sia sollevata dal destinatario circa l'effettiva corrispondenza tra l'atto contenuto nella busta e l'originale depositato ai sensi dell'art. 22, non vi è ragione di discostarsi dalla predetta regola, che costituisce espressione di un principio generale applicabile anche al processo tributario.
L’invio in piego senza busta è prescritto per rendere certo quale atto sia stato notificato. Se il destinatario non contesta che il contenuto della busta corrisponda all’originale depositato, la spedizione in busta non esclude il perfezionamento della notificazione per il notificante alla data di spedizione.
Art. 22 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Ove nessuna contestazione sia sollevata dal destinatario circa l'effettiva corrispondenza tra l'atto contenuto nella busta e l'originale depositato ai sensi dell'art. 22, non vi è ragione di discostarsi dalla predetta regola, che costituisce espressione di un principio generale applicabile anche al processo tributario.
Il deposito dell’originale ai sensi dell’art. 22 consente il confronto con l’atto inviato; in assenza di contestazioni sulla loro corrispondenza, la modalità di spedizione in busta non giustifica il disconoscimento della data di spedizione.
Massime di principio
- Nel processo tributario, ai fini della tempestività dell’impugnazione spedita per posta, per il mittente rileva la data di spedizione e non quella di ricezione da parte dell’ufficio.
- La spedizione in busta chiusa anziché in piego senza busta non comporta di per sé l’inammissibilità del ricorso: la modalità prescritta tutela la certezza sull’identità dell’atto e la sua inosservanza non è decisiva se il destinatario non contesta la corrispondenza tra l’atto ricevuto e l’originale depositato.
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