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Cassazione Civile, Ordinanza n. 12683/2023 del 10/05/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

A seguito di accertamenti della Guardia di finanza, l'autorità amministrativa ha contestato a una società agricola e al suo amministratore la violazione degli artt. 2 e 3 della L. n. 898/1986, ritenendo che il finanziamento ottenuto per interventi migliorativi dell'azienda agricola fosse stato indebitamente percepito sulla base di un'operazione di acquisto di un fermentatore per compost in realtà fittizia e sorretta da documentazione non veritiera. Era stata quindi emessa un'ordinanza-ingiunzione per il recupero della somma e per l'irrogazione della sanzione, poi rideterminata in relazione alla sola parte del finanziamento riferita al macchinario. I ricorrenti avevano proposto opposizione, respinta in primo grado e poi in appello. In cassazione hanno dedotto quattro motivi: 1) nullità della sentenza d'appello per motivazione apparente o insufficiente; 2) violazione degli artt. 115 c.p.c. e 6, comma 11, d.lgs. n. 150/2011 per avere il giudice di merito fondato la decisione su meri indizi e senza considerare le prove favorevoli agli opponenti; 3) violazione degli artt. 2 e 3 L. n. 898/1986, sostenendo che mancassero prova di dati o notizie false e dell'indebito conseguimento del contributo; 4) violazione degli artt. 1-3 L. n. 689/1981 e 2-3 L. n. 898/1986, per l'insussistenza dell'elemento soggettivo e per avere attribuito responsabilità personale all'amministratore solo in ragione della carica.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la motivazione della sentenza impugnata non presentava alcuna anomalia rilevante in sede di legittimità, ma una esposizione diffusa, coerente e comprensibile. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché mascherava una richiesta di rivalutazione del merito e non denunciava una vera violazione dell'art. 115 c.p.c. nei termini ammessi dalle Sezioni Unite. Ha ritenuto infondato il terzo motivo, richiamando il principio secondo cui l'illecito amministrativo previsto dagli artt. 2 e 3 L. n. 898/1986 si configura quando l'indebita percezione di aiuti comunitari consegua all'esposizione di dati o notizie false contenuti in qualsiasi atto, anche proveniente da terzi, purché il beneficiario se ne sia avvalso consapevolmente; nella specie, la Corte territoriale aveva accertato che la fattura prodotta non era riferibile al bene asseritamente acquistato e che l'operazione era inesistente. Ha infine respinto il quarto motivo, osservando che l'illecito amministrativo è punibile anche a titolo di colpa e che la responsabilità personale dell'amministratore era stata affermata sulla base di elementi probatori che lo collegavano consapevolmente alla condotta illecita, non per la sola qualità di amministratore. I ricorrenti sono stati condannati alle spese del giudizio di legittimità e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    delimita i motivi di ricorso in cassazione; non consente una mera critica di merito sotto forma di denuncia di violazione di legge o di vizi motivazionali non rientranti nel "minimo costituzionale".

  • art. 115 c.p.c.

    la sua violazione è deducibile solo se il giudice ha posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti o acquisite fuori dai poteri officiosi; non quando abbia semplicemente valutato in modo diverso le prove ritualmente acquisite.

  • art. 116 c.p.c.

    consente al giudice di merito di attribuire diverso peso agli elementi istruttori; la censura che investe tale apprezzamento è inammissibile in cassazione se mira solo a una nuova valutazione del fatto.

  • art. 6, comma 11, d.lgs. n. 150/2011

    l'opposizione avverso sanzione amministrativa va accolta se non vi sono prove sufficienti della responsabilità dell'opponente, ma la censura deve confrontarsi con gli accertamenti di fatto del giudice di merito.

  • artt. 2 e 3 L. n. 898/1986

    l'illecito amministrativo si configura quando l'indebita percezione di aiuti comunitari consegua all'esposizione di dati o notizie false; non è necessario che la falsità provenga direttamente dalla domanda del beneficiario, potendo derivare anche da atti di terzi di cui il beneficiario si sia consapevolmente avvalso.

  • artt. 1-3 L. n. 689/1981

    l'illecito amministrativo è imputabile anche a titolo di colpa, non essendo richiesta la sola prova del dolo.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    in caso di rigetto del ricorso, sussistono i presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

  • art. 375, secondo comma, c.p.c.

    richiamato per la trattazione in camera di consiglio.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    richiamato per la trattazione del ricorso in camera di consiglio.

  • art. 2697 c.c.

    evocato implicitamente nei motivi relativi alla prova, ma non oggetto di autonoma decisione.

Massime di principio

  • In cassazione è denunciabile un vizio di motivazione solo quando ricorra un'anomalia motivazionale che si traduca in violazione di legge costituzionalmente rilevante; non è consentito chiedere una nuova valutazione del merito sotto la veste del difetto di motivazione.
  • La violazione dell'art. 115 c.p.c. è configurabile soltanto se il giudice fonda la decisione su prove non introdotte dalle parti o acquisite fuori dai poteri officiosi; resta invece insindacabile in sede di legittimità l'apprezzamento comparativo delle prove ritualmente acquisite.
  • In materia di indebita percezione di aiuti pubblici, l'illecito amministrativo sussiste quando il beneficio sia conseguito mediante l'utilizzo consapevole di dati o notizie false, anche se contenuti in atti provenienti da terzi e non necessariamente nella domanda presentata dal beneficiario.
  • Ai fini della responsabilità ex L. n. 898/1986 non è richiesto che ricorrano gli elementi del delitto di truffa; è sufficiente l'indebita percezione del contributo conseguente alla falsità della documentazione utilizzata.
  • L'illecito amministrativo può essere integrato anche dalla colpa, sicché la responsabilità personale del soggetto fisico non può essere esclusa solo perché riveste la qualità di amministratore, ove dagli elementi di causa risulti la sua consapevole partecipazione alla condotta illecita.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributario
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

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