Cassazione Civile, Ordinanza n. 36010/2022 del 07/12/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
L'Agenzia delle entrate ha impugnato la sentenza della CTR che aveva confermato l'annullamento di un avviso di accertamento Irpef per l'anno 2005, fondato su movimentazioni bancarie ritenute sintomatiche di maggior reddito. L'Ufficio aveva contestato versamenti effettuati sui conti personali del contribuente e su un conto intestato alla madre, sul quale il contribuente aveva delega, assumendo che tali somme dovessero presumersi ricavi imponibili ai sensi dell'art. 32 d.P.R. n. 600/1973. La CTR aveva invece ritenuto provato che gran parte dei movimenti fosse collegata a un'operazione immobiliare simulata, con somme provenienti dai genitori e utilizzate per l'acquisto di un immobile intestato alla madre. Con il ricorso per cassazione l'Agenzia ha dedotto: 1) violazione dell'art. 32 d.P.R. n. 600/1973 e degli artt. 2727, 2729 e 2697 c.c., per avere la CTR erroneamente posto a carico dell'Ufficio l'onere di provare l'anomalia dei movimenti, anziché riconoscere la presunzione legale a favore dell'Amministrazione; 2) omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. sulle ulteriori operazioni bancarie diverse da quelle ricondotte all'operazione immobiliare; 3) ulteriore violazione dell'art. 32 d.P.R. n. 600/1973 e degli artt. 2727, 2729 e 2697 c.c., per avere la CTR escluso rilievo alla situazione patrimoniale dei genitori in mancanza di prova presuntiva; 4) nullità della sentenza per motivazione apparente/apodittica ex art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
La decisione
La Corte ha rigettato il primo motivo, accogliendo il secondo e dichiarando inammissibili il terzo e il quarto. Ha quindi cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, affinché esamini le ulteriori movimentazioni bancarie non coperte dalla motivazione relativa all'operazione immobiliare e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità. La Corte ha chiarito che la CTR non aveva errato nel ritenere assolto, da parte del contribuente, l'onere di provare l'irrilevanza reddituale delle somme riferite all'operazione immobiliare; tuttavia aveva omesso di pronunciarsi sulle altre riprese accertate, specificamente contestate dall'Ufficio. Le censure successive sono state ritenute inammissibili perché riferite a una parte della motivazione non pertinente alle ulteriori riprese non esaminate.
Norme richiamate
L'accertamento bancario consente di acquisire documentazione anche relativa a conti di terzi, purché il conto sia formalmente intestato al contribuente o comunque nella sua disponibilità di fatto; solo in tale caso opera la presunzione legale che i versamenti siano ricavi imponibili, con inversione dell'onere della prova a carico del contribuente.
Richiamato insieme alle presunzioni per sostenere che l'Ufficio può fondare l'accertamento su elementi presuntivi qualificati, ma la presunzione legale bancaria opera solo al ricorrere dei presupposti di disponibilità del conto.
Richiamato per la prova presuntiva qualificata che può essere posta a base dell'accertamento e della prova contraria.
È il parametro per il riparto dell'onere della prova: prima l'Ufficio deve provare la disponibilità del conto, poi il contribuente deve dimostrare l'estraneità delle somme ai fatti imponibili.
La mancata decisione sulle ulteriori contestazioni specificamente devolute integra omessa pronuncia.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
La censura di motivazione apparente è stata dichiarata inammissibile perché riferita a un passaggio motivazionale non decisivo per le riprese non esaminate.
Richiamati per la trattazione in camera di consiglio del ricorso.
art. 7 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
Richiamato per il principio di autonomia di ciascun periodo d'imposta, che impedisce di estendere automaticamente il giudicato relativo a un anno a periodi diversi.
Cass., Sez. U., n. 13916/2006
Richiamata per escludere, in linea generale, l'efficacia del giudicato su annualità diverse, salvo ipotesi di elementi permanenti o qualificazioni giuridiche preliminari.
Massime di principio
- Nell'accertamento bancario ex art. 32 d.P.R. n. 600/1973 la presunzione legale di imponibilità dei versamenti opera solo se l'Amministrazione dimostra che il conto è intestato al contribuente oppure, pur essendo intestato a terzi, è da lui nella disponibilità di fatto.
- Una volta provata la disponibilità del conto, il contribuente deve fornire prova analitica e specifica che i singoli movimenti siano fiscalmente irrilevanti o già compresi nel reddito dichiarato; non basta una contestazione generica.
- Il giudice di merito che ritenga giustificata una parte delle movimentazioni deve comunque pronunciarsi espressamente sulle ulteriori riprese autonomamente contestate dall'Ufficio; il mancato esame di tali riprese integra omessa pronuncia.
- Le considerazioni probatorie svolte con riferimento a una determinata operazione economica non possono essere automaticamente estese ad altre movimentazioni non esaminate, specie quando queste riguardino conti diversi o causali differenti.
- Il giudicato formatosi su un'annualità d'imposta non si estende automaticamente ad annualità diverse, salvo che riguardi elementi costitutivi permanenti del rapporto o qualificazioni giuridiche preliminari.
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