Cassazione Civile, Ordinanza n. 11097/2025 del 28/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (erede)
La controversia
La controversia riguarda tre avvisi di accertamento IMU emessi per gli anni 2014, 2015 e 2016 su un immobile sito in Napoli, con contestazione dell’omesso versamento e del parziale omesso versamento per il disconoscimento dell’agevolazione per comodato a parenti in linea retta di primo grado. La contribuente, poi erede della proprietaria deceduta, ha impugnato gli avvisi deducendo: nullità/inefficacia della notifica perché gli atti erano intestati alla de cuius e non notificati correttamente agli eredi; insussistenza della responsabilità solidale e applicabilità della sola ripartizione pro quota del debito ereditario; omessa valutazione della prova della comunicazione ex art. 65 d.P.R. 600/1973; mancata integrazione del contraddittorio per litisconsorzio; motivazione apparente sul diniego dell’esenzione IMU per comodato; violazione delle norme sostanziali sull’agevolazione; inutilizzabilità dei documenti del Comune per tardiva costituzione nel primo grado.
La decisione
La Corte ha accolto solo il secondo motivo, relativo alla responsabilità degli eredi per il debito IMU, ritenendo che l’art. 65 d.P.R. 600/1973 si applichi alle imposte dirette e non all’IMU, per cui, in mancanza di una deroga speciale, opera la disciplina civilistica della ripartizione pro quota tra coeredi. Ha rigettato il primo, il quarto e il sesto motivo; ha dichiarato assorbiti il terzo e il quinto. La sentenza della CTR è stata cassata limitatamente al motivo accolto e la causa è stata rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 65 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
La norma disciplina, per le imposte dirette, sia gli obblighi di comunicazione degli eredi sia le modalità di notifica degli atti intestati al dante causa; non costituisce base per affermare la solidarietà passiva degli eredi in materia IMU, che resta soggetta alla disciplina generale salvo deroghe espresse.
La costituzione e la difesa dell’erede possono sanare la nullità della notifica, se l’atto ha comunque raggiunto il suo scopo.
Il motivo di ricorso denunciava omessa pronuncia; la censura è stata poi dichiarata assorbita.
La ricorrente contestava la mancata valutazione di una prova documentale; la censura è stata assorbita.
La ricorrente prospettava un litisconsorzio necessario tra gli eredi; la questione è rimasta assorbita.
art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.
La motivazione è nulla solo se mancante, apparente o affetta da insanabile contraddittorietà.
art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
La sentenza tributaria deve contenere una concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto; la motivazione della CTR è stata ritenuta sufficiente quanto al diniego dell’esenzione.
art. 8, comma 12, regolamento comunale IMU ratione temporis
L’agevolazione richiedeva il comodato registrato a favore di un parente in linea retta di primo grado che utilizzasse l’immobile come abitazione principale con determinati requisiti; la coabitazione del preteso comodatario con il concedente e altri familiari è incompatibile con il requisito del godimento esclusivo.
art. 8, comma 2, d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504
La censura sulla sua violazione è stata ritenuta assorbita; la Corte ha comunque confermato il diniego dell’agevolazione per difetto dei presupposti fattuali.
art. 23 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
La tardiva costituzione del resistente nel processo tributario comporta decadenze difensive specifiche, ma non nullità della costituzione né inutilizzabilità automatica dei documenti prodotti.
art. 24 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
È richiamato per affermare la possibilità di produrre documenti nel contenzioso tributario.
art. 32 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
La produzione documentale del resistente tardivamente costituito resta utilizzabile, nei limiti consentiti dal rito tributario.
art. 54 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
È richiamato in relazione al regime della costituzione in appello e alle conseguenze della tardività.
art. 1 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Richiama l’applicazione, nel processo tributario, delle norme del codice di procedura civile per quanto compatibili.
In assenza di norme speciali derogatorie, i debiti ereditari tributari si ripartiscono tra gli eredi in proporzione delle rispettive quote ereditarie.
Massime di principio
- Nel processo tributario, la notifica dell’atto intestato al contribuente deceduto deve essere letta in funzione della sua ratio: se l’erede ha comunque ricevuto l’atto e ha potuto difendersi nel merito, la nullità della notifica può ritenersi sanata per raggiungimento dello scopo.
- L’art. 65 d.P.R. 600/1973 disciplina gli obblighi informativi degli eredi e le modalità di notificazione per le imposte dirette; non può essere automaticamente esteso ai tributi locali per fondare una responsabilità solidale degli eredi in assenza di espressa previsione.
- Per i debiti ereditari tributari, quando manca una disciplina speciale derogatoria, vale la regola civilistica della ripartizione pro quota tra coeredi secondo le rispettive quote ereditarie.
- La motivazione è solo apparente quando non consente di ricostruire il percorso logico-giuridico della decisione; una motivazione concisa ma coerente è sufficiente se espone le ragioni essenziali del rigetto della domanda o dell’eccezione.
- L’agevolazione IMU per comodato a parenti in linea retta presuppone un effettivo godimento dell’immobile in favore del comodatario secondo le condizioni previste dal regolamento applicabile; la coabitazione con il concedente e altri familiari può escludere il requisito del comodato rilevante ai fini dell’agevolazione.
- La tardiva costituzione del resistente nel giudizio tributario non determina di per sé inutilizzabilità dei documenti prodotti; comporta soltanto le preclusioni processuali espressamente previste dal rito.
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