Cassazione Civile, Ordinanza n. 16987/2024 del 20/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (avvocato)
La controversia
La controversia nasce da un incarico professionale conferito da un avvocato a un collega per il recupero di un proprio credito professionale in sede esecutiva. Il ricorrente ha dedotto che il mandato fosse stato rilasciato soltanto a una determinata avvocata, poi sostituita senza consenso con altro avvocato, e che quest'ultimo avesse agito senza valida procura; ha inoltre lamentato la falsificazione o alterazione del nominativo in procura e negli atti esecutivi, sostenendo che ciò integrasse condotte illecite e fonte di danno. In primo grado il tribunale aveva riconosciuto solo un ristoro limitato nei confronti dell'avvocata originariamente incaricata, rigettando il resto; in appello entrambe le parti avevano visto respinte le rispettive impugnazioni principali e incidentali, con accoglimento dell'incidentale della terza coinvolta. In cassazione il ricorrente ha proposto otto motivi: 1) omessa integrazione del litisconsorzio necessario per la domanda di nullità della procedura esecutiva; 2) violazione dell'art. 342 c.p.c. per avere la corte d'appello ritenuto generico il motivo sul profilo penalmente rilevante della sostituzione del nominativo in procura; 3) violazione dell'art. 1387 c.c. e mancato riconoscimento del danno patrimoniale; 4) violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. per il mancato valore probatorio attribuito alla documentazione e alle dichiarazioni rese in sede di consulenza; 5) omesso esame di fatti decisivi e violazione dell'art. 2697 c.c. quanto agli avvisi di cancelleria e al difensore apparente; 6) censura analoga sul riparto dell'onere probatorio e sull'uso di presunzioni; 7) nullità processuale per il mancato esame dell'appello relativo al rigetto della domanda ex art. 96 c.p.c.; 8) violazione dell'art. 2059 c.c. in relazione al risarcimento riconosciuto in primo grado, ritenuto dal ricorrente indebitamente sanzionatorio ma da lui stesso contestato sotto altro profilo. La Corte di cassazione ha ritenuto inammissibili o infondati tutti i motivi, rilevando in più passaggi che il ricorrente non si era confrontato con la ratio decidendi della sentenza impugnata e che stava in sostanza sollecitando una nuova valutazione di merito delle prove e dei fatti già accertati.
La decisione
Il ricorso è stato integralmente rigettato. La Corte ha confermato la sentenza della Corte d'appello di Firenze che aveva respinto l'appello principale del ricorrente, respinto l'appello incidentale dell'altro avvocato, accolto l'appello incidentale della terza coinvolta e, in definitiva, escluso la fondatezza della gran parte delle pretese risarcitorie e processuali del ricorrente. La Cassazione ha escluso il litisconsorzio necessario nella domanda di nullità della procedura esecutiva perché la procedura risultava estinta e il debitore non era parte del giudizio; ha ritenuto generiche le censure d'appello sui profili penalistici; ha negato che il decreto di liquidazione del CTU e la fattura del consulente bastassero a provare il danno; ha affermato che non vi era violazione delle regole sulla prova, poiché il documento richiamato non era stato prodotto e le dichiarazioni in CTU non erano sufficienti a integrare confessione; ha considerato infondate le doglianze su omesso esame e onere della prova; ha escluso il vizio processuale relativo all'art. 96 c.p.c.; ha infine confermato la valutazione di merito sull'assenza di prova di danno patrimoniale e non patrimoniale a supporto della somma riconosciuta in primo grado. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico del ricorrente in favore delle parti resistenti, con distrazione anche del contributo unificato aggiuntivo se dovuto.
Norme richiamate
invocato per sostenere la necessità di integrazione del contraddittorio nella domanda di nullità della procedura esecutiva; la Corte ha escluso che ricorresse un litisconsorzio necessario.
richiamato in relazione alla denunciata nullità del procedimento per mancata integrazione del contraddittorio; la censura è stata respinta.
la Corte ha confermato che il motivo d'appello può essere dichiarato inammissibile se generico e non specificamente riferito alla ratio decidendi della sentenza di primo grado.
richiamato dal ricorrente a sostegno della doglianza sulla procura e sulla spendita del nome del difensore; la Corte ha ritenuto la censura inammissibile e comunque non decisiva.
la Corte ha ribadito che la violazione dell'art. 115 c.p.c. ricorre solo se il giudice pone a base della decisione prove non introdotte dalle parti; l'art. 116 c.p.c. è violato solo se la prova è valutata secondo un criterio legale diverso da quello previsto, non quando si contesta la mera valutazione di merito.
invocato in tema di onere della prova; la Corte ha escluso che vi fosse un errore di riparto, osservando che il ricorrente pretendeva di colmare la mancanza di documenti con presunzioni e deduzioni alternative.
richiamato sia per la domanda di lite temeraria proposta dal ricorrente sia per quella proposta dall'altro convenuto; la Corte ha confermato l'inammissibilità delle censure perché non confrontate con la motivazione di merito sul difetto di allegazione del danno.
richiamato dal ricorrente contro il riconoscimento del danno non patrimoniale; la Corte ha rilevato che la decisione di merito aveva escluso la prova di un danno non patrimoniale risarcibile.
menzionato nel ragionamento del ricorrente e nella motivazione d'appello sul criterio risarcitorio; la Corte ha ritenuto insindacabile in cassazione l'accertamento di merito sull'assenza di danno.
richiamato come possibile fattispecie penale ulteriore rispetto al falso materiale; la Corte ha condiviso la declaratoria di genericità della censura d'appello, perché spettava alla parte indicare la fattispecie astrattamente configurabile.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per l'obbligo dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
art. 13, comma 1 bis, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato quale parametro per il calcolo dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità è inammissibile una censura che non si confronti con la ratio decidendi della sentenza impugnata e si limiti a riproporre una diversa lettura dei fatti o della domanda.
- La nullità per difetto di litisconsorzio necessario non può essere invocata quando la domanda originaria è stata dichiarata inammissibile per ragioni autonome, come l'estinzione della procedura cui la domanda si riferisce.
- Il motivo di appello è inammissibile per genericità se non individua puntualmente la decisione censurata e non prospetta in modo specifico le ragioni giuridiche della critica.
- La violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non si configura per la semplice contestazione della valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito; occorre allegare l'utilizzo di prove non introdotte dalle parti o l'attribuzione a una prova di un valore legale diverso da quello previsto dalla legge.
- L'onere della prova non può essere aggirato chiedendo al giudice di supplire alla mancata produzione documentale mediante presunzioni o inferenze meramente alternative.
- La prova del danno risarcibile deve essere concreta e non può essere desunta da atti meramente amministrativi o processuali, se non supportati da elementi che dimostrino l'effettiva lesione patrimoniale o non patrimoniale.
- La domanda di risarcimento per lite temeraria richiede una specifica allegazione del danno subito e non può essere accolta in mancanza di una critica puntuale alla motivazione di rigetto di primo grado.
- La Corte di cassazione non può sostituirsi al giudice di merito nella ricostruzione dei fatti e nella valutazione delle risultanze istruttorie, salvo i limiti stretti del vizio motivazionale tipizzato.
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