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Cassazione Civile, Ordinanza n. 28454/2023 del 12/10/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia riguarda un avviso di accertamento ICI per l'anno 2010 relativo a un immobile sito in Latina. L'ente contribuente sosteneva che il valore catastale da assumere ai fini dell'imposta fosse quello, inferiore, già definitivamente accertato in precedenti giudizi passati in giudicato, relativi ad annualità anteriori, e che tale giudicato esterno dovesse vincolare anche il comune nell'accertamento per il 2010. Nel giudizio di rinvio la CTR ha invece ritenuto che una sopravvenuta stipula, nel 2007, di un contratto di locazione ad uso commerciale rendesse non opponibili i precedenti giudicati e ha confermato la legittimità dell'accertamento fondato sulla rendita originaria. Con il ricorso per cassazione l'ente ha dedotto: 1) omesso esame di un fatto decisivo, omessa pronuncia e violazione dell'art. 2909 c.c., per non essersi la CTR attenuta al principio di diritto dettato dalla Cassazione nel precedente rinvio e per avere trascurato di verificare se la destinazione commerciale dell'immobile fosse già esistente nel periodo 1998-2002, cui si riferivano i giudicati; 2) omessa valutazione di fatti decisivi, omessa pronuncia e violazione dell'art. 74, comma 1, L. 342/2000, per non aver considerato che il valore catastale sarebbe stato definitivamente fissato dai precedenti giudicati e che solo l'Agenzia del Territorio avrebbe potuto modificarlo; 3) omessa pronuncia sulla dedotta nullità dell'avviso per difetto assoluto di motivazione, con violazione dell'art. 7 L. 212/2000. La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo, assorbito il secondo e inammissibile il terzo.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, ha dichiarato assorbito il secondo e inammissibile il terzo, ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, anche per la regolazione delle spese. La cassazione è avvenuta perché il giudice di rinvio non si è attenuto al precedente principio di diritto: avrebbe dovuto verificare se la destinazione commerciale dell'immobile fosse già sussistente nelle annualità 1998-2002, poste a base dei giudicati esterni, invece di limitarsi a valorizzare la locazione commerciale stipulata nel 2007, fatto sopravvenuto ma non decisivo rispetto al thema devolutum. La Corte ha inoltre ribadito che il giudicato esterno in materia tributaria, per imposte periodiche, esplica efficacia solo quando si tratti di fatti a efficacia permanente o pluriennale o di rapporti ad esecuzione prolungata, non quando le fattispecie siano suscettibili di variazione annuale. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di autosufficienza e specificità, non essendo stati riportati in ricorso né la reiterazione della doglianza nei gradi di merito né il contenuto dell'avviso di accertamento.

Norme richiamate

  • art. 2909 c.c.

    il giudicato esterno non è automaticamente espansivo nelle imposte periodiche; la sua efficacia è limitata ai casi di fatti a efficacia permanente o pluriennale o di rapporti ad esecuzione prolungata, e non si estende a fattispecie variabili annualmente

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    è la norma processuale richiamata per denunciare la violazione di legge sostanziale, in particolare dell'art. 2909 c.c. e dell'art. 74, comma 1, L. 342/2000

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    è la norma processuale richiamata per dedurre omessa pronuncia e nullità della sentenza

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    è invocato per denunciare l'omesso esame di fatti decisivi

  • art. 112 c.p.c.

    per sostenere la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato per omessa pronuncia

  • art. 74, comma 1, L. 342/2000

    è richiamato dalla ricorrente per sostenere il vincolo derivante dal precedente accertamento della rendita catastale

  • art. 7 L. 212/2000

    è richiamato quale norma sull'obbligo di motivazione dell'avviso di accertamento; il relativo motivo è però dichiarato inammissibile

  • art. 7, comma 1, lett. i), d.lgs. n. 504/1992

    è menzionato come possibile base dell'esenzione ICI che il giudice di rinvio avrebbe dovuto verificare alla luce della destinazione dell'immobile

Massime di principio

  • Nelle imposte periodiche il giudicato esterno non opera in modo illimitato: esso vincola solo quando l'accertamento riguardi fatti con efficacia permanente o pluriennale, oppure rapporti ad esecuzione prolungata; se invece il presupposto può variare di anno in anno, il precedente giudicato non si estende automaticamente alle annualità successive.
  • Quando la Corte di cassazione cassa con rinvio indicando uno specifico accertamento di fatto, il giudice di rinvio deve attenersi puntualmente al principio di diritto enunciato e non può sostituire quel thema decidendum con un diverso fatto sopravvenuto o già incontestato, se non coincide con l'accertamento richiesto.
  • Per dedurre validamente in cassazione l'omessa pronuncia o altri errori processuali, il ricorrente deve rispettare il principio di autosufficienza, indicando in modo specifico e trascrivendo gli atti e le domande o eccezioni rilevanti; in mancanza, il motivo è inammissibile.
  • L'esistenza di una precedente statuizione sulla rendita o sul valore catastale non impedisce di verificare se, nel periodo d'imposta controverso, siano mutati i presupposti fattuali rilevanti ai fini dell'imposta o dell'esenzione.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

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