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Cassazione Civile, Ordinanza n. 37527/2021 del 30/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

La controversia nasce da una domanda di pagamento di differenze retributive proposta in primo grado da una lavoratrice e rigettata. La Corte d'appello ha dichiarato inammissibile il suo appello perché tardivo, ritenendo che il termine breve di trenta giorni decorresse dalla notificazione della sentenza di primo grado eseguita via PEC al procuratore costituito della società datrice di lavoro, nonostante la società fosse già stata cancellata dal registro delle imprese. La ricorrente per cassazione ha dedotto: 1) violazione dell'art. 9, comma 1-bis, L. 53/1994, sostenendo che la notifica telematica della sentenza non fosse valida né idonea a far decorrere il termine breve, anche perché il deposito dell'atto in appello era stato cartaceo; 2) violazione degli artt. 110, 285, 299 e 300 c.p.c. in relazione all'art. 2495 c.c., contestando la validità della notifica compiuta da una società già estinta e da una denominazione societaria ulteriore, priva anche di codice fiscale; 3) violazione degli artt. 3-bis e 11 L. 53/1994, lamentando che il messaggio PEC fosse privo di elementi formali sufficienti a rendere percepibile la rilevanza dell'atto e quindi idoneo a produrre effetti processuali.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i motivi perché la notificazione a mezzo PEC della sentenza era comunque idonea, quantomeno come notifica nulla e non inesistente, avendo raggiunto il suo scopo con la ricezione da parte del destinatario; inoltre, per la società cancellata dal registro delle imprese, opera l'ultrattività del mandato al difensore costituito, sicché la notifica della sentenza a detto procuratore è valida ai fini della decorrenza del termine breve di impugnazione. Conseguentemente l'appello era tardivo e correttamente dichiarato inammissibile. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità e, ove dovuto, all'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 9, comma 1-bis, L. 53/1994

    La disposizione è stata invocata per contestare la validità della notificazione telematica, ma la Corte ha escluso che il vizio allegato impedisse la decorrenza del termine breve, perché la notifica aveva comunque raggiunto il suo scopo.

  • art. 3-bis L. 53/1994

    Per la notifica a mezzo PEC della copia informatica di un atto originariamente analogico non è necessaria la firma digitale, essendo sufficiente l'attestazione di conformità secondo la disciplina applicabile ratione temporis.

  • art. 6 L. 53/1994

    primo comma; secondo comma

    Ai fini della prova della notifica telematica, quando il deposito non avviene telematicamente, devono essere depositati messaggio PEC, allegati e ricevute di accettazione e consegna, con attestazione di conformità.

  • art. 11 L. 53/1994

    È stato richiamato tra le norme che disciplinano la notificazione telematica, ma la Corte ha ritenuto irrilevanti i vizi formali allegati, in presenza del raggiungimento dello scopo.

  • art. 110 c.p.c.

    La cancellazione della società ha rilievo sul piano della capacità processuale, ma la rilevanza processuale dell'evento è limitata dalla regola dell'ultrattività del mandato se la parte è costituita a mezzo procuratore.

  • art. 285 c.p.c.

    La notifica della sentenza al procuratore costituito della società estinta è idonea a far decorrere il termine breve per l'impugnazione.

  • art. 299 c.p.c.

    L'evento estintivo della società cancellata è un evento interruttivo, ma la sua rilevanza processuale resta subordinata alle regole sulla rappresentanza processuale e sull'ultrattività del mandato.

  • art. 300 c.p.c.

    La cancellazione della società è trattata come evento rilevante sul processo, ma non impedisce la validità della notifica al difensore costituito in mancanza delle formalità di interruzione previste.

  • art. 330 c.p.c.

    È ammessa la notificazione dell'impugnazione presso il procuratore costituito della parte estinta.

  • art. 2495 c.c.

    La cancellazione della società dal registro delle imprese determina l'estinzione dell'ente.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    In caso di rigetto del ricorso, la Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • La notificazione di un atto processuale eseguita via PEC non è invalida per il solo difetto di alcuni requisiti formali, se la consegna telematica ha comunque consentito al destinatario di conoscere l'atto e ha realizzato il raggiungimento dello scopo legale.
  • Per la copia informatica di un atto originariamente formato su supporto analogico, la regolarità della notifica telematica non richiede necessariamente la firma digitale, purché l'atto sia corredato dall'attestazione di conformità prevista dalla disciplina applicabile.
  • Quando una società si è cancellata dal registro delle imprese, l'estinzione non impedisce, di regola, che la notifica della sentenza al suo procuratore costituito sia idonea a far decorrere il termine breve per l'impugnazione, in applicazione dell'ultrattività del mandato alla lite.
  • La parte costituita tramite procuratore continua a poter subire e, nei limiti di legge, compiere notifiche processuali presso il difensore costituito anche dopo l'evento estintivo, finché non intervengano le formalità che incidono sul contraddittorio.
  • In caso di soccombenza nel ricorso per cassazione, il giudice deve provvedere alla condanna alle spese e dare atto, ove ne ricorrano i presupposti, dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRImpugnazioniNotificazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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