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Sentenza

Sentenza del 08/03/2017 n. 5891 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Con provvedimento del 24 luglio 2007, il Centro operativo di Pescara aveva revocato alla società l'ulteriore credito d'imposta per l'assunzione di nuovi lavoratori. La CTP di Pescara aveva accolto il ricorso della società e la CTR dell'Abruzzo, sezione distaccata di Pescara, con sentenza n. 173 del 7 giugno 2010, aveva confermato la decisione, ritenendo che l'agevolazione prevista dall'art. 63 della legge n. 289/2002 fosse un aiuto ai lavoratori svantaggiati e non fosse quindi soggetta alla regola de minimis. L'Agenzia ha impugnato la sentenza sostenendo, con un motivo, la violazione e falsa applicazione della legge n. 289/2002, della legge n. 388/2000 e della normativa europea: l'ulteriore credito era invece assoggettato al limite de minimis di 100.000 euro nel triennio. La società ha eccepito preliminarmente l'inammissibilità del ricorso per difetto di procura e per mancata allegazione degli atti e documenti.

La decisione

La Cassazione ha respinto le eccezioni preliminari della società: l'Avvocatura dello Stato può patrocinare le agenzie fiscali senza procura speciale o autorizzazioni particolari; inoltre, l'indicazione e l'allegazione dei documenti vanno valutate rispetto a ciascun motivo e non sono necessarie quando la censura pone soltanto questioni giuridiche non dipendenti da specifiche peculiarità documentali. Nel merito ha accolto il ricorso dell'Agenzia: l'ulteriore credito d'imposta per le assunzioni è soggetto al tetto de minimis di 100.000 euro nel triennio, limite adottato dal legislatore nazionale mediante rinvio alla disciplina comunitaria e applicabile indipendentemente dalla qualificazione dell'incentivo come aiuto ai lavoratori. La CTR non aveva verificato, sulla base degli atti, l'eventuale superamento del tetto; la Cassazione ha quindi cassato la sentenza e rinviato a diversa composizione della CTR dell'Abruzzo, sezione di Pescara, anche per le spese del giudizio di legittimità. Le ulteriori doglianze sono rimaste assorbite; non è stato disposto il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia.

Norme richiamate

  • D.Lgs. n. 300/1999, art. 72

    le agenzie fiscali possono avvalersi, per la rappresentanza in giudizio ( D.Lgs. n. 300 del 1999, art. 72) del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato senza la necessità di particolari autorizzazioni

    Le agenzie fiscali possono essere rappresentate in giudizio dall'Avvocatura dello Stato senza che occorrano autorizzazioni specifiche.

  • R.D. n. 1611/1933, art. 1, comma 2

    Ai sensi del R.D. n. 1611 del 1933, art. 1, comma 2 l'espletamento dell'opera dell'Avvocatura erariale non deve, infatti, essere sorretta da mandato alle liti ovvero da procura speciale

    Per il patrocinio dell'Avvocatura erariale non è necessario conferire un mandato alle liti o una procura speciale.

  • Codice di procedura civile, art. 366, comma 1, n. 6

    la verifica dell'osservanza di quanto prescritto dall'art. 366 c.p.c. , comma 1, n. 6), deve compiersi con riguardo ad ogni singolo motivo di impugnazione e la mancata specifica indicazione (ed allegazione) dei documenti sui quali ciascuno di essi, eventualmente, si fondi può comportarne la declaratoria di inammissibilità solo quando si tratti di censure rispetto alle quali uno o più specifici atti o documenti fungano da fondamento

    L'onere di indicare e allegare gli atti e i documenti va verificato per ciascun motivo. La loro omissione determina inammissibilità quando quei documenti sono necessari per comprendere la censura, i presupposti fattuali o la sua decisività.

  • Legge n. 289/2002, art. 63, comma 1

    la L. n. 289 del 2002, art. 63, comma 1 nel rinnovare il regime di incentivi alle assunzioni, ha mantenuto esplicitamente ferme, per quanto non diversamente regolato, le disposizioni di cui alla L. n. 388 del 2000, art. 7.

    Il rinnovo degli incentivi non ha eliminato le regole della legge n. 388/2000, art. 7, quando l'art. 63 non dispone diversamente; resta dunque applicabile il limite de minimis previsto per l'ulteriore credito.

  • Legge n. 388/2000, art. 7

    All'ulteriore credito d'imposta di cui al presente comma si applica la regola "de minimis", di cui alla comunicazione della Commissione delle Comunità Europee 96/C68/06, pubblicata nella G.U. delle Comunità Europee C68 del 6 marzo 1996 e ad esso sono cumulabili altri benefici eventualmente concessi ai sensi della predetta comunicazione, purchè non venga superato il limite massimo di Lire 180.000.000 nel triennio

    L'ulteriore credito d'imposta è assoggettato alla regola de minimis e il cumulo con altri benefici è ammesso solo entro il limite massimo complessivo nel triennio. La Corte riconduce a tale rinvio il tetto di 100.000 euro nel triennio.

  • Regolamento CE n. 69/2001

    il criterio comunitario c.d. "de minimis" è stato adottato dal legislatore nazionale, in via di rinvio alla relativa fonte comunitaria, nel legittimo esercizio dei suoi poteri di scelta, quale tetto massimo dell' "ulteriore" credito d'imposta attribuito ai datori di lavoro

    La regola comunitaria richiamata opera, nel caso deciso, quale limite massimo del credito per scelta del legislatore nazionale; la sua applicazione non dipende dalla diretta qualificazione dell'incentivo secondo la disciplina europea degli aiuti.

  • Regolamento CE n. 2204/2002

    La disciplina europea sugli aiuti all'occupazione e sulle esclusioni dal cumulo non rimuove il limite nazionale: l'esclusione dal cumulo riguarda gli aiuti concessi oltre il de minimis, non il credito qui disciplinato, il cui tetto è stato fissato dal legislatore nazionale in misura corrispondente a quella regola.

  • D.L. n. 10/2007, art. 1, comma 8, convertito dalla legge n. 46/2007

    l'esclusione dal "cumulo" riguarda solo gli "aiuti" che le norme nazionali abbiano concesso in misura superiore a detta "regola" comunitaria, non l'"ulteriore credito di imposta" qui in discussione, legislativamente determinato in misura corrispondente a quella "regola"

    L'esclusione dal cumulo prevista dalla norma riguarda gli aiuti nazionali che eccedono la soglia de minimis e non esclude il credito in questione dal tetto, poiché questo è stato determinato dalla legge in misura corrispondente alla soglia.

  • Codice di procedura civile, art. 360, n. 3

    La violazione o falsa applicazione di legge è stata la censura di legittimità con cui l'Agenzia ha contestato l'erronea esclusione del limite de minimis da parte della CTR.

  • Codice di procedura civile, art. 378

    La richiesta di rinvio pregiudiziale, formulata dalla contribuente nella memoria prevista da questa disposizione, è stata esaminata e respinta.

  • Trattato CE, art. 92, poi art. 87, paragrafo 1

    La decisione richiama il divieto europeo di aiuti di Stato oltre i limiti applicabili, ma precisa che esso non impedisce al legislatore nazionale di circoscrivere un beneficio fiscale entro una soglia più definita mediante rinvio alla regola de minimis.

Massime di principio

  • Quando una legge nazionale riconosce un credito d'imposta richiamando la regola de minimis, il limite può operare come tetto interno dell'agevolazione, anche se la disciplina europea degli aiuti all'occupazione non imporrebbe autonomamente quel limite per la specifica misura.
  • Il beneficiario di un incentivo deve verificare il valore complessivo degli aiuti rilevanti nel triennio e il possibile superamento della soglia applicabile; non è sufficiente sostenere che l'agevolazione è destinata a favorire i lavoratori anziché l'impresa.
  • La mancata indicazione o produzione di documenti nel ricorso per cassazione comporta inammissibilità quando i documenti siano necessari a comprendere e valutare la specifica censura; non è un vizio automatico per motivi che pongono questioni esclusivamente giuridiche.
  • Le agenzie fiscali possono avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato senza procura speciale, salvo che una specifica disciplina disponga diversamente.

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