Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 4749/2024 del 02/02/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso per cassazione con quattro motivi: (1) vizio di competenza territoriale del Tribunale di Trento in relazione al reato associativo ex art. 416 c.p., sostenendo che la competenza spettasse al Tribunale di Foggia in quanto l'operativita' del sodalizio e i reati-fine si sarebbero svolti principalmente a Cerignola; (2) nullita' e carenza di motivazione dell'ordinanza genetica e del provvedimento cautelare reale, con contestazione del mancato vaglio critico e del travisamento degli atti; (3) insufficienza e illogicita' della motivazione sulla sussistenza del fumus per il reato associativo e per i molteplici reati-fine (anche in relazione al ruolo del ricorrente nell'organizzazione), nonche' carenza di motivazione sul periculum per il sequestro sia impeditivo che in mora; (4) omissione di risposta circa il richiamo all'art. 11 L.146/2006, contestazioni sulla proporzione tra valore dei beni sequestrati e profitto del reato, e richiesta di ricalcolo dell'aliquota delle accise per specifici episodi, oltre alla censura sull'inammissibilita' di far valere l'appartenenza dei beni a terzi.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo come decisivo e ha annullato l'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Trento per nuovo esame. La Corte ha chiarito i principi applicabili: occorre verificare la connessione ex art. 12 c.p.p. (lett. b o c) fra reato associativo e reati-fine; per i reati permanenti la competenza si individua secondo art. 8 c.p.p. nel luogo dove è iniziata la consumazione (inteso come sede della direzione/operativita' del sodalizio); se la consumazione è iniziata all'estero va applicato l'art. 10, comma 3, c.p.p., con riferimento agli artt. 8 e 9 c.p.p., e l'art. 9, comma 1, c.p.p. (ultimo luogo di manifestazione/ultimo atto in Italia). La Corte ha rimandato al Tribunale la verifica se sussista connessione teleologica o di continuazione e, conseguentemente, quale sia il giudice territorialmente competente. Ha inoltre richiamato che, in caso di eventuale incompetenza del Tribunale che ha adottato il sequestro, il provvedimento cautelare reale conserva efficacia interinale ai sensi dell'art. 27 c.p.p., fermo restando che il giudice del rinvio dovra' riesaminare i presupposti del fumus e del periculum. Non si è pronunciata nel merito su tutti i profili di motivazione e sulle questioni di merito tecnico-fiscale (calcolo accise, art. 11 L.146/2006), rimettendo tali valutazioni al nuovo esame.

Norme richiamate

  • art. 416 cod. pen.

    Riferimento al delitto di associazione per delinquere: elemento centrale per individuare il reato piu' grave nella connessione tra reato associativo e reati-fine

  • art. 110 cod. pen.

    Riferimento alla concorso di persone nel reato, rilevante nella ricostruzione della responsabilita' individuale nei reati-fine

  • art. 40 e art. 49 D.lgs. n. 504/1995

    Norme sul tributo delle accise e sulle fattispecie di sottrazione al pagamento delle accise, costituenti i reati-fine contestati

  • art. 12 cod. proc. pen.

    Regola sulla connessione fra reati; la Corte ha richiamato la necessita' di accertare se si tratta di connessione di continuazione (lett. b) o teleologica (lett. c) ai fini della competenza

  • art. 8 cod. proc. pen.

    Criterio generale per l'individuazione del giudice territorialmente competente (luogo della consumazione), applicato ai reati permanenti con riferimento al luogo di inizio della consumazione

  • art. 9 cod. proc. pen.

    Regola integrativa che attribuisce competenza al giudice del luogo in cui, almeno in parte, si e' realizzata la condotta criminosa; applicabile anche ai reati permanenti e in casi di reati commessi in parte all'estero (art. 9, comma 1 richiamato dalla Corte)

  • art. 10, comma 3 cod. proc. pen.

    Disposizione che impone, quando il reato e' commesso in parte all'estero, di determinare la competenza alla luce degli artt. 8 e 9; la Corte ha richiamato la sua applicabilita' al caso

  • art. 16 cod. proc. pen.

    Criterio per scegliere il giudice competente tra piu' giudici per reati connessi: giudice del reato piu' grave o, in caso di parita', del primo reato

  • art. 27 cod. proc. pen.

    Regola che disciplina gli effetti del provvedimento assunto dal giudice incompetente e consente l'efficacia interinale del provvedimento cautelare; richiamata per i sequestri reali

  • art. 317 e art. 321 cod. proc. pen.

    Richiamati quale collegamento normativo per l'applicazione delle regole sulla competenza anche ai sequestri preventivi

  • art. 291, comma 2 e art. 274 cod. proc. pen.

    Richiamati in relazione alla disciplina delle misure cautelari personali e alla necessita' di urgenza in caso di adozione da parte di giudice incompetente (con distinzione rispetto alle misure reali)

  • art. 11 L. 146/2006

    Norma speciale richiamata dalla difesa in relazione alla possibilita' di sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente; la Corte ha rilevato che il Tribunale non ha dato risposta alla censura e quindi il punto va riesaminato

Massime di principio

  • Quando il reato associativo e' permanente e la sua operativita' e' iniziata all'estero, va applicato l'art. 10, comma 3, c.p.p., con riferimento agli artt. 8 e 9 c.p.p.: la competenza puo' essere attribuita al giudice dell'ultimo atto manifestatosi in Italia (criterio di effettivita')
  • Per valutare la competenza per connessione e' necessario stabilire se sussista continuazione (art. 12 lett. b) — richiedendo identita' soggettiva negli episodi in continuazione — o connessione teleologica (art. 12 lett. c), che puo' sussistere anche se i reati-fine sono commessi da soggetti non associati ma finalizzati dal reato mezzo
  • Se piu' giudici territoriali risultano competenti per reati connessi, si applica l'art. 16 c.p.p.: competenza al giudice del reato piu' grave (o del primo in caso di parita')
  • Il Tribunale che adotta un provvedimento cautelare reale, poi dichiarato incompetente, non vede automaticamente inefficace il provvedimento: l'art. 27 c.p.p. conferisce efficacia interinale, ma il giudice del rinvio deve comunque riesaminare i presupposti di fumus e periculum
  • Nei provvedimenti di sequestro preventivo finalizzato alla confisca devono essere adeguatamente motivate la sussistenza del fumus e del periculum, la proporzione tra valore dei beni e il profitto contestato e ogni calcolo tecnico-fiscale (es. aliquote delle accise); omissioni in tali punti richiedono nuova valutazione
  • Se in sede di riesame emergono eccezioni processuali (competenza, nullita', mancanza di motivazione) il giudice deve rispondere puntualmente a ciascuna censura e non limitarsi a richiamare genericamente la tesi del P.M.; in caso contrario la decisione puo' essere annullata e rinviata

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.